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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. 261

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

note: Entrata in vigore del decreto:01/10/2003. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/2009)
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Testo in vigore dal:  1-10-2003 al: 15-10-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Direzione per la protezione della natura;
b) Direzione per la qualità della vita;
c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo;
d) Direzione per la salvaguardia ambientale;
e) Direzione per la difesa del suolo;
f) Direzione per i servizi interni del Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, è il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.), è il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, (S.O.).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.).
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.
- La legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia ambientale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante: «Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).
- L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.) è il seguente:
«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generate dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
- Gli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304, sono i seguenti:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.».
«Art. 4. (Modifiche dell'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.».
«Art. 5 (Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 35 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, è il seguente:
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».