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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2003, n. 191

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

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Testo in vigore dal: 9-8-2003
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                    IL MINISTRO PER LE POLITICHE
                             COMUNITARIE
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  dei  diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre  anni,  e,  in  particolare,  l'articolo 9, il quale prevede che,
mediante  decreto  del  Ministro  della  giustizia di concerto con il
Ministro   per   le   politiche   comunitarie   e   con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  sono  emanate  disposizioni e direttive generali volte a
regolamentare  le  misure compensative previste per il riconoscimento
dei  titoli  nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente
diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;
  Visto,   in   particolare,  l'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;
  Vista  la  determinazione  interlocutoria  del  Consiglio di Stato,
presa  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 30 settembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115;
    b)  «decreto  ministeriale  di  riconoscimento»,  il  decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento
del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza  attestante una
formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo
Stato subordina l'esercizio della professione.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                    IL MINISTRO PER LE POLITICHE
                             COMUNITARIE
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  dei  diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre  anni,  e,  in  particolare,  l'articolo 9, il quale prevede che,
mediante  decreto  del  Ministro  della  giustizia di concerto con il
Ministro   per   le   politiche   comunitarie   e   con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  sono  emanate  disposizioni e direttive generali volte a
regolamentare  le  misure compensative previste per il riconoscimento
dei  titoli  nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente
diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;
  Visto,   in   particolare,  l'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;
  Vista  la  determinazione  interlocutoria  del  Consiglio di Stato,
presa  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 30 settembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115;
    b)  «decreto  ministeriale  di  riconoscimento»,  il  decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento
del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza  attestante una
formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo
Stato subordina l'esercizio della professione.