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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2013, n. 47

Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. (13G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2013
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Testo in vigore dal:  24-5-2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che affida al Ministro delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalità e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo nonché l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potestà regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell'aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco;
Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea», che ha introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;
Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei singoli giochi da esercire e raccogliere a distanza è introdotta ovvero adeguata con regolamenti ministeriali e che, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in applicazione del quale l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0029/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonché l'imposta unica ad esse applicabile.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
b) abbinamento, l'individuazione da parte del concessionario dell'effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o più offerte di scommessa tra loro; l'abbinamento non determina l'instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale fra i giocatori che abbiano effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con il solo concessionario;
c) accettazione, la procedura di verifica da parte di AAMS delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta del singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato di AAMS al fine di verificare la loro validità e rispondenza ai criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente all'accettazione da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta potranno essere abbinate dal concessionario con una o più offerte di scommessa;
d) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;
e) codice identificativo dell'offerta di scommessa, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile abbinamento;
f) codice identificativo dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo è dato in risposta a ciascun abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalità definite dal protocollo;
g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite;
h) commissione sulle vincite, l'importo che in caso di vincita netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario addebiterà a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo;
i) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto;
l) conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
m) esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore è disposto a mettere in gioco;
n) evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale il concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma ufficiale AAMS;
o) giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il concessionario, accede alla piattaforma di raccolta del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica;
p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
q) imposta unica, l'imposta disciplinata dall'articolo 9 del presente decreto;
r) liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la vincita netta del giocatore, all'esito di un evento oggetto del mercato;
s) mercato, l'insieme degli esiti pronosticabili per un tipo scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono essere istituiti uno o più mercati, sulla base del palinsesto ufficiale AAMS o dell'eventuale programma di avvenimenti personalizzati e complementari;
t) offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata».
L'offerta di scommessa indica l'esposizione massima prescelta dal giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della quota al momento dell'abbinamento;
u) offerta «banco», è la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il non realizzarsi di uno o più esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore è l'opposto dell'esito pronosticato in una offerta «puntata»;
v) offerta «puntata», è la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il realizzarsi di uno o più esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore è l'opposto dell'esito pronosticato in una scommessa «banco»;
z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco è registrato presso AAMS;
aa) posta di gioco, è l'importo scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate;
bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli eventi sportivi e non sportivi nonché dei relativi mercati istituiti e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse;
cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonché dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma 1, lettera m) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
dd) protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo, adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve adottare per il colloquio in via telematica tra la propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS;
ee) quota finale, il numero che è indicato in ogni scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma che il giocatore potrà vincere qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale è uguale o più favorevole per il giocatore della quota prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale;
ff) quota prescelta, il numero che è indicato in ogni offerta di scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato;
gg) sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile;
hh) vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un giocatore su un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell'ammontare vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinate nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte della vincita netta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13 e 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:
"Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).
(In vigore dal 29 luglio 2009)
(Omissis).
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

(Omissis).
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e finanze 1 marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67:
"Art. 5.Programma ufficiale.
1. L'elenco delle discipline sportive nonché delle categorie di avvenimenti non sportivi è definito ed aggiornato con decreto di AAMS.
2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico, con periodicità almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:
a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
c) tipologie di scommessa ammesse.
3. Ogni variazione al programma ufficiale è tempestivamente comunicata ai concessionari.
4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione è pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione è tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalità. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.
5. La chiusura dell'accettazione è stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.
6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, è quello del totalizzatore nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera m), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97:
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
(Omissis).
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti.".