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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2003, n. 191

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

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Testo in vigore dal: 9-8-2003
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                    IL MINISTRO PER LE POLITICHE
                             COMUNITARIE
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  dei  diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre  anni,  e,  in  particolare,  l'articolo 9, il quale prevede che,
mediante  decreto  del  Ministro  della  giustizia di concerto con il
Ministro   per   le   politiche   comunitarie   e   con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  sono  emanate  disposizioni e direttive generali volte a
regolamentare  le  misure compensative previste per il riconoscimento
dei  titoli  nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente
diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;
  Visto,   in   particolare,  l'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;
  Vista  la  determinazione  interlocutoria  del  Consiglio di Stato,
presa  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 30 settembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115;
    b)  «decreto  ministeriale  di  riconoscimento»,  il  decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    c) «richiedente»,  il  cittadino comunitario che domanda, ai fini
dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento
del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza  attestante una
formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo
Stato subordina l'esercizio della professione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   dalle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «Art. 17 (Regolamenti).
              da 1 a 2 (omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4-bis (omissis).».
              -  Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115  (Attuazione  della
          direttiva  n.  89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
          riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione  superiore che
          sanzionano formazioni professionali di una durata minima di
          tre anni):
              «Art.  6  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
          e'  subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
          un  tirocinio  di  adattamento  della durata massima di tre
          anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
                a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
          titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
          sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
          formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
          vigente;
                b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
          riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
          che non esistono nella professione corrispondente del Paese
          che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
          ai sensi dell'art. 3, lettera b).
              2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
          una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
          procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
          consulente per la proprieta' industriale.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
          interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
          preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
          opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
          possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
          previste    dagli   articoli 3   e   4,   altri   casi   di
          obbligatorieta' della prova attitudinale.
              4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
          attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
          del presente decreto.».
              «Art.   9   (Disposizioni   applicative   delle  misure
          compensative).  - 1. Con decreti del Ministro competente ai
          sensi  dell'art.  11,  di  concerto  con il Ministro per il
          coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentito  il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e
          direttive  generali per l'applicazione degli articoli 5, 6,
          7  e  8,  con  riferimento  alle singole professioni e alle
          relative formazioni professionali.».
          Note all'art. 1:
              -   Per   il  titolo  del  citato  decreto  legislativo
          27 gennaio l992, n. 115, vedi note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
              «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
          di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 10.
              2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
          professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
          riconoscimento e' richiesto.
              3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
          il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
              4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
          Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
          sensi  della  legge  n.  241/1990  alla quale partecipano i
          rappresentanti:
                a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
                b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
                c) del Ministero degli affari esteri;
                d) del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica;
                e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
              Nella   conferenza   sono   sentiti  un  rappresentante
          dell'ordine  o  della categoria professionale ed un docente
          universitario in rappresentanza delle universita' designato
          dal  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica.
              5.  Sul  riconoscimento provvede il Ministro competente
          con  decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla
          presentazione  della  domanda  o  della  sua integrazione a
          norma del precedente comma 3.
              6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
          norma dell'art. 15.
              7.  I  decreti  di  cui  al  precedente  comma  5  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              8.  I  precedenti  commi  4  e 7 non si applicano se la
          domanda  di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a
          quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.».