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DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165

Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonchè proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 219 (in G.U. 19/08/2003, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-2003 al: 19-8-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonché al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.