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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 113

Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

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Testo in vigore dal: 6-6-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli
1 e 2 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2000/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n. 41, recante
attuazione  delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto
di merci pericolose per ferrovia;
  Vista la decisione della Commissione n. 2002/885/CE, del 7 novembre
2002,  che  modifica  la  data  a  decorrere  dalla  quale  i fusti a
pressione,  le  incastellature  di  bombole  e  le  cisterne  per  il
trasporto  di  merci pericolose devono essere conformi alla direttiva
96/49/CE;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Disposizioni integrative  e  correttive  dell'articolo  4 del decreto
                 legislativo 13 gennaio 1999, n. 41

  1.  All'articolo  4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio
1997  e  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato
alla  direttiva  96/49/CE  del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono
continuare  ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla
data  fissata  con  provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri
costruiti  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato
al  decreto  medesimo  applicabili  alla data della loro costruzione,
possono   continuare,   fino  alla  data  fissata  con  provvedimento
comunitario,  ad  essere  utilizzati per il trasporto nazionale anche
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore di modificazioni
dell'allegato  stesso,  per  effetto  dell'adeguamento tecnico di cui
all'articolo 6, comma 1.";
    b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  "4.  Restano  in  vigore le disposizioni della legislazione vigente
alla  data  del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e
condizioni  di  trasporto  dei  fusti a pressione e incastellature di
bombole  di  nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato
al  presente  decreto,  come  modificato per effetto dell'adeguamento
tecnico  di  cui  all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni
differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando
non  siano  inseriti  nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere
vincolante  delle  disposizioni  in  esso contenute, riferimenti alle
norme  per  la  costruzione  e l'uso di cisterne, fusti a pressione e
incastellature  di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I
fusti  a  pressione,  le  incastellature  di  bombole  e  le cisterne
fabbricati  anteriormente  al  1° luglio 2003 e gli altri contenitori
fabbricati  anteriormente  al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di
sicurezza  prescritti,  possono  continuare ad essere utilizzati alle
condizioni di origine.
  5.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per
gli  aspetti  inerenti  alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria,  puo'  rilasciare  autorizzazioni  valide  soltanto  sul
territorio  nazionale,  per operazioni di trasporto ad hoc definite e
limitate   nel   tempo   di   merci   pericolose,  che  sono  vietate
nell'allegato  al  presente  decreto,  come  modificato  per  effetto
dell'adeguamento  tecnico  di  cui  all'articolo  6,  comma 1, oppure
effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle previste nello stesso
allegato,   a   condizione   che  siano  rispettati  i  requisiti  di
sicurezza.";
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Oltre  al  caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti
inerenti  alla  sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria,
possono  essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea
e decisione conforme della stessa:
    a)  su  tragitti  debitamente designati del territorio nazionale,
trasporti  regolari  di merci pericolose facenti parte di un processo
industriale  definito,  che  sono  vietati  in base alle disposizioni
dell'allegato  al  presente  decreto,  come  modificato  per  effetto
dell'adeguamento  tecnico  di  cui  all'articolo  6,  comma 1, oppure
effettuati  in  condizioni  diverse  da  quelle previste nello stesso
allegato. L'autorizzazione e' rilasciata per trasporti, rigorosamente
controllati,  in condizioni chiaramente definite e purche' gli stessi
rivestano carattere locale;
    b)  per  trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno
delle   zone   portuali,   aeroportuali,   interportuali  o  su  siti
industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni
meno  rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto,
come   modificato   per   effetto  dell'adeguamento  tecnico  di  cui
all'articolo 6, comma 1.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  1° marzo  2002, n. 39, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001". Gli articoli 1, 2 e l'allegato A cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie.).  -  1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.".
              "Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
          via  alternativa  o  congiunta,  solo  nei  casi  in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento  interno,  ivi  compreso  l'ecosistema. In
          tali   casi   saranno   previste:   la   pena  dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103 euro e non superiore a 103,291 euro sara'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso   saranno   previste   sanzioni   identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto  alle  infrazioni  alle  disposizioni  dei decreti
          legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
          eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
          quanto  non  sia  possibile  fare  fronte  con i fondi gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,  osservando  altresi'  il  disposto  dell'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti  legislativi  individueranno,  attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni,  le procedure per salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economi-cita'  nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili.".
              "Allegato A
              98/24/CE   del  Consiglio,  del  7 aprile  1998,  sulla
          protezione  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori
          contro  i  rischi  derivanti  da  agenti chimici durante il
          lavoro  (quattordicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              1999/21/CE  della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
          alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
              1999/36/CE   del  Consiglio,  del  29 aprile  1999,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili.
              2000/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo  2000,  relativa  agli  impianti a fune adibiti al
          trasporto di persone.
              2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'8 maggio  2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
          degli   Stati   membri   concernenti  l'emissione  acustica
          ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
          funzionare all'aperto.
              2000/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio  2000,  che  modifica la direttiva 64/432/CEE del
          Consiglio  relativa  a  problemi  di  polizia  sanitaria in
          materia  di  scambi intracomunitari di animali delle specie
          bovina e suina.
              2000/37/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  VI-bis  -  Farmacovigilanza - della
          direttiva  81/851/CEE  del  Consiglio per il ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  ai
          medicinali veterinari.
              2000/38/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  V-bis  -  Farmacovigilanza  - della
          direttiva   75/319/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative relative alle specialita'
          medicinali.
              2000/62/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 ottobre  2000,  che  modifica  la direttiva 96/49/CE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per
          ferrovia.
              2000/65/CE  del  Consiglio,  del  17 ottobre  2000, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
          del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
              2000/70/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 novembre  2000,  che  modifica la direttiva 93/42/CE del
          Consiglio  per  quarto  riguarda  i  dispositivi medici che
          incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
              2001/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          delle imprese di assicurazione.
              2001/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile   2001,   concernente   il   ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati  membri  relative all'applicazione della buona
          pratica   clinica   nell'esecuzione  della  sperimentazione
          clinica di medicinali ad uso umano.
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001, in materia di risanamento e di liquidazione
          degli enti creditizi.
              2001/37/CE  del Parlamento europeo e dei Consiglio, del
          5 giugno   2001,   sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco.
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2001/44/CE  del  Consiglio,  del  15 giugno  2001,  che
          modifica  la  direttiva  76/308/CEE relativa all'assistenza
          reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
          operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          nonche'   dei   prelievi   agricoli,   dei  dazi  doganali,
          del-l'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
              2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28 giugno  2001,  che
          integra  le  disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
          applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
              2001/55/CE  del  Consiglio,  del  20 luglio 2001, sulle
          norme minime per la concessione della protezione temporanea
          in   caso   di  afflusso  massiccio  di  sfollati  e  sulla
          promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi  tra  gli  Stati
          membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
          dell'accoglienza degli stessi.
              2001/64/CE  del  Consiglio,  del  31 agosto  2001,  che
          modifica    la    direttiva    66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle sementi di piante foraggere e la
          direttiva   66/402/CEE  relativa  alla  commercializzazione
          delle sementi di cereali.
              2001/78/CE  della  Commissione,  del 13 settembre 2001,
          che  modifica  l'allegato  IV della direttiva 93/36/CEE del
          Consiglio,   gli  allegati  IV,  V  e  VI  della  direttiva
          93/37/CEE  del  Consiglio,  gli  allegati  III  e  IV della
          direttiva   92/50/CEE   del   Consiglio,  modificate  dalla
          direttiva  97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
          e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
          dalla  direttiva  98 aprile  CE  (Direttiva sull'impiego di
          modelli  di  formulari  nella pubblicazione degli avvisi di
          gare d'appalto pubbliche.
              La  direttiva  2000/62/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° novembre 2000, n. L 279.
              La  direttiva  2000/62/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          17 settembre 1996, n. L 235.
              Il  decreto  legislativo  13 gennaio 1999, n. 41, reca:
          "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
          trasporto di merci pericolose per ferrovia".
              La  direttiva  96/87/CE  e'  pubblicata  nella G.U.C.E.
          24 dicembre 1996, n. L 335.
              La   decisione  della  Commissione  n.  2002/885/CE  e'
          pubblicato in G.U.C.E. il 9 novembre 2002, n. L 308.".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
          vedi  note  alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              "Art.  4  (Deroghe).  -  1.  Le merci pericolose di cui
          all'allegato   al   presente   decreto,   se  classificate,
          imballate   ed   etichettate   conformemente   alle   norme
          internazionali  in  materia  di trasporto marittimo (codice
          IMDG)  o  alle norme internazionali in materia di trasporto
          aereo,   sono   ammesse  al  trasporto  per  ferrovia  ogni
          qualvolta  il  trasporto  comprende un percorso marittimo o
          aereo.
              2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in
          merito  al  tipo  di  documenti  di  trasporto richiesti, o
          all'uso  di  lingue  diverse  dalla  lingua  italiana nella
          marcatura  o  nella  documentazione  di  trasporto  o nelle
          iscrizioni,  non  si applicano alle operazioni di trasporto
          limitate al territorio nazionale.
              3.   E'   consentita   l'utilizzazione  sul  territorio
          nazionale  di  carri  costruiti anteriormente al 1° gennaio
          1997  che  non  sono  conformi  ai  contenuti  del presente
          decreto  ma  che  sono  stati  costruiti  secondo i criteri
          fissati  dalla  legislazione  nazionale applicabile fino al
          31 dicembre  1996,  sempreche'  i  carri in questione siano
          mantenuti  in  condizioni  atte  a  garantire  i livelli di
          sicurezza prescritti.
              3-bis.  Le  cisterne  e i carri costruiti a partire dal
          1° gennaio  1997  e  anteriormente  alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta
          le  prescrizioni  dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del
          Consiglio  del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere
          utilizzati  per  il  trasporto  nazionale  fino  alla  data
          fissata  con  provvedimento  comunitario.  Le  cisterne e i
          carri  costruiti  a partire dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  la  cui  fabbricazione rispetta le
          prescrizioni  dell'allegato al decreto medesimo applicabili
          alla  data della loro costruzione, possono continuare, fino
          alla  data fissata con provvedimento comunitario, ad essere
          utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente
          all'entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso
          per  effetto  dell'adeguamento  tecnico  di cui all'art. 6,
          comma 1.
              4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione
          vigente  alla  data  del  31  dicembre  1996  in materia di
          costruzione,  impiego e condizioni di trasporto dei fusti a
          pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione,
          definiti  nella classe 2 dell'allegato al presente decreto,
          come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui
          all'art.   6,   comma   1,   anche   se  tali  disposizioni
          differiscono  dalle  disposizioni  dell'allegato  medesimo,
          fino  a  quando  non siano inseriti nell'allegato medesimo,
          con  lo  stesso  carattere vincolante delle disposizioni in
          esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e
          l'uso  di  cisterne,  fusti a pressione e incastellature di
          bombole,  e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a
          pressione,  le  incastellature  di  bombole  e  le cisterne
          fabbricati  anteriormente  al  1°  luglio  2003 e gli altri
          contenitori  fabbricati  anteriormente  al  1° luglio 2001,
          mantenuti  ai  livelli  di  sicurezza  prescritti,  possono
          continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
              5.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito  per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore
          dell'infrastruttura     ferroviaria,     puo'    rilasciare
          autorizzazioni  valide  soltanto  sul territorio nazionale,
          per  operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel
          tempo  di  merci pericolose, che sono vietate nell'allegato
          al   presente   decreto,   come   modificato   per  effetto
          dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure
          effettuate  in  condizioni diverse da quelle previste nello
          stesso  allegato,  a  condizione  che  siano  rispettati  i
          requisiti di sicurezza.
              5-  bis.  Oltre  al caso di cui al comma 5, sentito per
          gli    aspetti   inerenti   alla   sicurezza   il   gestore
          dell'infrastruttura     ferroviaria,     possono     essere
          autorizzati,  previa  notifica  alla  Commissione europea e
          decisione conforme della stessa:
                a) su  tragitti  debitamente designati del territorio
          nazionale,  trasporti  regolari di merci pericolose facenti
          parte di un processo industriale definito, che sono vietati
          in   base   alle  disposizioni  dell'allegato  al  presente
          decreto,   come  modificato  per  effetto  dell'adeguamento
          tecnico  di  cui  all'art. 6, comma 1, oppure effettuati in
          condizioni   diverse   da   quelle  previste  nello  stesso
          allegato.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  per trasporti,
          rigorosamente   controllati,   in   condizioni  chiaramente
          definite e purche' gli stessi rivestano carattere locale;
                b) per  trasporti  locali su brevi distanze, limitati
          all'interno     delle    zone    portuali,    aeroportuali,
          interportuali   o   su   siti  industriali,  operazioni  di
          trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di
          quelle  stabilite  nell'allegato  al presente decreto, come
          modificato  per  effetto  dell'adeguamento  tecnico  di cui
          all'art. 6, comma 1.".