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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 41

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-2010
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Art. 4

Deroghe
1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo.
2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale.
3. È consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, semprechè i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.
3-bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1 luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1 luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure
effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso
allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.
5-bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti
inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Limitatamente al trasporto sul territorio nazionale e a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, possono essere concesse deroghe temporanee alle condizioni di trasporto previste nell'allegato al presente decreto allo scopo di svolgere le opportune verifiche ai fini della elaborazione delle proposte di modifica di tali disposizioni per adeguarle al progresso tecnico e industriale.
7. Le deroghe temporanee di cui al comma 6, da convenirsi tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base all'allegato al presente decreto, devono essere formalizzate mediante un'accordo multilaterale proposto alle autorità competenti degli Stati membri dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Le deroghe sono accordate, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili.
8. Le deroghe temporanee di cui ai commi 6 e 7 sono notificate alla Commissione europea da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Fino al 31 dicembre 1998 restano validi gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. Dal 1 gennaio 1999 tutte le deroghe dovranno essere conformi al disposto dei commi 6, 7 e 8.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".