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LEGGE 17 aprile 2003, n. 91

Istituzione del Museo Nazionale della Shoah.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  11-5-2003 al: 31-12-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;
c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.