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LEGGE 17 aprile 2003, n. 91

((Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  ((1.  E'  istituito  in  Ferrara  il  Museo Nazionale dell'Ebraismo
Italiano   e  della  Shoah,  di  seguito  denominato  "Museo",  quale
testimonianza  delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria
presenza ebraica in Italia .
  2. ll Museo ha i seguenti compiti:
    a)   far   conoscere   la   storia,  il  pensiero  e  la  cultura
dell'ebraismo  italiano;  in  esso  un reparto dovra' essere dedicato
alle  testimonianze  delle  persecuzioni  razziali  ed  alla Shoah in
Italia;
    b)    promuovere   attivita'   didattiche   nonche'   organizzare
manifestazioni,   incontri  nazionali  ed  internazionali,  convegni,
mostre  permanenti  e  temporanee, proiezioni di film e di spettacoli
sui  temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro
tra culture e religioni diverse.))
  3.  Per  le  attivita'  di  ricerca e documentazione scientifica il
Museo  si  avvale  della collaborazione ((dell'Unione delle Comunita'
Ebraiche   Italiane   (UCEI)   e))   della   fondazione   Centro   di
documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.