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DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 2003, n. 133 (in G.U. 14/06/2003, n.136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2003)
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Testo in vigore dal:  17-4-2003 al: 14-6-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della stessa legge.