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DECRETO-LEGGE 14 aprile 2003, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 2003, n. 133 (in G.U. 14/06/2003, n.136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2003)
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Testo in vigore dal: 15-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei
nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((1.  Le disponibilita' non utilizzate per l'anno 2003, in funzione
degli  ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate alle
finalita'  di  cui  all'articolo  65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive  modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico
delle  disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.))