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DECRETO-LEGGE 7 aprile 2003, n. 59

Proroga di termini in materia in definizione agevolata di adempimenti tributari.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-4-2003.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2003)
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Testo in vigore dal:  8-4-2003 al: 7-6-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11 e 12 e da 14 a 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché agli articoli 5, 5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003" ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.