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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 81 (in G.U. 18/04/2003, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/2003)
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Testo in vigore dal: 19-4-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
interventi  per  fronteggiare  la  crisi  occupazionale delle imprese
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Allo  scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha
colpito   imprese   sottoposte   a   procedure   di   amministrazione
straordinaria,  nei  casi  previsti  dall'articolo  63,  comma 4, del
decreto  legislativo  8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese
sottoposte  a  tali  procedure  ed  aventi  un  numero  di dipendenti
superiore alle 1000 unita', il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  nel  limite  massimo  complessivo  di  550
lavoratori,  ai  datori  di  lavoro acquirenti i benefici di cui agli
articoli  8,  comma  4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
    a)  che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche
di  cui  all'articolo  8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
    b)  che  il  trasferimento  dei  lavoratori  sia  previsto  in un
contratto  collettivo  stipulato  entro  il 30 aprile 2003, presso il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il
recupero occupazionale di lavoratori.
  ((2.  Per  gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva  di  9,5  milioni  di euro, di cui 2,5 milioni per l'anno
2003,  3,5  milioni per l'anno 2004, 3,5 milioni per l'anno 2005, cui
si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge
27 dicembre 2002, n. 289.))