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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002, n. 304

Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sulle caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n. 146, recante
adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.   82,  recante  regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria;
  Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli 17 e 21, comma 2, del
decreto   legislativo   21  maggio  2000,  n.  146,  le  modalita'  e
caratteristiche  delle  tessere del personale dei ruoli direttivi del
Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con una integrazione al
Regolamento  di  servizio,  approvato con il citato decreto n. 82 del
1999;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6
maggio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,
con  il  Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e con il Ministro per la funzione
pubblica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica 15 febbraio
                             1999, n. 82

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82, e' inserito il seguente:
  "Art.  6-bis  (Tessere  di  riconoscimento  del personale dei ruoli
direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria). - 1. Le tessere di
riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale
del  Corpo  di  polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e
D-TER,  hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte
anteriore:  spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome,
il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni
concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi,
il  gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia
il   documento;   nonche'   la   stampigliatura:  "Corpo  di  polizia
penitenziaria  e  l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza.
Nel  verso  esse  recano  le  diciture:  "Ministero della giustizia -
Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria  e:  "Tessera  di
riconoscimento  con  l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data
del rilascio .
  2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro.
  3.  Ai  vice  commissari  in prova del ruolo direttivo ordinario e'
rilasciata   una   tessera   di   colore   azzurro,   con  le  stesse
caratteristiche  e  dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in
luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario .
  4.  Le  tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono
stabiliti  con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
  5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi
1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura
del  dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  riportante i
dati  anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun
avente diritto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Moratti,   Ministro   del-l'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  16  gennaio 2003 Ministeri
istituzionali, registro n. 1, foglio n. 67
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 della legge 28
          luglio  1999,  n.  266  (Delega  al Governo per il riordino
          della   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della Magistratura):
              "Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del
          personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
          di  consentire  il  riconoscimento  quali uffici di livello
          dirigenziale        generale       dei       Provveditorati
          dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
          di  minore  rilievo,  e  il  riconoscimento quali uffici di
          livello  dirigenziale  degli  istituti penitenziari e degli
          uffici  di  analogo  livello professionale, ad eccezione di
          quelli  di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
          ampio  decentramento delle funzioni e della responsabilita'
          nella      conduzione      delle      sedi      periferiche
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della  giustizia
          minorile,   adeguando   di  conseguenza  le  strutture  del
          Dipartimento     dell'Amministrazione    penitenziaria    e
          dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
          e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          decreti  legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
          riorganizzazione  e la razionalizzazione degli uffici della
          Amministrazione  dello  Stato,  di  cui alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ampliamento      delle     dotazioni     organiche
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della  giustizia
          minorile   e  adeguamento  dei  profili  professionali  del
          personale   che  vi  opera  in  relazione  all'esigenza  di
          assicurare   la   piu'   efficace  realizzazione  dei  fini
          istituzionali;
                b) istituzione  di  un  ruolo direttivo ordinario del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  carriera  analoga a
          quella  del  personale di pari qualifica del corrispondente
          ruolo della Polizia di Stato;
                c) armonizzazione  delle  norme contenute nella legge
          15 dicembre  1990,  n.  395,  con i principi stabiliti alle
          lettere precedenti;
                d) riapertura  dei  termini  previsti  dall'art.  25,
          comma  8,  della  legge  15  dicembre 1990, n. 395, per gli
          ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento  del disciolto Corpo
          degli   agenti  di  custodia,  ovvero  loro  ricollocazione
          professionale;
                e) integrazione   dell'organico   e  adeguamento  dei
          livelli  di  professionalita'  del personale amministrativo
          delle  aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
          tecniche,  della  sicurezza  e  del  personale,  prevedendo
          l'effettiva  realizzazione  delle  aree  medesime  in  ogni
          istituto  penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
          eguale rilevanza;
                f)  esplicita  indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  altresi' ad emanare, nel
          termine  di  cui  al  comma  1,  un decreto legislativo che
          preveda  l'istituzione  di  un ruolo direttivo speciale nel
          Corpo   di   polizia  penitenziaria,  al  quale  accede  il
          personale   appartenente   al  ruolo  degli  ispettori  del
          medesimo  Corpo  in  possesso  dei  requisiti stabiliti con
          decreto  del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
          le  dotazioni organiche complessive del personale del Corpo
          di   polizia  penitenziaria,  nell'esercizio  della  delega
          saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  requisiti  e  modalita'  di  accesso al
          ruolo  mediante il superamento di un concorso per titoli ed
          esami  e  di uno speciale corso di formazione di durata non
          inferiore ad un anno;
                b) prevedere   la  dotazione  organica  comunque  non
          superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
          le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
          connesse  funzioni,  escluse  quelle  proprie  dei  profili
          professionali del direttore di istituto penitenziario;
                c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
          permanenza  nelle  qualifiche,  anche  con innalzamento dei
          limiti  di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
          l'istituzione  di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso
          ad essi;
                d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del
          parere  da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
          trascorsi  i quali i decreti legislativi sono emanati anche
          in assenza del parere.
              4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino
          ad  integrale  copertura  dei  posti, mediante le ordinarie
          procedure   concorsuali   di  professionisti  psicologi  di
          particolare   qualificazione,   conferendo  loro  incarichi
          individuali  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 6, del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,   corrispondendo   a   tale   personale   la
          retribuzione  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro di
          grazia  e  giustizia, comunque non superiore a quella lorda
          spettante  al  personale di pari grado dell'Amministrazione
          statale.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
          in   lire   80   miliardi   per   l'anno  2000  e  in  lire
          116.988.295.000  a  decorrere  dall'anno  2001, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento   relativo   al   Ministero  di  grazia  e
          giustizia.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              -  Si riporta il testo degli articoli 17 e 21, comma 2,
          del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
          delle   strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma
          dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
              "Art. 17 (Tessera di riconoscimento). - 1. Al personale
          del   ruolo   direttivo  ordinario  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria   e'   rilasciata   dal   direttore  generale
          dell'Amministrazione  penitenziaria, o, per sua delega, dal
          direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale
          tessera    di    riconoscimento,   le   cui   modalita'   e
          caratteristiche   sono  stabilite  con  un'integrazione  al
          regolamento   di   servizio   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
              2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo
          di  polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera
          di  riconoscimento,  ha  diritto  al  libero percorso sulle
          linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane".
              "Art.   21   (Funzioni   e  ordinamento  del  personale
          appartenente al ruolo direttivo speciale). - 1. (Omissis).
              2.  Il  predetto  personale, al quale, per tutto quanto
          non  specificamente  previsto, si applicano le norme di cui
          al  capo  II,  svolge  le medesime funzioni attribuite agli
          appartenenti  al  ruolo  direttivo  ordinario  del Corpo di
          polizia penitenziaria.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).".
          Nota all'art. 1:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio  1999,  n.  82, reca: "Regolamento di servizio del
          Corpo di polizia penitenziaria".