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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 301

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982,  n.  94,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 398, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993, n. 493, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   5   novembre   1971,  n.  1086,  e  successive
modificazioni;
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
379;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
  Vista  la  legge  21  dicembre  2001, n. 443, cosi' come modificata
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia   edilizia,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele  ricostruzione  di  un  fabbricato  identico, quanto a sagoma,
volumi,  area  di  sedime  e  caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente"  sono  sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:
"ristrutturazione  edilizia"  sono inserite le seguenti: "che portino
ad  un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e";
    c)  all'articolo  16,  comma  2, secondo periodo, dopo le parole:
"opere  di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo  2,  comma  5,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
    d)  all'articolo  20,  dopo  il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi  di  cui  all'articolo  22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.";
    e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   22   (L)  (Interventi  subordinati  a  denuncia  di  inizio
attivita).  -  1.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'   gli   interventi  non  riconducibili  all'elenco  di  cui
all'articolo  10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli   strumenti   urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi  e  della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
  2.   Sono,  altresi',  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'  le  varianti  a permessi di costruire che non incidono sui
parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non modificano la
destinazione  d'uso  e  la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio  e  non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso   di   costruire.   Ai   fini  dell'attivita'  di  vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di  agibilita',  tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante  del  procedimento  relativo  al  permesso  di costruzione
dell'intervento  principale  e  possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  3.   In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
    a)  gli  interventi  di  ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
    b)  gli  interventi  di  nuova  costruzione o di ristrutturazione
urbanistica  qualora  siano  disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo,  che  contengano  precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche,  formali  e  costruttive,  la  cui sussistenza sia stata
esplicitamente  dichiarata  dal competente organo comunale in sede di
approvazione  degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora   i   piani   attuativi   risultino  approvati  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta  degli  interessati;  in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione,  purche'  il progetto di costruzione venga accompagnato
da   apposita   relazione   tecnica   nella  quale  venga  asseverata
l'esistenza   di   piani   attuativi  con  le  caratteristiche  sopra
menzionate;
    c)  gli  interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione   di   strumenti   urbanistici  generali  recanti  precise
disposizioni plano-volumetriche.
  4.  Le  regioni  a  statuto  ordinario con legge possono ampliare o
ridurre  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui ai commi
precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le  sanzioni penali previste
all'articolo 44.
  5.  Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a  denuncia  di  inizio
attivita',  diversi  da  quelli  di  cui  al comma 3, assoggettati al
contributo  di  costruzione  definendo  criteri  e  parametri  per la
relativa determinazione.
  6.  La  realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistica-ambientale,  e'  subordinata al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative previsioni
normative.   Nell'ambito   delle   norme   di  tutela  rientrano,  in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
  7.  E'  comunque  salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio   di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  ai  commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo  di  costruzione  di  cui  all'articolo  16,  salvo quanto
previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  5.  In  questo  caso  la
violazione   della   disciplina   urbanistico-edilizia  non  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.";
    f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia  di  inizio  attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o
chi  abbia  titolo  per  presentare  la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo  sportello  unico  la  denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione  a  firma  di  un  progettista  abilitato e dagli opportuni
elaborati  progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da
realizzare  agli  strumenti  urbanistici approvati e non in contrasto
con  quelli  adottati  ed  ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
  2.  La  denuncia  di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa  cui  si  intende  affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine  massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte  non  ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
  3.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui  tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1  decorre  dal  rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  4.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere  favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela non sia
allegato  alla  denuncia,  il competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo del progetto,
l'attestazione  del  professionista  abilitato,  nonche'  gli atti di
assenso eventualmente necessari.
  6.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di   falsa   attestazione   del   professionista  abilitato,  informa
l'autorita'  giudiziaria  e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E'  comunque  salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
  7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
    g) all'articolo 31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
    h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma  3,  eseguiti  in  assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
    i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
    l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza  di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
    m)  all'articolo  36, comma 1, dopo le parole: "in difformita' da
esso,"  sono  aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di
inizio  attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformita' da essa,";
    n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
    o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento  dell'inesistenza  dei presupposti per la formazione del
titolo.";
    p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi
a  prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al   momento   della   scadenza   del  termine  di  30  giorni  dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati
in  assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
o  con  le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
    r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli   interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
denuncia  di  inizio  attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
    s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli  interventi  edilizi  realizzati  mediante  denuncia  di  inizio
attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
    t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche
agli   interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione  mediante
denuncia  di  inizio  attivita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, il supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              "Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere.".
              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e' riportato nelle note all'art. 1.
              - Il  testo  degli  articoli  16,  19  e 20 della legge
          7 agosto  1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi",   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
              "Art.  16.  -  1. Gli organi consultivi delle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
          pareri    ad   essi   obbligatoriamente   richiesti   entro
          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
          Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
          a   dare   immediata   comunicazione  alle  amministrazioni
          richiedenti  del  termine  entro  il  quale il parere sara'
          reso.
              2.  In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
              4.  Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze  istruttorie  il  termine  di  cui al comma 1 puo'
          essere  interrotto  per  una  sola  volta  e il parere deve
          essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla
          ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate.
              5.    Qualora   il   parere   sia   favorevole,   senza
          osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
          o con mezzi telematici.
              6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti.".
              "Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  della  legge  1  giugno  1939,  n. 1089, della legge
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  del decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto   1985,   n.   431,   il   cui   rilascio  dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento di prove a cio'
          destinate     che     comportino    valutazioni    tecniche
          discrezionali,   e   non   sia   previsto  alcun  limite  o
          contingente  complessivo per il rilascio degli atti stessi,
          l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
          inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
          amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei
          presupposti   e   dei  requisiti  di  legge,  eventualmente
          accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di
          prove  a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
          all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta
          giorni  dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
          dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e
          disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
          notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il
          divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
          suoi   effetti,   salvo   che,   ove  cio'  sia  possibile,
          l'interessato  provveda a conformare alla normativa vigente
          detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
          prefissatogli dall'amministrazione stessa.".
              "Art.  20.  -  1. Con regolamento adottato ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore   della   presente   legge  e  previo  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi  in  cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
          licenza,  abilitazione,  nulla osta, permesso od altro atto
          di  consenso  comunque  denominato,  cui sia subordinato lo
          svolgimento  di  un'attivita' privata, si considera accolta
          qualora    non    venga   comunicato   all'interessato   il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti,  in  relazione  alla  complessita' del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In   tali   casi,  sussistendone  le  ragioni  di  pubblico
          interesse,   l'amministrazione  competente  puo'  annullare
          l'atto  di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
          cio'  sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  regolamento di cui al
          comma  1,  il  parere  delle Commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di  Stato deve essere reso entro sessanta giorni
          dalla  richiesta.  Decorso tale termine, il Governo procede
          comunque all'adozione dell'atto.
              3.  Restano  ferme  le disposizioni attualmente vigenti
          che  stabiliscono  regole  analoghe o equipollenti a quelle
          previste dal presente articolo.".
              -  La  legge  17  agosto  1942,  n.  1150, e successive
          modificazioni  reca:  legge  urbanistica"  ed e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244.
              -  La  legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  e successive
          modificazioni,   reca:   "Norme  in  materia  di  controllo
          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e
          sanatoria   delle  opere  edilizie",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   2 marzo  1985,  n.  53,  supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo  1982, n. 94, e
          successive   modificazioni,  reca:  "Norme  per  l'edilizia
          residenziale  e  provvidenze  in  materia  di  sfratti", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23.
              -  Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
          successive    modificazioni,    reca:   "Disposizioni   per
          l'accelerazione     degli     investimenti    a    sostegno
          dell'occupazione  e per la semplificazione dei procedimenti
          in   materia   edilizia",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
              -   Il   regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive  modificazioni,  reca:  "Approvazione  del testo
          unico  delle leggi sanitarie", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario.
              -  La  legge  5 novembre  1971,  n.  1086, e successive
          modificazioni,  reca:  "Norme per la disciplina delle opere
          di  conglomerato  cementizio armato, normale e precompresso
          ed  a  struttura  metallica",  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321.
              -   La  legge  2 febbraio  1974,  n.  64,  e  succesive
          modificazioni,  reca: "Provvedimenti per le costruzioni con
          particolari   prescrizioni   per   le  zone  sismiche",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
              -   La  legge  9 gennaio  1989,  n.  13,  e  successive
          modificazioni   reca:   "Disposizioni   per   favorire   il
          superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
          negli   edifici  privati",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21.
              - Il testo dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, e successive modificazioni, recante: "Legge quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio  1992,  n.  39,  supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Eliminazione  o  superamento delle barriere
          architettoniche). - 1.  Tutte le opere edilizie riguardanti
          edifici  pubblici  e  privati  aperti  al pubblico che sono
          suscettibili    di    limitare    l'accessibilita'   e   la
          visitabilita'  di  cui  alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
          successive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle
          disposizioni  di  cui  alla  legge 30 marzo 1971, n. 118, e
          successive  modificazioni,  al  regolamento  approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
          384,  alla  citata  legge  n.  13  del  1989,  e successive
          modificazioni,  e al citato decreto del Ministro dei lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
              2.  Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti  al
          pubblico  soggetti  ai  vincoli  di cui alle leggi 1 giugno
          1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni, e 29 giugno
          1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni,  nonche' ai
          vincoli  previsti  da  leggi  speciali  aventi  le medesime
          finalita',   qualora   le   autorizzazioni  previste  dagli
          articoli  4  e  5  della  citata  legge n. 13 del 1989, non
          possano  venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
          osta  da  parte  delle autorita' competenti alla tutela del
          vincolo,  la  conformita'  alle norme vigenti in materia di
          accessibilita'    e    di    superamento   delle   barriere
          architettoniche    puo'   essere   realizzata   con   opere
          provvisionali,  come  definite  dall'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, nei
          limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.
              3.   Alle  comunicazioni  al  comune  dei  progetti  di
          esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti
          al  pubblico,  di  cui  al  comma  1,  rese  ai sensi degli
          articoli  15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge
          28 febbraio  1985,  n. 47, e successive modificazioni, sono
          allegate  una documentazione grafica e una dichiarazione di
          conformita'   alla   normativa   vigente   in   materia  di
          accessibilita'    e    di    superamento   delle   barriere
          architettoniche,  anche  ai  sensi del comma 2 del presente
          articolo.
              4.  Il  rilascio  della  concessione  o  autorizzazione
          edilizia per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla
          verifica    della   conformita'   del   progetto   compiuta
          dall'ufficio  tecnico  o dal tecnico incaricato dal comune.
          Il  sindaco,  nel rilasciare il certificato di agibilita' e
          di  abitabilita'  per  le  opere  di  cui  al comma 1, deve
          accertare  che le opere siano state realizzate nel rispetto
          delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
          barriere  architettoniche.  A  tal  fine puo' richiedere al
          proprietario   dell'immobile   o   all'intestatario   della
          concessione  una  dichiarazione resa sotto forma di perizia
          giurata redatta da un tecnico abilitato.
              5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi restando il
          divieto  di  finanziamento  di  cui  all'art. 32, comma 20,
          legge   28 febbraio   1986,   n.   41,  e  l'obbligo  della
          dichiarazione    del    progettista,    l'accertamento   di
          conformita'   alla   normativa   vigente   in   materia  di
          eliminazione    delle   barriere   architettoniche   spetta
          all'amministrazione  competente, che ne da' atto in sede di
          approvazione del progetto.
              6.  La  richiesta  di modifica di destinazione d'uso di
          edifici   in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  e'
          accompagnata  dalla  dichiarazione  di  cui  al comma 3. Il
          rilascio del certificato di agibilita' e di abitabilita' e'
          condizionato  alla verifica tecnica della conformita' della
          dichiarazione allo stato dell'immobile.
              7.  Tutte  le opere realizzate negli edifici pubblici e
          privati   aperti   al   pubblico   in   difformita'   dalle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  accessibilita' e di
          eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
          difformita'    siano    tali    da    rendere   impossibile
          l'utilizzazione   dell'opera   da   parte   delle   persone
          handicappate,  sono  dichiarate inabitabili e inagibili. Il
          progettista,  il  direttore  dei  lavori,  il  responsabile
          tecnico    degli    accertamenti    per    l'agibilita'   o
          l'abitabilita'  ed il collaudatore, ciascuno per la propria
          competenza,   sono  direttamente  responsabili.  Essi  sono
          puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e
          con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
          periodo compreso da uno a sei mesi.
              8.  Il  Comitato  per l'edilizia residenziale (CER), di
          cui  all'art.  3  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo
          restando  il  divieto  di finanziamento di cui all'art. 32,
          comma  20,  della  citata legge n. 41 del 1986, dispone che
          una  quota  dei  fondi  per  la  realizzazione  di opere di
          urbanizzazione  e per interventi di recupero sia utilizzata
          per  la  eliminazione  delle barriere architettoniche negli
          insediamenti  di  edilizia residenziale pubblica realizzati
          prima della data di entrata in vigore della presente legge.
              9.  I  piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata
          legge  n.  41  del  1986  sono  modificati con integrazioni
          relative   all'accessibilita'   degli   spazi  urbani,  con
          particolare    riferimento    all'individuazione   e   alla
          realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
          semafori  acustici  per  non  vedenti, alla rimozione della
          segnaletica   installata   in   modo   da   ostacolare   la
          circolazione delle persone handicappate.
              10.  Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
          anno  la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali
          per  la contrazione di mutui con finalita' di investimento,
          una  quota  almeno  pari  al  2  per  cento e' destinata ai
          prestiti  finalizzati  ad  interventi di ristrutturazione e
          recupero  in  attuazione  delle norme di cui al regolamento
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 aprile 1978, n. 384.
              11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
          disposizioni  di  cui all'art. 27 della citata legge n. 118
          del  1971,  all'art. 2 del citato regolamento approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 384 del 1978,
          alla   citata   legge   n.   13   del  1989,  e  successive
          modificazioni,  e al citato decreto del Ministro dei lavori
          pubblici  14 giugno  1989, n. 236, entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          Scaduto  tale  termine,  le  norme  dei regolamenti edilizi
          comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del presente
          articolo perdono efficacia.".
              - La   legge   5 marzo   1990,   n.  46,  e  successive
          modificazioni,   reca:   "Norme   per  la  sicurezza  degli
          impianti",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
          1990, n. 59.
              - Il  decreto  legislativo 6 giugno 2001, n. 378, reca:
          "Disposizioni  legislative in materia edilizia. (Testo B)",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
          245, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n. 379, reca: "Disposizioni regolamentari in materia
          edilizia (Testo C)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,   n.  380,  reca:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
          245, supplemento ordinario.
              -  La  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  cosi' come
          modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, reca: "Delega
          al  Governo  in  materia  di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  d), del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari   in   materia  edilizia",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre  2001,  n. 245, supplemento
          ordinario,  come  modificato dal decreto qui pubblicato, e'
          il seguente:
              "d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia  ,  gli
          interventi  rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare  ad  un  organismo  edilizio  in  tutto  o in parte
          diverso  dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio,  l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di  ristrutturazione  edilizia sono ricompresi anche quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria  e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
          sole   innovazioni   necessarie   per   l'adeguamento  alla
          normativa antisismica;".
              -  Il  testo  dell'art.  10,  comma  1, lettera c), del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  edilizia", e' pubblicato, nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 ottobre  2001,  n. 245, supplemento
          ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato e' il
          seguente:
              "c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia che
          portino  ad  un  organismo  edilizio  in  tutto  o in parte
          diverso  dal  precedente  che  comportino aumento di unita'
          immobiliari,   modifiche  del  volume,  della  sagoma,  dei
          prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
          immobili   compresi   nelle  zone  omogenee  A,  comportino
          mutamenti della destinazione d'uso.".
              - Il  testo  dell'art.  16,  comma  2,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "2.  La  quota  di  contributo  relativa  agli oneri di
          urbanizzazione   e'  corrisposta  al  comune  all'atto  del
          rilascio   del   permesso  di  costruire  e,  su  richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o  parziale  della  quota  dovuta, il titolare del permesso
          puo'  obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere di
          urbanizzazione,  nel  rispetto  dell'art. 2, comma 5, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          con  le  modalita'  e le garanzie stabilite dal comune, con
          conseguente   acquisizione   delle   opere   realizzate  al
          patrimonio indisponibile del comune.".
              - Il  testo  dell'art.  20  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  20 [Procedimento per il rilascio del permesso di
          costruire  (decreto-legge  5 ottobre  1993, n. 398, art. 4,
          commi  1,  2,  3  e 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 dicembre  1993,  n.  493)]. - 1. La domanda per il
          rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
          soggetti  legittimati  ai sensi dell'art. 11, va presentata
          allo   sportello   unico   corredata   da   un'attestazione
          concernente  il  titolo  di legittimazione, dagli elaborati
          progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
          ricorrano  i  presupposti,  dagli  altri documenti previsti
          dalla  parte  II, nonche' da un'autocertificazione circa la
          conformita'  del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
          caso  in  cui  il  progetto riguardi interventi di edilizia
          residenziale   ovvero   la   verifica   in  ordine  a  tale
          conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
              2.  Lo  sportello  unico comunica entro dieci giorni al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  successive modificazioni. L'esame delle domande si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della
          domanda,    il    responsabile    del   procedimento   cura
          l'istruttoria,   acquisisce,  avvalendosi  dello  sportello
          unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche' i
          pareri  di  cui  all'art. 5, comma 3, sempre che gli stessi
          non  siano gia' stati allegati alla domanda dal richiedente
          e,  valutata  la  conformita'  del  progetto alla normativa
          vigente,  formula  una proposta di provvedimento, corredata
          da   una   dettagliata  relazione,  con  la  qualificazione
          tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
              4.  Il  responsabile  del procedimento, qualora ritenga
          che  ai  fini  del  rilascio  del permesso di costruire sia
          necessario  apportare modifiche di modesta entita' rispetto
          al  progetto  originario, puo', nello stesso termine di cui
          al  comma  3,  richiedere  tali modifiche, illustrandone le
          ragioni.  L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta di
          modifica  entro  il termine fissato e, in caso di adesione,
          e'  tenuto  ad  integrare  la documentazione nei successivi
          quindici  giorni.  La  richiesta  di  cui al presente comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3.
              5.  Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
          una  sola  volta  dal  responsabile del procedimento, entro
          quindici   giorni   dalla   presentazione   della  domanda,
          esclusivamente  per  la motivata richiesta di documenti che
          integrino  o  completino la documentazione presentata e che
          non  siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
          che  questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
          il  termine  ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
          della documentazione integrativa.
              6.  Nell'ipotesi  in  cui,  ai fini della realizzazione
          dell'intervento,  sia necessario acquisire atti di assenso,
          comunque  denominati,  di altre amministrazioni, diverse da
          quelle  di  cui  all'art. 5, comma 3, il competente ufficio
          comunale  convoca  una conferenza di servizi ai sensi degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
          di  opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
          l'art. 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
              7.  Il  provvedimento  finale,  che  lo sportello unico
          provvede  a  notificare  all'interessato,  e'  adottato dal
          dirigente  o  dal responsabile dell'ufficio, entro quindici
          giorni  dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito
          della   conferenza   di   servizi   di   cui  al  comma  6.
          Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso di costruire e' data
          notizia  al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
          Gli  estremi  del  permesso  di costruire sono indicati nel
          cartello  esposto  presso il cantiere, secondo le modalita'
          stabilite dal regolamento edilizio.
              8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
          i  comuni  con  piu'  di  100.000  abitanti,  nonche' per i
          progetti  particolarmente  complessi  secondo  la  motivata
          risoluzione del responsabile del procedimento.
              9.  Decorso  inutilmente  il termine per l'adozione del
          provvedimento  conclusivo,  sulla  domanda  di  permesso di
          costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
              10.  Il  procedimento previsto dal presente articolo si
          applica  anche al procedimento per il rilascio del permesso
          di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici,  a
          seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di
          cui all'art. 14.".
              10-bis.  Il  termine  per  il  rilascio del permesso di
          costruire  per  gli interventi di cui all'art. 22, comma 7,
          e'  di  sessanta  giorni  dalla data di presentazione della
          domanda".
              - La  legge  21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle attivita' produttive" ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          "A)  Norme  generali  sulla  tutela delle cose di interesse
          storico  ed  artistico  -  Testo  unico  delle disposizioni
          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a
          norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
          302, supplemento ordinario.
              - Il   testo   degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter  e
          14-quater,  della  legge  7 agosto  1990.  n. 241, recante:
          Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, e' il
          seguente:
              "Art.  14. - 1.  Qualora  sia  opportuno  effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).
              Art.  14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
          convocata  per  progetti  di  particolare  complessita', su
          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nullaosta  e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico   o   alla   tutela   della   salute,  si
          pronunciano,  per  quanto  riguarda l'interesse da ciascuna
          tutelato,  sulle  soluzioni  progettuali prescelte. Qualora
          non  emergano, sulla base della documentazione disponibile,
          elementi   comunque   preclusivi  della  realizzazione  del
          progetto,   le  suddette  amministrazioni  indicano,  entro
          quarantacinque   giorni,   le  condizioni  e  gli  elementi
          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
          progetto definitivo, gli atti di consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.
              Art.  14-ter. - 1.  La  conferenza di servizi assume le
          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri
          lavori a maggioranza dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'art. 14-quater.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione
          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la
          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine
          predetto.   Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei
          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il
          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo e'
          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          pubblica.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello
          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
              Art.   14-quater. - 1.   Il  dissenso  di  uno  o  piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.   Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva.
              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione
          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi
          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti
          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni.
              4.  Quando  il  dissenso e' espresso da una regione, le
          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri
          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del
          presidente  della giunta regionale interessata, al quale e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
              -  Il  testo  dell'art.  31  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 31 [Interventi eseguiti in assenza di permesso di
          costruire,   in   totale   difformita'   o  con  variazioni
          essenziali   (legge   28 febbraio  1985,  n.  47,  art.  7;
          decreto-legge  23 aprile  1985, n. 146, art. 2, convertito,
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
          legislativo   18 agosto   2000,  n.  267,  articoli  107  e
          109)]. - 1.  Sono interventi eseguiti in totale difformita'
          dal   permesso   di  costruire  quelli  che  comportano  la
          realizzazione   di   un  organismo  edilizio  integralmente
          diverso  per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
          o  di  utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti
          indicati  nel  progetto  e  tali da costituire un organismo
          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed
          autonomamente utilizzabile.
              2.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio  comunale,  accertata l'esecuzione di interventi in
          assenza  di  permesso,  in totale difformita' dal medesimo,
          ovvero  con  variazioni  essenziali,  determinate  ai sensi
          dell'art.  32,  ingiunge  al proprietario e al responsabile
          dell'abuso  la  rimozione  o  la demolizione, indicando nel
          provvedimento  l'area  che  viene  acquisita di diritto, ai
          sensi del comma 3.
              3.  Se  il  responsabile  dell'abuso  non provvede alla
          demolizione  e  al  ripristino  dello  stato dei luoghi nel
          termine  di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene e
          l'area  di  sedime,  nonche'  quella necessaria, secondo le
          vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla realizzazione di
          opere  analoghe  a quelle abusive sono acquisiti di diritto
          gratuitamente  al  patrimonio  del comune. L'area acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita.
              4.  L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
          a  demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
          all'interessato,  costituisce  titolo  per l'immissione nel
          possesso  e  per  la trascrizione nei registri immobiliari,
          che deve essere eseguita gratuitamente.
              5.  L'opera  acquisita  e'  demolita  con ordinanza del
          dirigente   o   del  responsabile  del  competente  ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione  consiliare  non  si  dichiari l'esistenza di
          prevalenti  interessi  pubblici  e  sempre  che l'opera non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
              6.  Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
          sottoposti,  in base a leggi statali o regionali, a vincolo
          di  inedificabilita',  l'acquisizione gratuita, nel caso di
          inottemperanza  all'ingiunzione di demolizione, si verifica
          di  diritto  a  favore delle amministrazioni cui compete la
          vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
          provvedono  alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed al
          ripristino  dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
          dell'abuso.   Nella   ipotesi   di  concorso  dei  vincoli,
          l'acquisizione  si  verifica  a  favore  del patrimonio del
          comune.
              7.   Il   segretario   comunale   redige   e   pubblica
          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
          relativi    agli   immobili   e   alle   opere   realizzati
          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed
          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
          sospensione  e  trasmette  i  dati  anzidetti all'autorita'
          giudiziaria   competente,   al   presidente   della  giunta
          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
              8.  In  caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
          dalla   data  di  constatazione  della  inosservanza  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  27,  ovvero
          protrattasi  oltre  il  termine  stabilito  dal comma 3 del
          medesimo  art.  27,  il  competente  organo  regionale, nei
          successivi    trenta   giorni,   adotta   i   provvedimenti
          eventualmente  necessari  dandone contestuale comunicazione
          alla    competente    autorita'    giudiziaria    ai   fini
          dell'esercizio dell'azione penale.
              9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
          giudice,  con  la  sentenza di condanna per il reato di cui
          all'art.  44,  ordina  la demolizione delle opere stesse se
          ancora non sia stata altrimenti eseguita.
              9-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma 3.".
              - Il  testo  dell'art.  33,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  33  [Interventi  di ristrutturazione edilizia in
          assenza  di  permesso  di costruire o in totale difformita'
          (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267,  articoli  107 e 109)]. - 1. Gli
          interventi  e  le opere di ristrutturazione edilizia di cui
          all'art.  10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in
          totale  difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e
          gli  edifici  sono  resi  conformi  alle prescrizioni degli
          strumenti  urbanistico-edilizi  entro  il  congruo  termine
          stabilito  dal  dirigente o del responsabile del competente
          ufficio  comunale  con  propria ordinanza, decorso il quale
          l'ordinanza  stessa e' eseguita a cura del comune e a spese
          dei responsabili dell'abuso.
              2.   Qualora,   sulla  base  di  motivato  accertamento
          dell'ufficio  tecnico  comunale,  il ripristino dello stato
          dei   luoghi   non   sia   possibile,  il  dirigente  o  il
          responsabile  dell'ufficio  irroga  una  sanzione pecunaria
          pari   al  doppio  dell'aumento  di  valore  dell'immobile,
          conseguente  alla  realizzazione  delle opere, determinato,
          con  riferimento  alla  data  di ultimazione dei lavori, in
          base  ai  criteri  previsti  dalla legge 27 luglio 1978, n.
          392,  e  con  riferimento  all'ultimo  costo  di produzione
          determinato  con decreto ministeriale, aggiornato alla data
          di  esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del
          costo  di  costruzione, con la esclusione, per i comuni non
          tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro
          relativo   all'ubicazione   e   con   l'equiparazione  alla
          categoria  A/1  delle  categorie  non comprese nell'art. 16
          della  medesima  legge.  Per  gli  edifici  adibiti  ad uso
          diverso  da  quello  di  abitazione  la sanzione e' pari al
          doppio   dell'aumento   del  valore  venale  dell'immobile,
          determinato a cura dell'agenzia del territorio.
              3.  Qualora  le  opere siano state eseguite su immobili
          vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.    490,    l'amministrazione   competente   a   vigilare
          sull'osservanza  del vincolo, salva l'applicazione di altre
          misure  e  sanzioni  previste  da  norme vigenti, ordina la
          restituzione  in  pristino  a cura e spese del responsabile
          dell'abuso,   indicando   criteri  e  modalita'  diretti  a
          ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
          sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
              4.  Qualora  le opere siano state eseguite su immobili,
          anche  se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di
          cui  al  decreto  ministeriale  2 aprile  1968, n. 1444, il
          dirigente   o   il   responsabile   dell'ufficio   richiede
          all'amministrazione   competente   alla   tutela  dei  beni
          culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
          restituzione  in  pristino  o la irrogazione della sanzione
          pecuniaria  di  cui  al precedente comma. Qualora il parere
          non  venga  reso  entro  novanta  giorni dalla richiesta il
          dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
              5.  In  caso  di inerzia, si applica la disposizione di
          cui all'art. 31, comma 8.
              6.  E'  comunque dovuto il contributo di costruzione di
          cui agli articoli 16 e 19.
              6-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano   anche   agli   interventi  di  ristrutturazione
          edilizia  di  cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza
          di  denuncia  di  inizio  attivita' o in totale difformita'
          dalla stessa.".
              - Il  testo  dell'art.  34  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  34 [(Interventi eseguiti in parziale difformita'
          dal  permesso  di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          art.  12;  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
          articoli  107  e  109)]. - 1.  Gli  interventi  e  le opere
          realizzati   in   parziale   difformita'  dal  permesso  di
          costruire  sono  rimossi  o  demoliti  a  cura  e spese dei
          responsabili  dell'abuso  entro  il termine congruo fissato
          dalla  relativa  ordinanza del dirigente o del responsabile
          dell'ufficio.  Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
          a  cura  del  comune  e  a  spese dei medesimi responsabili
          dell'abuso.
              2.  Quando  la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza
          pregiudizio   della   parte  eseguita  in  conformita',  il
          dirigente   o  il  responsabile  dell'ufficio  applica  una
          sanzione  pari al doppio del costo di produzione, stabilito
          in  base  alla  legge  27 luglio  1978, n. 392, della parte
          dell'opera   realizzata  in  difformita'  dal  permesso  di
          costruire,  se  ad  uso  residenziale, e pari al doppio del
          valore   venale,  determinato  a  cura  della  agenzia  del
          territorio,  per  le opere adibite ad usi diversi da quello
          residenziale.
              2-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma 3, eseguiti in parziale conformita' dalla denuncia di
          inizio attivita'.".
              - Il  testo  dell'art.  35  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  35  [Interventi  abusivi  realizzati su suoli di
          proprieta'   dello   Stato   o   di  enti  pubblici  (legge
          28 febbraio  1985,  n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio
          1991,  n.  152,  art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio
          1991,  n.  203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          articoli   107  e  109)]. - 1.  Qualora  sia  accertata  la
          realizzazione,  da  parte  di soggetti diversi da quelli di
          cui  all'art.  28,  di interventi in assenza di permesso di
          costruire,  ovvero  in  totale  o  parziale difformita' dal
          medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato
          o   di  enti  pubblici,  il  dirigente  o  il  responsabile
          dell'ufficio,  previa  diffida  non  rinnovabile, ordina al
          responsabile  dell'abuso  la  demolizione  ed il ripristino
          dello  stato  dei  luoghi,  dandone  comunicazione all'ente
          proprietario del suolo.
              2.  La  demolizione  e' eseguita a cura del comune ed a
          spese del responsabile dell'abuso.
              3.  Resta  fermo  il potere di autotutela dello Stato e
          degli  enti  pubblici territoriali, nonche' quello di altri
          enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
              3-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma   3,  eseguiti  in  assenza  di  denuncia  di  inizio
          attivita'  ovvero  in  totale  o parziale difformita' dalla
          stessa.".
              -  Il  testo  dell'art.  36,  comma  1, del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "1.  In  caso  di  interventi  realizzati in assenza di
          permesso  di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in
          assenza  di  denuncia  di inizio attivita' nelle ipotesi di
          cui  all'art.  22,  comma 3, o in difformita' da essa, fino
          alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,
          33,  comma  1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
          delle  sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso,
          o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
          permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
          disciplina  urbanistica  ed edilizia vigente sia al momento
          della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al momento della
          presentazione della domanda.".
              -  Il  testo  dell'art.  37,  comma  1, del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "1.  La  realizzazione  di  interventi  edilizi  di cui
          all'art. 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita'
          dalla  denuncia  di  inizio  attivita' comporta la sanzione
          pecuniaria  pari  al  doppio dell'aumento del valore venale
          dell'immobile    conseguente   alla   realizzazione   degli
          interventi  stessi e comunque in misura non inferiore a 516
          euro.".
              - Il  testo  dell'art.  38  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  38  [Interventi  eseguiti  in  base  a  permesso
          annullato  (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto
          legislativo   18 gosto   2000,   n.  267,  articoli  107  e
          109)]. - 1.   In  caso  di  annullamento  del  permesso  di
          costruire,  qualora  non  sia possibile, in base a motivata
          valutazione,   la   rimozione   dei  vizi  delle  procedure
          amministrative  o la restituzione in pristino, il dirigente
          o  il  responsabile del competente ufficio comunale applica
          una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
          loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
          territorio,  anche  sulla  base  di  accordi  stipulati tra
          quest'ultima  e  l'amministrazione comunale. La valutazione
          dell'agenzia  e' notificata all'interessato dal dirigente o
          dal  responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi
          i termini di impugnativa.
              2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
          irrogata   produce  i  medesimi  effetti  del  permesso  di
          costruire in sanatoria di cui all'art. 36.
              2-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma
          3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti
          per la formazione del titolo.".
              - Il  testo  dell'art.  39  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  39  [Annullamento  del  permesso di costruire da
          parte  della  regione  (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
          27,  come  sostituito  dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n.
          765;  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
          1972,  n.  8,  art.  1)]. - 1.  Entro dieci anni dalla loro
          adozione  le  deliberazioni ed i provvedimenti comunali che
          autorizzano  interventi  non  conformi a prescrizioni degli
          strumenti  urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
          in  contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
          al  momento  della  loro adozione, possono essere annullati
          dalla regione.
              2.  Il  provvedimento  di  annullamento e' emesso entro
          diciotto  mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
          comma   1,   ed  e'  preceduto  dalla  contestazione  delle
          violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
          della   costruzione,  al  progettista,  e  al  comune,  con
          l'invito  a  presentare  controdeduzioni  entro  un termine
          all'uopo prefissato.
              3.  In  pendenza  delle  procedure  di  annullamento la
          regione  puo'  ordinare  la  sospensione  dei  lavori,  con
          provvedimento   da   notificare   a   mezzo   di  ufficiale
          giudiziario,  nelle  forme  e con le modalita' previste dal
          codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e
          da  comunicare  al comune. L'ordine di sospensione cessa di
          avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
          non  sia  stato emesso il decreto di annullamento di cui al
          comma 1.
              4.   Entro   sei   mesi  dalla  data  di  adozione  del
          provvedimento  di  annullamento,  deve  essere  ordinata la
          demolizione   delle   opere  eseguite  in  base  al  titolo
          annullato.
              5.  I  provvedimenti  di  sospensione  dei  lavori e di
          annullamento   vengono   resi  noti  al  pubblico  mediante
          l'affissione   nell'albo   pretorio  del  comune  dei  dati
          relativi agli immobili e alle opere realizzate.
              5-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma  3,  non  conformi  a  prescrizioni  degli  strumenti
          urbanistici   o  dei  regolamenti  edilizi  o  comunque  in
          contrasto  con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
          momento  della  scadenza del termine di trenta giorni dalla
          presentazione della denuncia di inizio attivita'.".
              -  Il  testo  dell'art.  40  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  40  [Sospensione  o  demolizione  di  interventi
          abusivi  da  parte  della regione (legge 17 agosto 1942, n.
          1150,  art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto
          1967,  n.  765;  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]. - 1. In caso di interventi
          eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto
          con   questo   o   con   le  prescrizioni  degli  strumenti
          urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
          il  comune  non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
          la  regione  puo'  disporre la sospensione o la demolizione
          delle  opere  eseguite.  Il provvedimento di demolizione e'
          adottato   entro   cinque   anni   dalla  dichiarazione  di
          agibilita' dell'intervento.
              2.  Il provvedimento di sospensione o di demolizione e'
          notificato  al  titolare  del  permesso  o,  in mancanza di
          questo,  al  committente, al costruttore e al direttore dei
          lavori.  Lo  stesso  provvedimento e' comunicato inoltre al
          comune.
              3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a
          tre  mesi  dalla  data  della  notifica  entro i quali sono
          adottate  le  misure  necessarie  per  eliminare le ragioni
          della  difformita',  ovvero,  ove non sia possibile, per la
          rimessa in pristino.
              4.   Con  il  provvedimento  che  dispone  la  modifica
          dell'intervento,  la  rimessa  in pristino o la demolizione
          delle  opere  e'  assegnato  un  termine  entro il quale il
          responsabile  dell'abuso  e'  tenuto a procedere, a proprie
          spese  e  senza  pregiudizio  delle  sanzioni  penali, alla
          esecuzione  del  provvedimento  stesso. Scaduto inutilmente
          tale  termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
          lavori.
              4-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22,
          comma  3,  realizzati  in  assenza  di  denuncia  di inizio
          attivita'  o  in contrasto con questa o con le prescrizioni
          degli    strumenti    urbanistici    o    della   normativa
          urbanistico-edilizia  vigente al momento della scadenza del
          termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia
          di inizio attivita'".
              -  Il  testo  dell'art.  44  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  44  [Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n.
          47, articoli 19 e 20, decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
          art.  3,  convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
          1985,  n.  298)]. - 1.  Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
                a) l'ammenda  fino  a  10329  euro per l'inosservanza
          delle  norme,  prescrizioni  e modalita' esecutive previste
          dal  presente  titolo,  in  quanto applicabili, nonche' dai
          regolamenti  edilizi,  dagli  strumenti  urbanistici  e dal
          permesso di costruire;
                b) l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da 5164 a
          51645  euro  nei  casi  di  esecuzione dei lavori in totale
          difformita'  o assenza del permesso o di prosecuzione degli
          stessi nonostante l'ordine di sospensione;
                c) l'arresto  fino  a due anni e l'ammenda da 15493 a
          51645  euro  nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
          scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30.
          La  stessa  pena  si  applica  anche nel caso di interventi
          edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
          archeologico,   paesistico,   ambientale,   in   variazione
          essenziale,   in   totale  difformita'  o  in  assenza  del
          permesso.
              2.  La  sentenza  definitiva  del  giudice  penale  che
          accerta  che  vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la
          confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
          abusivamente   costruite.  Per  effetto  della  confisca  i
          terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e  gratuitamente  al
          patrimonio  del  comune  nel  cui territorio e' avvenuta la
          lottizzazione.  La  sentenza  definitiva  e'  titolo per la
          immediata trascrizione nei registri immobiliari.
              2-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  interventi  edilizi suscettibili di
          realizzazione  mediante  denuncia  di  inizio  attivita' ai
          sensi  dell'art.  22,  comma  3,  eseguiti  in assenza o in
          totale difformita' dalla stessa.".
              - Il  testo  dell'art.  46  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  46  [Nullita'  degli  atti giuridici relativi ad
          edifici  la  cui  costruzione  abusiva sia iniziata dopo il
          17 marzo  1985  (legge  28 febbraio  1985,  n. 47, art. 17;
          decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)]. 1. Gli atti
          tra  vivi,  sia  in  forma  pubblica, sia in forma privata,
          aventi   per   oggetto   trasferimento   o  costituzione  o
          scioglimento  della comunione di diritti reali, relativi ad
          edifici,  o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo
          il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
          ove    da    essi    non   risultino,   per   dichiarazione
          dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
          permesso  in  sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
          agli  atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
          reali di garanzia o di servitu'.
              2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38,
          l'irrogazione  di  una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
          il  rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
          comma  1  deve  essere  allegata  la  prova  dell'integrale
          pagamento della sanzione medesima.
              3.  La  sentenza  che accerta la nullita' degli atti di
          cui  al  comma  1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
          servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
          accertare la nullita' degli atti.
              4.  Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
          sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
          tempo  in  cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
          possono  essere  confermati  anche  da una sola delle parti
          mediante  atto  successivo,  redatto nella stessa forma del
          precedente, che contenga la menzione omessa.
              5.  Le  nullita'  di  cui  al  presente articolo non si
          applicano   agli  atti  derivanti  da  procedure  esecutive
          immobiliari,  individuali  o concorsuali. L'aggiudicatario,
          qualora  l'immobile  si trovi nelle condizioni previste per
          il  rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
          presentare   domanda   di   permesso   in  sanatoria  entro
          centoventi  giorni  dalla notifica del decreto emesso dalla
          autorita' giudiziaria.
              5-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
          denuncia  di  inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma
          3,  qualora  nell'atto non siano indicati gli estremi della
          stessa.".
              - Il  testo  dell'art.  48  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, recante: "Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 48 [Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge
          28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)]. - 1. E' vietato a tutte
          le  aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
          loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso
          di  costruire,  nonche'  ad  opere  in  assenza  di  titolo
          iniziate  dopo  il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
          stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente
          al 17 marzo 1985.
              2.  Il  richiedente  il  servizio e' tenuto ad allegare
          alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
          ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa,
          indicante  gli estremi del permesso di costruire, o, per le
          opere  abusive,  gli  estremi  del  permesso  in sanatoria,
          ovvero   copia  della  domanda  di  permesso  in  sanatoria
          corredata  della  prova  del pagamento delle somme dovute a
          titolo  di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e
          limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35
          della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato
          in  difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario
          della   azienda   erogatrice,   cui   sia   imputabile   la
          stipulazione  del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad una
          sanzione  pecuniaria  da 2582 a 7746 euro. Per le opere che
          gia'  usufruiscono  di un servizio pubblico, in luogo della
          documentazione  di  cui  al  precedente  comma, puo' essere
          prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
          il   servizio,   dalla   quale  risulti  che  l'opera  gia'
          usufruisce di un pubblico servizio.
              3.  Per  le  opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
          1977,  in  luogo  degli estremi della licenza edilizia puo'
          essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
          notorio  rilasciata dal proprietario o altro avente titolo,
          ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa,
          attestante  che l'opera e' stata iniziata in data anteriore
          al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta
          e  inserita  nello  stesso  contratto,  ovvero in documento
          separato da allegarsi al contratto medesimo.
              3-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  interventi  edilizi suscettibili di
          realizzazione  mediante  denuncia  di  inizio  attivita' ai
          sensi  dell'art.  22,  comma  3,  eseguiti in assenza della
          stessa.".