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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

note: Entrata in vigore del decreto:17/1/2003. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2003)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-10-2003
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  28 novembre 2001, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
che  differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione
diretta   volta  ad  agevolare  le  spedizioni  postali  di  prodotti
editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Considerato  che  lo  stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23
novembre  2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni,
siano  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e
nell'adunanza del 29 luglio 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Destinatari delle agevolazioni

  1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2,
comma  20,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici
di  giornali  e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo
1,  comma  6,  lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ovvero  al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,  le  imprese  editrici  di libri,
nonche'  le  associazioni  ed  organizzazioni senza fini di lucro. Si
intendono  per  associazioni  ed  organizzazioni  senza fini di lucro
quelle  di  cui  all'articolo  10  del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto  1991,  n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
ai  sensi  dell'articolo  28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ((le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n.  383)),  le  fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi
scopi religiosi nonche' gli enti ecclesiastici.
  ((2.  Sono  ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni
professionali  di  categoria  per  i  bollettini  dei  propri  organi
direttivi,  nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico
edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza
fini di lucro.))