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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411

Proroghe e differimenti di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 09/01/2002, n.7).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004)
Testo in vigore dal:  29-12-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Tariffe postali agevolate
1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((2))
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-quinquies, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003".