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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

note: Entrata in vigore del decreto:17/1/2003. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2003)
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Testo in vigore dal: 17-1-2003
al: 2-10-2003
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  28 novembre 2001, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
che  differisce al 1 gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione
diretta   volta  ad  agevolare  le  spedizioni  postali  di  prodotti
editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Considerato  che  lo  stesso articolo 4 del citato decreto-legge 23
novembre  2001, n. 411, prevede che i destinatari delle agevolazioni,
siano  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002 e
nell'adunanza del 29 luglio 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Destinatari delle agevolazioni

  1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2,
comma  20,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese editrici
di  giornali  e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo
1,  comma  6,  lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ovvero  al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni,  le  imprese  editrici  di libri,
nonche'  le  associazioni  ed  organizzazioni senza fini di lucro. Si
intendono  per  associazioni  ed  organizzazioni  senza fini di lucro
quelle  di  cui  all'articolo  10  del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto  1991,  n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
ai  sensi  dell'articolo  28  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi
nonche' gli enti ecclesiastici.
  2.  Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per
i bollettini degli organi direttivi nazionali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 23 novembre
          2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          dicembre 2001, n. 463, e' riportato nelle note all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre
          2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  31 dicembre  2001, n. 463 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
          recante   proroghe   e  differimenti  di  termini),  e'  il
          seguente:
              "Art. 4 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di
          cui  all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  e  successive  modificazioni,  relativo  al regime di
          contribuzione   diretta   per  le  spedizioni  postali,  e'
          prorogato  al 1 gennaio 2003. Le autorizzazioni di spesa di
          cui  all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive   modificazioni,  per  il  periodo  1
          gennaio-31 dicembre  2002, sono destinate al rimborso delle
          riduzioni  tariffarie  applicate nel medesimo periodo dalla
          societa'  per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali
          di  cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del
          1998,  e  successive  modificazioni.  I  destinatari  delle
          agevolazioni  sono  individuati  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri.  Le tariffe sono fissate con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, che entra in
          vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              1-bis.  Fino  all'entrata  in vigore delle agevolazioni
          previste  dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n 448,
          e  successive  modificazioni,  alle  spedizioni di prodotti
          editoriali  effettuate  dalle  case  editrici e da librerie
          autorizzate  si  applicano  le tariffe vigenti al 31 agosto
          2001  come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 18 aprile
          1997,  nel  limite  massimo  delle risorse stanziate con le
          autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della
          legge    23 dicembre    1999,    n.   488,   e   successive
          modificazioni.".
              -  Il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  2,  comma  20,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              "20.  Con  decorrenza  dal  1 aprile 1997, i prezzi dei
          servizi  di  cui  al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
          convenzione,  dall'Ente Poste Italiane, tenendo conto delle
          esigenze  della  clientela  e  delle  caratteristiche della
          domanda,  nonche'  dell'esigenza  di  difesa e sviluppo dei
          volumi  di  traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1
          aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
                a) libri;
                b)   giornali  quotidiani  e  riviste  con  qualsiasi
          periodicita'   editi   da  soggetti  iscritti  al  registro
          nazionale della stampa;
                c)  pubblicazioni  informative di: enti, enti locali,
          associazioni  ed  altre organizzazioni senza fini di lucro,
          anche  in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni determina, con un
          anticipo  di  almeno  tre mesi, le tariffe agevolate per le
          categorie  indicate  nelle  lettere  a),  b)  e  c), con un
          eventuale  aumento  non  superiore  al tasso programmato di
          inflazione.  A  tal  fine  e'  istituito un fondo presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il
          1997,  per  le  integrazioni  tariffarie  da  corrispondere
          all'Ente  Poste  Italiane.  Il  funzionamento  del fondo e'
          stabilito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non
          possono   essere   ammesse   alle   tariffe   agevolate  le
          pubblicazioni  pornografiche;  le testate giornalistiche di
          cui    alla    lettera   b)   che   contengono   inserzioni
          pubblicitarie,  anche  in  forma  di inserto separato dalla
          pubblicazione,   anche  di  tipo  redazionale  per  un'area
          calcolata   su   base  annua  superiore  al  45  per  cento
          dell'intero  stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
          c),  qualora  includano  inserzioni pubblicitarie, anche in
          forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
          vantaggi  commerciali  a favore di terzi, nonche' quelle di
          vendita   per  corrispondenza,  i  cataloghi  e  la  stampa
          postulatoria.  Le  stampe  promozionali  e propagandistiche
          spedite  in  abbonamento postale dalle organizzazioni senza
          scopo  di  lucro di' cui alla lettera c), anche finalizzate
          alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
          non  superiore  all'80  per cento di quello previsto per le
          pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 6, lettera a), n. 5)
          della   legge   31   luglio   1997,   n.  249  (Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
          il seguente:
              "6.    Le    competenze   dell'Autorita'   sono   cosi'
          individuate:
                a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
              1) - 4) (Omissis);
                  5)  cura  la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge;
              (omissis);".
              -  Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo 4
          dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
          degli  enti  non  commerciali  e  delle  organizzazioni non
          lucrative di utilita' sociale), e' il seguente:
              "Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale).   -   1. Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale (O.N.L.U.S.) le associazioni, i comitati,
          le  fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e sociosanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad ecceziore di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte
          della medesima e unitaria struttura;
                e)  l'obbligo  di impiegare gli utili e gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge   2 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo   di  redigere  il  bilancio  rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   per   la   nomina   degli   organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
              4. A prescindere delle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e  valorizzazione  delle  cose  di  interesse  artistico  e
          storico  di  cui  alla  legge  1  giugno 1939, n. 1089, ivi
          comprese  le  biblioteche  e  i  beni di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
          della  tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
          con  esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
          raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali e
          pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  della  ricerca  scientifica  di
          particolare   interesse   sociale  svolta  direttamente  da
          fondazioni,  in  ambiti e secondo modalita' da definire con
          apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita'
          di  promozione  della cultura e dell'arte per le quali sono
          riconosciuti      apporti      economici      da      parte
          dell'Amministrazione centrale dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a   condizione  che  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore morale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          del  decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di' sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiore  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere  h) e i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8.  Sono  in  ogni  caso  considerati  O.N.L.U.S.,  nel
          rispetto  della  loro struttura e delle loro finalita', gli
          organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  iscritti  nei  registri istituiti dalle regioni e
          dalle   province   autonome   di   Trento   e  Bolzano,  le
          organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
          della  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  e le cooperative
          sociali  di  cui  alla  legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
          fatte  salve  le previsioni di maggior favore relative agli
          organismi   di   volontariato,   alle   organizzazioni  non
          governative    e   alle   cooperative   sociali   di   cui,
          rispettivamente,  alle  citate leggi n. 266 del 1991, n. 49
          del 1987 e n. 381 del 1991.
            9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
          le quali lo Stato ha stipulato parti, accordi o intese e le
          associazioni  di promozione sociale ricomprese tra gli enti
          di  cui  all'art.  3,  comma  6,  lettera  e),  della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati  O.N.L.U.S.  limitatamente  all'esercizio delle
          attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera e) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.".
              -  Per  il  testo  della  legge  11 agosto 1991, n. 266
          (Legge-quadro   sul   volontariato),   vedasi  la  Gazzetta
          Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991.
              -  Il  testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
          n.  49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
          i Paesi in via di sviluppo), e' il seguente:
              "Art.    28    (Riconoscimento   di   idoneita'   delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
              2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
              3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse
          dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
          non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
          intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
                a)  risultino  costituite ai sensi degli articoli 14,
          36 e 39 del codice civile;
                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle
          popolazioni del terzo mondo;
                c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                d) non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                e) diano    adeguate    garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                f)   documentino  esperienza  operativa  e  capacita'
          organizzativa di almeno 3 anni, in rapporto ai Paesi in via
          di  sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede
          il riconoscimento di idoneita';
                g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
                i) si  obblighino alla presentazione di una relazione
          annuale   sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  in
          corso.".