stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002, n. 250

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-11-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33;
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
    a) all'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  I  requisiti  soggettivi  di cui al comma 2, sono comprovati a
norma  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, rispettivamente: quanto alle
lettere  a),  b)  e  c),  mediante  distinte dichiarazioni del legale
rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della
gestione   dell'intervento;   quanto   alle  lettere  d)  ed  f)  con
dichiarazione  del  legale rappresentante; quanto alla lettera e) con
dichiarazione   del   legale  rappresentante  relativa  allefinalita'
statutarie;   quanto   alla   lettera g),   con   dichiarazione   del
responsabile  tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o
in  analogo  settore  di  attivita', ai titoli di studio dei soggetti
concretamente  responsabili della realizzazione dell'intervento, alla
struttura  organizzativa,  amministrativa  e  tecnica, al numero e ai
requisiti  professionali  dei dipendenti; quanto alla lettera h), con
dichiarazione  documentata  del  legale  rappresentante relativa alla
situazione  reddituale o economica, l'amministrazione puo' richiedere
prima  del  conferimento  del  contributo  la  prestazione  di idonea
garanzia bancaria o assicurativa.";
    b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.   Le   sottoscrizioni   di  tutte  le  dichiarazioni  sopra
specificate  non  sono  soggette  ad  autenticazione,  se  presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  documento di identita' del
sottoscrittore  ai  sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
    c) all'articolo  5,  comma  1,  le parole da: "entro il 31 maggio
antecedente"  a:  "di  cui  all'articolo  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "entro  il  15  marzo  antecedente, lo schema del piano di
ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille,
di  cui  all'articolo 1.  A  tal  fine fa fede la data risultante dal
timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.";
    d) dopo il comma 1, dell'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Sono  escluse  le richieste, pervenute entro il termine di
cui   al   comma   1,  sprovviste  della  relazione  tecnica  di  cui
all'allegato   B   e,   per   i  soggetti  giuridici  privati,  delle
attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.";
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6  (Documentazione degli interventi). - 1. Le domande devono
essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo
il  modello  riportato  nell'allegato  A, e corredate dalla relazione
tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati
A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.";
    f)  al  comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "A   tal   fine  i  soggetti  destinatari  dei  contributi
presentano,  tempestivamente,  ai Ministeri competenti, una relazione
analitica  sugli  interventi  realizzati,  che  ne  indichi  il costo
totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una
dichiarazione    sostitutiva    di   notorieta'   resa   dal   legale
rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero,   per   le   pubbliche   amministrazioni,   sottoscritta  dal
responsabile del procedimento.";
    g) dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  A  conclusione  degli  interventi di conservazione di beni
culturali  immobili  ovvero  delle  opere  relative  a interventi per
calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato
di  collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei casi previsti dalla vigente
normativa  in  materia  di  opere  pubbliche, certificato di regolare
esecuzione e relazione sul conto finale.";
    h) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis  (Revoca del conferimento). - 1. Decorsi diciotto mesi
dalla  data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da
parte  del  soggetto  beneficiario  un  formale  atto  contrattuale o
concessorio   per   la   realizzazione   del  intervento  finanziato,
l'amministrazione  competente  per la verifica del progetto, provvede
ad  assegnare  un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione  della  comunicazione  da  parte del soggetto beneficiario,
perche'   dia   avvio  alla  realizzazione  dell'intervento.  Scaduto
inutilmente  detto  termine, si procedera' alla revoca del contributo
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  In  caso  di  revoca, l'importo del contributo e' integralmente
versato  dal  beneficiario  all'entrata  del bilancio dello Stato; ai
sensi  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unita'
previsionale  di base "otto per mille dell'IRPEF Stato dello stato di
previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato
ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale.
  Art.  8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante
utilizzo  delle  economie  di spesa). - 1. Con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di
cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell'oggetto
di   interventi   che  siano  stati  finanziati  con  il  decreto  di
ripartizione  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  ove le variazioni
proposte  non  modifichino  sostanzialmente l'oggetto dell'intervento
originario  o  ne rappresentino un mero completamento, anche mediante
utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene
comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 90
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          cosi'  come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                  a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                  c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d) l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              - Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio
          1985,  n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
          in  Italia  e  per  il sostentamento del clero cattolico in
          servizio nelle diocesi), e' il seguente:
              "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1
          gennaio  1987  e  sino  a  tutto  il  1989  alla Conferenza
          episcopale  italiana  e  al Fondo edifici di culto in forza
          delle  presenti  norme  sono  iscritte in appositi capitoli
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, verso
          contestuale  soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e   n.   2071  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno,  nonche'  del capitolo n. 7871 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
              A  decorrere  dall'anno finanziario 1990 una quota pari
          all'otto  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni  annuali,  e' destinata, in parte, a scopi di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione   statale  e,  in  parte,  a  scopi  di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
              Le  destinazioni  di  cui  al  comma precedente vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in  sede  di  dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
          scelte   non   espresse   da  parte  dei  contribuenti,  la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse.
              Per  gli  anni  finanziari  1990,  1991 e 1992 lo Stato
          corrisponde,  entro  il mese di marzo di ciascun anno, alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo  conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
              A   decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato
          corrisponde  annualmente,  entro  il  mese  di giugno, alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali  relative al terzo periodo d'imposta precedente con
          destinazione alla Chiesa cattolica.
              Art.  48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono  utilizzate:  dallo  Stato per interventi straordinari
          per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza ai
          rifugiati,  conservazione  di  beni culturali; dalla Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi a favore
          della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          13 febbraio   1987,   n.   33,   reca:   "Approvazione  del
          regolamento  di  esecuzione  della legge 20 maggio 1985, n.
          222,  recante  disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
          in  Italia  e  per  il sostentamento del clero cattolico in
          servizio nelle diocesi".
              -   Il   testo  dell'art.  3,  comma  19,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  664  (Bilancio  di previsione dello
          Stato  per  l'anno  finanziario 1997 e bilancio pluriennale
          per il triennio 1997-1999), e' il seguente:
              "19.  Ai  fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge
          20 maggio  1985,  n. 222, con regolamento da adottare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono stabiliti i criteri e le procedure per
          l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato
          di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997 e
          corrispondenti  capitoli per gli anni successivi. Lo schema
          del  regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti   commissioni.   Il   Ministro   del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          10 marzo  1998, n. 76, reca: "Regolamento recante criteri e
          procedure  per  l'utilizzazione  della  quota dell'otto per
          mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo
          1998,  n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
          qui pubblicato:
              "Art.  3  (Requisiti soggettivi). - 1. Possono accedere
          alla  ripartizione  della  quota dell'otto per mille di cui
          all'art.   1   le  pubbliche  amministrazioni,  le  persone
          giuridiche  e  gli  enti  pubblici e privati. E' escluso in
          ogni caso il fine di lucro.
              2.  Per  l'ammissione alla ripartizione di cui al comma
          1,  i  richiedenti  diversi dalle pubbliche amministrazioni
          devono possedere i seguenti requisiti:
                a) non   avere   riportato  condanna,  ancorche'  non
          definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
          non colposi, salva la riabilitazione;
                b) non  essere stati dichiarati falliti o insolventi,
          salva la riabilitazione;
                c) essere  in  regola  con  gli  obblighi relativi al
          pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse,  nonche'  delle
          assicurazioni sociali;
                d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di
          quote dell'otto per mille;
                e) agire  in  base ad uno statuto che ricomprenda tra
          le   finalita'  istituzionali  anche  interventi  dei  tipi
          indicati all'art. 2;
                f) essere  costituiti  ed  effettivamente operanti da
          almeno tre anni;
                g) avere adeguate capacita' tecniche; rilevano a tale
          fine  le  iniziative  assunte  nello  stesso  o  in analogo
          settore  di  attivita',  i  titoli  di  studio dei soggetti
          concretamente      responsabili     della     realizzazione
          dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa
          e  tecnica,  il  numero  e  i  requisiti  professionali dei
          dipendenti;
                h) avere adeguate capacita' finanziarie.
              3.  I  requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c),
          devono  essere  posseduti  dal legale rappresentante, dagli
          amministratori  e  dal  responsabile tecnico della gestione
          dell'intervento.
              4.  I  requisiti  soggettivi  di  cui  al comma 2, sono
          comprovati  a  norma degli articoli 46 e 47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          rispettivamente:  quanto  alle lettere a), b), c), mediante
          distinte  dichiarazioni  del  legale  rappresentante, degli
          amministratori  e  del  responsabile tecnico della gestione
          dell'intervento;   quanto   alle  lettere  d),  e  f),  con
          dichiarazione   del   legale  rappresentante;  quanto  alla
          lettera  e)  con  dichiarazione  del  legale rappresentante
          relativa alle finalita' statutarie; quanto alla lettera g),
          con  dichiarazione  del  responsabile tecnico relativa alle
          iniziative  assunte  nello  stesso  o in analogo settore di
          attivita',  ai  titoli di studio dei soggetti concretamente
          responsabili   della  realizzazione  dell'intervento,  alla
          struttura   organizzativa,  amministrativa  e  tecnica,  al
          numero  e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto
          alla  lettera  h), con dichiarazione documentata del legale
          rappresentante   relativa   alla  situazione  reddituale  o
          economica,  l'amministrazione  puo'  richiedere  prima  del
          conferimento   del  contributo  la  prestazione  di  idonea
          garanzia bancaria o assicurativa.
              4-bis.  Le  sottoscrizioni  di  tutte  le dichiarazioni
          sopra  specificate  non sono soggette ad autenticazione, se
          presentate  unitamente  a copia fotostatica di un documento
          di  identita'  del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n. 445".
              -  Il  testo  degli  articoli  46  e 47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  del 28 dicembre 2000, n. 445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in   materia   di  documentazione  amministrativa),  e'  il
          seguente:
              "Art.  46.  -  Sono comprovati con dichiarazioni, anche
          contestuali  all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato e
          prodotte  in  sostituzione  delle  normali certificazioni i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa)  di  non  aver riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd)    tutti    i    dati    a   diretta   conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee)  di  non  trovarsi  in stato di liquidazione o di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
              Art.  47.  -  L'atto  di  notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              La   dichiarazione   resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              Fatte  salve  le  eccezioni  espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
          la   denuncia   all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva".
              -  Il  testo  dell'art.  38  del decreto del Presidente
          della  Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa), e' il seguente:
              "Art.  38.  -  Tutte  le  istanze e le dichiarazioni da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica.
              Le   istanze   e   le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica sono valide:
                a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
          su   di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
          certificatore   accreditato,   e   generata   mediante   un
          dispositivo per la creazione di una firma sicura;
                b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi.
              Le  istanze  e  le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 10 marzo
          1998,  n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
          qui pubblicato:
              "Art.  5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. Entro
          il  31 luglio  di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla
          stessa   Presidenza   del   Consiglio   entro  il  15 marzo
          antecedente,  lo  schema  del  piano  di ripartizione delle
          risorse  derivanti  dalla quota dell'otto per mille, di cui
          all'art.  1.  A  tal  fine  fa  fede la data risultante dal
          timbro   apposto  sulla  domanda  dall'ufficio  postale  di
          partenza.
              1-bis.  Sono  escluse  le richieste, pervenute entro il
          termine  di  cui  al  comma  1,  sprovviste della relazione
          tecnica  di cui all'allegato B) e, per i soggetti giuridici
          privati,  delle  attestazioni  comprovanti  il possesso dei
          requisiti soggettivi.
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per la
          predisposizione  dello  schema di cui al comma 1 raccoglie,
          sulle  singole iniziative, documentate a norma dell'art. 6,
          la  valutazione  delle  amministrazioni  competenti  e  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  per quanto attiene alla verifica della relazione
          tecnica di cui allo stesso art. 6.
              3.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il
          30 giugno,  ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui
          al  comma  1,  verifica la sussistenza dei requisiti di cui
          all'art.  6,  esamina  le valutazioni delle amministrazioni
          interessate   e   provvede,   eventualmente,  ad  ulteriori
          accertamenti".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10 marzo
          1998,  n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002,
          qui pubblicato:
              "Art.   8   (Erogazione   dei   fondi  e  verifica  dei
          risultati).  -  1. I fondi dell'otto per mille sono erogati
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che ne da'
          comunicazione ai Ministeri competenti per materia.
              2.  I  Ministeri  competenti  per  materia verificano e
          riferiscono  ogni  sei mesi al Presidente del Consiglio dei
          Ministri   sull'andamento   e   sulla   conclusione   degli
          interventi  cui sono destinati i fondi dell'otto per mille.
          A   tal   fine   i   soggetti  destinatari  dei  contributi
          presentano,  tempestivamente,  ai  Ministeri competenti una
          relazione  analitica  sugli  interventi  realizzati, che ne
          indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di
          spesa,  accompagnata  da  una  dichiarazione sostitutiva di
          notorieta'   resa   dal   legale   rappresentante   e   dal
          responsabile  tecnico  secondo  le disposizioni del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          ovvero,  per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal
          responsabile del procedimento.
              2-bis.  A conclusione degli interventi di conservazione
          di  beni  culturali  immobili ovvero delle opere relative a
          interventi  per calamita' naturali la relazione deve essere
          corredata  dal certificato di collaudo delle opere, ovvero,
          nei  casi  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
          opere  pubbliche,  certificato  di  regolare  esecuzione  e
          relazione sul conto finale.
              3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al
          parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e
          sulla   verifica   dei   risultati  ottenuta  mediante  gli
          interventi finanziati".
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica   del  10 novembre  1999,  n.  469  (Regolamento
          recante  norme  di  semplificazione del procedimento per il
          versamento  di  somme  all'entrata e la riassegnazione alle
          unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello
          Stato,   con   particolare   riferimento  ai  finanziamenti
          dell'Unione  europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  2.  -  Le  riassegnazioni alle pertinenti unita'
          previsionali  di  base  di particolari entrate, previste da
          specifiche   disposizioni  legislative,  anche  riguardanti
          finanziamenti   dell'Unione   europea,  sono  disposte  con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica  da  registrarsi  alla  Corte dei
          conti  e  riguardano  le  somme  versate  all'entrata entro
          l'anno finanziario di competenza.
              2.  Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno
          e  comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere
          riassegnate alle corrispondenti unita' previsionali di base
          dell'anno  successivo  con decreti del Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica  da
          registrarsi alla Corte dei conti.
              3.   Le   amministrazioni  interessate  trasmettono  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  le  domande intese ad ottenere le riassegnazioni
          di  cui  ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del
          responsabile  del  procedimento amministrativo che attesti,
          anche  sulla  base  delle  relative  evidenze informatiche,
          l'avvenuto   versamento   all'entrata  del  bilancio  e  la
          riassegnabilita' delle somme.
              4.   Le   domande   di  riassegnazione  prodotte  dalle
          amministrazioni  interessate  vanno  inoltrate al Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
          Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, per il
          tramite del competente Ufficio centrale del bilancio".