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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal:  11-12-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Requisiti soggettivi).
1.
((Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,))
Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.
((
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
))
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.
(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.