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DECRETO-LEGGE 4 novembre 2002, n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle ((regioni Molise, Sicilia e Puglia)), nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286 (in G.U. 30/12/2002, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali  eventi  sismici  e fenomeni vulcanici verificatisi nelle
regioni Sicilia e Molise;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  ulteriori  misure  per  gli  eventi  calamitosi  che stanno
interessando  numerose zone del territorio nazionale e per interventi
indifferibili di protezione civile;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
29  e  31  ottobre  2002, con i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed
e' stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della
protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002
((,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002,
nonche'  dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267  del  14  novembre  2002)),  e  limitatamente ai relativi periodi
temporali  di  vigenza,  il  Capo  del  Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, Commissario
delegato,  provvede  al coordinamento ((degli)) interventi e di tutte
le  iniziative  per  fronteggiare le situazioni emergenziali in atto,
((definendo  con  le  regioni  e gli enti locali interessati appositi
piani  esecutivi))  di  misure  ed  opere  per  il  superamento delle
emergenze  stesse.  I  piani, approvati dalla regione Molise, possono
prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettivita' ed
opere commemorative. ((1))
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento
della   protezione   civile   dispone  direttamente  in  ordine  agli
interventi  di  competenza  delle  strutture  operative nazionali del
Servizio  nazionale  della  protezione civile di cui all'articolo 11,
comma  1,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di
appositi  sub-commissari  cui  affidare specifiche responsabilita' in
ordine  a  determinati  settori  di  intervento,  ((.  . .)) altresi'
realizzando  i  necessari  coordinamenti  con  le  regioni e gli enti
locali  per  assicurare  che  la  direzione  unitaria  dei servizi di
emergenza  posta  in essere quale Commissario delegato del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  avvenga  in  un  contesto  di sinergie
operative.
  ((3.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente  decreto,  i  Presidenti  delle  regioni
interessate,  quali  commissari  delegati  ai  sensi  della  legge 24
febbraio  1992,  n.  225, e successive modificazioni, provvedono agli
ulteriori  e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e
per  le  fasi  di  ricostruzione  e ripristino degli immobili colpiti
dagli  eventi  sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  29  e  31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  n.  258  del  4  novembre  2002,  e  dell'8 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267 del 14 novembre 2002,
nonche'  per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico
degli  edifici  delle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
parimenti  danneggiate.  Le  azioni  sono realizzate previa adozione,
d'intesa  con  i  comuni  interessati,  di appositi piani che possono
prevedere  eventuali  localizzazioni  alternative  dei centri abitati
maggiormente   colpiti   dai  medesimi  eventi  sismici,  nonche'  la
realizzazione  di  spazi  a  servizio  della  collettivita'  ed opere
commemorative  in  un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali
piani  sono  adottati  con delibera consiliare dei comuni interessati
entro  il  30  aprile  2003 e sono approvati dalla regione nei trenta
giorni  successivi,  o, in alternativa, e' consentita la procedura di
semplificazione  dell'azione  amministrativa di cui agli articoli 14,
14-bis,  14-ter  e  14-quater  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  i cui termini sono ridotti alla meta'. In
ogni  caso,  per  gli  interventi immobiliari, sono obbligatoriamente
utilizzati  i  criteri  antisismici previsti con successive ordinanze
emesse  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 2, della legge n. 225 del
1992.  Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per
quanto   di  competenza,  sotto  la  vigilanza  dei  Ministeri  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e per i beni e le attivita' culturali. Con successive
ordinanze  adottate  ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n.
225  del  1992  si  provvede  a definire gli ambiti di competenza dei
Presidenti  delle  regioni  -  commissari  delegati, anche per quanto
riguarda,  se  del  caso,  la  fase conclusiva della prima emergenza,
nonche'  gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative
di  supporto  all'attivita' dei Presidenti delle regioni - commissari
delegati,  con  la  previsione  della possibilita' di avvalersi degli
uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in
sede locale)).
  ((3-bis.  Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede
a  definire  modalita'  e  termini  per  assicurare  il  subentro dei
Presidenti  delle  regioni nelle attivita' e nei rapporti in corso al
fine  di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nel  compimento  degli
interventi  preordinati  al  perseguimento  delle finalita' di cui al
presente decreto.
  3-ter.  I  Commissari  delegati  di  cui  al  presente articolo per
l'espletamento   dei   rispettivi   incarichi   possono  nominare  un
sub-commissario)).
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 286, di conversione, ha disposto (con
l'art.  1, comma 1) che all'art. 1, "le parole da "Detti piani " fino
a: " opere commemorative " sono soppresse;".