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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 15-8-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
  dicembre   1947,   n.   1577,   recante:   "Provvedimenti   per  la
  cooperazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
  Vista  la  legge  31  gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in
materia di societa' cooperative";
  Visto  il  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Vista  la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti
per l'economia";
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, recante:
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria";
  Vista  la  legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento
dei consorzi agrari";
  Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
  legislazione   in   materia   cooperativistica,   con   particolare
  riferimento
alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
  Visto  il  decreto-legge  23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  dicembre  2001,  n.  463,  recante:
"proroghe e differimenti di termini";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287,  recante  "Disposizioni  in  materia di ordinamento degli Uffici
territoriali del Governo";
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle  Commissioni  X  e  XI della Camera dei
deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24
luglio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Vigilanza cooperativa

  1.  La  vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro
consorzi,  gruppi  cooperativi  ex  articolo  5, comma 1, lettera f),
legge  3  ottobre  2001,  n.  366, societa' di mutuo soccorso ed enti
mutualistici  di  cui  all'articolo  2512 del codice civile, consorzi
agrari  e  piccole  societa'  cooperative, di seguito denominati enti
cooperativi,  e'  attribuita al Ministero delle attivita' produttive,
di  seguito  denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni
cooperative   ed   ispezioni  straordi-narie  come  disciplinate  dal
presente decreto.
  2.  La  vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento
dei  requisiti  mutualistici.  Tale accertamento e' riservato, in via
((esclusiva)), al Ministero ((. . .)).
  3.  I  modelli  di  verbale di revisione cooperativa e di ispezione
straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di seguito denominato Ministro.
  4.  Sono  fatte  salve le diverse forme di vigilanza previste dalle
disposizioni vigenti.
  ((4-bis.  Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti   assolvono   i   compiti   loro   affidati   dalla  legge
esclusivamente nell'interesse pubblico)).
  5.  Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a
statuto  speciale  e  alle  Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.