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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Diritti dei soci
1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato èstato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
é operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.