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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 213

Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-10-2002 al: 12-9-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano disciplinati i modelli dei documenti, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione della stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, emanato in attuazione della predetta legge relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Generalità
1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di tenente generale o grado corrispondente.
3. I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al presente regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in particolare degli articoli 9 e 10 della stessa legge.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27 dicembre 1962.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, recante ""Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1966.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante ""Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ""Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 4:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

(Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle premesse):
"Art. 9 (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali). 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi".
"Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma l può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e) e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento".