stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. 06/08/2002, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 7-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
sicurezza  nella  circolazione stradale, in considerazione dell'ormai
iniziato  esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su
strade ed autostrade;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((1.  Le  disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo
15  gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo  11  del decreto legislativo 15
gennaio  2002,  n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  1-bis, e' inserito il
seguente:
    "1-ter.  Durante  la  marcia  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle   luci   della   targa,  dei  proiettori  anabbaglianti  e,  se
prescritte, delle luci d'ingombro".
  4.  L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'
abrogato)).