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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2002, n. 66

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

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Testo in vigore dal: 3-5-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.   633,  e  successive  modificazioni,  concernente  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e  successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per
la  revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli
e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998, n. 504, recante
riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi  pronostici  e  sulle
scommesse,  a  norma  dell'articolo  1, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 288, ed in particolare l'articolo 6 il quale dispone che gli
adempimenti   dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 2 della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  prevedendo l'eliminazione degli obblighi formali, la
semplificazione  degli  adempimenti  e  la  loro  esecuzione mediante
sistemi  informatici, telematici ed ogni altro strumento tecnicamente
idoneo,  l'unificazione  delle  modalita' di dichiarazione con quelle
relative  ad  altre imposte ed il ricorso a mezzi di pagamento di uso
comune;  con  i predetti regolamenti sono individuate le disposizioni
che  cessano  di  avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articoli 23 ha istituito il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  al  quale  sono  state
trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   e   delle   finanze,  eccettuate  quelle
attribuite ad altri enti;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
  Visto  il  parere del Garante per la protezione dei dati personali,
reso in data 3 maggio 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita'

  1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di
inizio  di  attivita', entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita'
medesima,  all'Ufficio  delle  entrate  o,  se  non  ancora attivato,
all'Ufficio  I.V.A.  competente  ai  sensi degli articoli 58 e 59 del
decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  a tutti gli effetti del presente decreto.
Detta  dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con
decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, contiene gli
elementi  di  identificazione  del  contribuente,  la data di inizio,
l'oggetto  e  la  sede  dell'attivita'  svolta,  nonche' il luogo o i
luoghi  di  conservazione  dei  documenti  e  delle  scritture aventi
rilievo ai fini tributari.
  2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in caso di variazione degli
elementi  ivi  previsti,  presentano  all'Ufficio  competente,  entro
trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione,
redatta in conformita' al modello approvato con decreto dal Ministero
dell'economia   e   delle   finanze.  Se  la  variazione  importa  lo
spostamento  della  competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione
di   variazione  e'  contemporaneamente  presentata  anche  al  nuovo
Ufficio.
  3. I contribuenti  che  cessano l'attivita', presentano all'Ufficio
competente  la dichiarazione di cessazione, redatta in conformita' al
modello  approvato  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ultimazione  delle
operazioni  relative  alla  liquidazione  dell'azienda,  per la quale
restano ferme le disposizioni del presente decreto.
  4. Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente articolo possono essere
presentate  avvalendosi  del  servizio di collegamento telematico con
l'Amministrazione  finanziaria,  con modalita' stabilite con apposito
decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi  ed  emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari generali".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul  valore aggiunto". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 292 dell'11 novembre 1972).
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600  reca: "Disposizioni comuni in
          materia   di   accertamento  delle  imposte  sui  redditi".
          (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre
          1973).
              - La  legge  3 agosto  1988,  n.  288  reca: "Delega al
          Governo  per  la  revisione  della  disciplina  concernente
          l'imposta  sugli  spettacoli  e l'imposta unica di cui alla
          legge 22 dicembre 1951, n. 1379" (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998).
              - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 reca:
          "Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
          sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
          3   agosto   1998,  n.  288".  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999).
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, comma 2, della
          legge 3 agosto 1988, n. 288:
              "2.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, il
          Governo  provvede  altresi'  al riordino dell'imposta unica
          prevista   dalla  legge  22 dicembre  1951,  n.  1379,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  del  sistema  di  accertamento,
          controllo,  liquidazione  e riscossione dell'imposta unica,
          con la semplificazione dei relativi adempimenti;
                b) applicazione   dell'imposta   unica   anche   alle
          scommesse  accettate  nel  territorio italiano di qualunque
          tipo  e  relative  a  qualunque  evento,  anche  se  svolto
          all'estero;
                c) revisione  del  sistema  sanzionatorio  secondo  i
          criteri   di   cui  all'art.  3,  comma  133,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, e di cui al decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472;
                d) possibilita'  di stabilire un'aliquota percentuale
          differenziata,   commisurata   all'entita'   del   prelievo
          riferito alle scommesse;
                e) delegificazione  delle  disposizioni relative agli
          adempimenti   dei  contribuenti,  mediante  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1998,  n.  400,  secondo  criteri che comportino
          massima  semplificazione,  eliminazione di obblighi formali
          nella  massima  misura possibile, esecuzione di adempimenti
          secondo   sistemi   informatici   e   ogni   altro  sistema
          tecnicamente    idoneo,   unificazione   dei   sistemi   di
          dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso
          a mezzi di pagamento di uso comune".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
              "Art.  6  (Adempimenti  dei  contribuenti).  -  1.  Gli
          adempimenti   dei  contribuenti  sono  disciplinati,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  con  regolamenti  emanati  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, prevedendo
          eliminazione  degli obblighi formali, semplificazione degli
          adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici,
          telematici  e  ogni  altro  strumento  tecnicamente idoneo,
          unificazione  delle  modalita'  di dichiarazione con quelle
          relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di
          uso comune.
              2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate
          le  disposizioni  che cessano di avere efficacia dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti stessi".
              - Si   trascrive  l'art.  23  del  decreto  legislativo
          30 luglio    1999,    n.    300,    che    reca:   "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3. Al   Ministero   sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali".
          Note all'art. 1:
              - Per  il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
          si veda le note alla premessa.
              - Si  trascrivono  i  testi  degli articoli 58 e 59 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.   58   (Domicilio   fiscale).   -   Agli  effetti
          dell'applicazione  delle  imposte sui redditi ogni soggetto
          si  intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
          disposizioni seguenti.
              Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
          hanno  il  domicilio  fiscale nel comune nella cui anagrafe
          sono  iscritte.  Quelle  non  residenti  hanno il domicilio
          fiscale  nel  comune in cui si e' prodotto il reddito o, se
          il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si
          e'  prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani,
          che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
          servizio  con  la  pubblica amministrazione, nonche' quelli
          considerati  residenti  ai  sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  hanno  il  domicilio fiscale nel comune di ultima
          residenza nello Stato.
              I  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  hanno il
          domicilio  fiscale  nel comune in cui si trova la loro sede
          legale  o,  in  mancanza,  la sede amministrativa; se anche
          questa  manchi,  essi hanno il domicilio fiscale nel comune
          ove   e'  stabilita  una  sede  secondaria  o  una  stabile
          organizzazione  e  in mancanza nel comune in cui esercitano
          prevalentemente la loro attivita'.
              In  tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni
          che  vengono  presentati agli uffici finanziari deve essere
          indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
          precisazione dell'indirizzo.
              Le  cause  di  variazione  del  domicilio fiscale hanno
          effetto  dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui
          si sono verificate".
              "Art.      59      (Domicilio     fiscale     stabilito
          dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria puo'
          stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
          disposizioni  dell'articolo  precedente, nel comune dove il
          soggetto  stesso  svolge in modo continuativo la principale
          attivita'  ovvero,  per  i  soggetti  diversi dalle persone
          fisiche,   nel   comune   in   cui  e'  stabilita  la  sede
          amministrativa.
              Quando      concorrono      particolari     circostanze
          l'amministrazione    finanziaria    puo'    consentire   al
          contribuente,  che  ne  faccia motivata istanza, che il suo
          domicilio  fiscale  sia  stabilito  in un comune diverso da
          quello previsto dall'articolo precedente.
              Competente  all'esercizio  delle  facolta' indicate nei
          precedenti  commi  e' l'intendente di finanza o il Ministro
          per  le  finanze  a seconda che il provvedimento importi lo
          spostamento  del domicilio fiscale nell'ambito della stessa
          provincia o in altra provincia.
              Il  provvedimento  e'  in  ogni  caso  definitivo, deve
          essere  motivato e notificato all'interessato ed ha effetto
          dal  periodo  d'imposta successivo a quello in cui e' stato
          notificato".
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998
          reca:  "Approvazione del modello di dichiarazione di inizio
          di  attivita'  da  parte  dei concessionari per l'esercizio
          delle   scommesse  sportive".  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   145  del  24  giugno  1998  -  supplemento
          ordinario).
              - Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1999
          reca:   "Individuazione   delle   specifiche   tecniche  da
          adottarsi  da parte dei concessionari per l'esercizio delle
          scommesse ippiche". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          260 del 5 novembre 1999 - supplemento ordinario).