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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 luglio 1988, n. 288

Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, concernente la tabella "Esport", e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988
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Testo in vigore dal:  26-7-1988

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuto

opportuno di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581; Decreta:

Art. 1

Nell'allegato 1 alla tabella "Esport" di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 - indicato in premessa - vanno apportate le seguenti modifiche:
(A) al capitolo 37 relativo ai prodotti per la fotografia e per la cinematografia, il paragrafo I) è sostituito dal seguente:
I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);
(B) la v.d. ex 4901, relativa ad opuscoli e stampati, è sostituita da:
"ex 4901" Opuscoli, stampati e simili, anche in fogli sciolti, ad eccezione delle pubblicazioni reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);
(C) la v.d. ex 4906.00.00 (v. anche 4901) viene sostituita dalla seguente:
Piani, progetti, disegni tecnici, testi manoscritti o dattiloscritti, ad eccezione di quelli reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);
(D) la v.d. ex 4911, è sostituita dalla seguente:
"ex 4911" Fotografie ed altre stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, relativi ai prodotti di cui alla precedente voce doganale ex 4906.
La relativa nota (1) è soppressa.
(E) le vv. dd. ex 8523 ed ex 8524 sono sostituite dalle seguenti: "ex 8523" "ex 8524" Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:
1) non registrati. Tutti, ad eccezione dei seguenti:
(i) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:
(a) appositamente progettato per la registrazione e la riproduzione della televisione o per la strumentazione;
(b) sia un prodotto commerciale standard;
(c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;
(d) utilizzato in larga quantità da almeno due anni;
(e) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (un pollice);
(f) spessore del rivestimento magnetico non inferiore a:
(1) 2,0 micrometri (0,079 millesimi di pollice) se la lunghezza del nastro non supera 1450 metri (4760 piedi), o
(2) 5,0 micrometri (0,1975 millesimi di pollice) se la lunghezza del nastro non supera 6000 metri (19710 piedi);
(g) spessore magnetico costituito da ossido di ferro, gamma drogato o non drogato, o da biossido di cromo;
(h) materiale di base costituito unicamente da poliestere;
(i) campo coercitivo intrinseco nominale non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e
(j) rimanenza non superiore a 0,16 T (1600 gauss);
(ii) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:
(a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o per la strumentazione;
(b) sia un prodotto commerciale standard;
(c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;
(d) utilizzato in larga quantità da almeno due anni;
(e) larghezza del nastro non superiore a 50,8 mm (2 pollici);
(f) rivestimento magnetico costituito da ossido di ferro gamma drogato o non drogato o da biossido di cromo;
(g) campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e
(h) lunghezza del nastro non superiore a 1096 m (3600 piedi);
(iii) nastro magnetico video o audio in cassette avente tutte le caratteristiche seguenti:
(a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o della musica;
(b) sia un prodotto commerciale standard;
(c) campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 120 kA/m (1500 oersteds);
(d) rimanenza non superiore a 0,30 T (3000 gauss);
(e) lunghezza del nastro non superiore a 550 m (1805 piedi), e
(f) spessore del rivestimento magnetico di 2 micrometri (0,079 millesimi di pollice) o più;
(iv) nastro magnetico per calcolatore avente tutte le caratteristiche seguenti:
(a) progettato per la registrazione e la riproduzione numerica; (b) spessore magnetico garantito per una "densità di registrazione" massima di 2460 bit per cm (6250 bit per pollice) o 3560 variazioni di flusso per cm (9042 variazione di flusso per pollice) sulla lunghezza del nastro;
(c) spessore del rivestimento magnetico di 3,6 micrometri (0,142 millesimi di pollice) o più;
(d) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (1 pollice);
(e) lunghezza del nastro non superiore a 1100 m (3609 piedi);
(f) impiego civile da almeno due anni, e
(g) materiale di base costituito solo da poliestere;
(v) cartucce di dischi flessibili per calcolatore aventi le due caratteristiche seguenti:
(a) progettate per la registrazione e la riproduzione numerica, e
(b) "capacità lorda" non superiore a 17 milioni di bit;
(vi) "supporti di registrazione" a disco magnetico rigido aventi tutte le caratteristiche seguenti:
(a) rappresentino un prodotto commerciale standard;
(b) a scrittura non asservita;
(c) "densità di registrazione" non superiore a 866 bit per cm (2200 bit per pollice);
(d) non più di 80 piste per cm (200 piste per pollice), e
(e) conformità a una delle specifiche seguenti:
(1) cartucce a disco singolo non registrato (caricamento frontale) (tipo 2315) progettate per rispondere alla norma ANSI X3.52-1976;
(2) cartucce a disco singolo non registrato (caricamento frontale) (tipo 5440) progettate per rispondere alla norma ISO 3562-1976;
(3) caricatore a 6 dischi non registrati (tipo 2311) progettati per rispondere alla norma ANSI X3.
46-1974 o alla normma ISO 2864-1974 (E), o
(4) caricatori a 11 dischi non registrati (tipo 2316) progettati per rispondere alla norma ANSI X3.
58-1977 o alla norma ISO 3564-1976.
2) registrati, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"utilizzo" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);
3) registrati, contenenti "software", e relativa tecnologia, ad eccezione del "software applicativo" progettato e limitato a quanto segue:
a) contabilità, tenuta del libro mastro, gestione di magazzino, paghe, gestione crediti, tenuta dei contributi del personale, calcolo dei salari, o fatturazione;
b) elaborazione di dati e di testi come selezione o fusione, edizione di testi, selezione di dati o trattamento di testi;
c) estrazione di dati da archivi esistenti per produrre situazioni o per consultazione in previsione delle funzioni definite ai paragrafi (i) o (ii) precedenti, o
d) trattamento non in "tempo reale" di dati da rilevatori di inquinamento situati in luoghi fissi o in veicoli civili ai fini del controllo civile dell'ambiente;
e) il minimo di "software appositamente progettato", in una forma eseguibile dalla macchina, per i "calcolatori numerici" integrati o incorporati in altri sistemi e loro materiali collegati, quando sia fornito con le apparecchiature e i sistemi;
f) "software applicativo" di debugging semplice, come mappaggio, tracciamento, punto di controllo/ripresa, punto di arresto, cancellazione e visualizzazione del contenuto della memoria o del suo equivalente in linguaggio assemblatore;
g) "sistemi operativi" progettati, o modificati, per "calcolatori numerici" o "materiali collegati" che non superino i limiti seguenti: (i) combinazioni unità centrale di trattamento - "memoria centrale":
(1) "velocità di trattamento dati totale" - 48 milioni di bit/sec;
(2) "capacità totale collegata" della "memoria centrale" 25,2 milioni di bit;
(3) "capacità di memoria virtuale" - 512 megabytes
anche se questi "sistemi operativi" funzionano ugualmente su "calcolatori numerici" (o "materiali collegati") che superino tali limiti, oppure
(ii) combinazioni unità di comando entrata - uscita - unità a tamburo, a dischi o unità a cassette continue:
(1) "tasso di trasferimento totale" - 15 milioni di bit/sec;
(2) "tasso d'accesso totale" - 320 accessi al secondo;
(3) "capacità netta" totale collegata - 7000 milioni di bit;
(4) "tasso di trasferimento binario massimo" di ciascuna unità a tamburo o a disco - 10,3 milioni di bit/sec;
(iii) combinazioni unità di comando entrata-uscita - memoria bolle:
"capacità netta totale collegata" - 2,1 milioni di bit;
(iv) combinazioni unità di comando entratauscita-unità a nastro magnetico:
(1) "tasso di trasferimento totale" - 5,2 milioni di bit/sec;
(2) numero di unità a nastro magnetico - 12;
(3) "tasso di trasferimento binario massimo" di ogni unità a nastro magnetico - 2,6 milioni di bit/sec;
(4) "densità di registrazione binaria massima" - 63 bit per mm (1600 bit per pollice) per pista;
(5) velocità massima di lettura/scrittura del nastro - 508 cm (200 pollici) al secondo;
(h) "software" "standard disponibile in commercio":
i) progettato per essere installato dall'utente senza ulteriore assistenza del fornitore;
ii) progettato per servire su "calcolatori numerici" che non superino i limiti seguenti:
(1) "velocità di trattamento dati totale" - 15 milioni di bit/sec;
(2) "capacità totale collegata" della "memoria centrale" - 9,8 milioni di bit;
(iii) "correntemente a disposizione del pubblico", e cioè:
(1) disponibile in punti di vendita al dettaglio diversi da quelli specializzati nella vendita al grande pubblico di calcolatori elettronici di serie che superano i limiti indicati al precedente paragrafo (ii) oppure
(2) vendita diretta da catalogo;
i) "software" di pubblico dominio;
l) "software" che deve servire all'adattamento tra macchine esportate con precedenti autorizzazioni.
(F) alla fine del presente allegato, dopo le prescrizioni relative al capitolo 93, aggiungere quanto segue:
Note tecniche interpretative relative a: Cap. 37 par. 1; vv.dd. ex 4901, ex 4906.00.00, ex 8523 ed ex 8524.
TECNOLOGIA
La "tecnologia" di "pubblico dominio" o riguardante "la ricerca scientifica di base", non è soggetta ad autorizzazione.
Definizioni
(a) Il termine "tecnologia" si riferisce alle specifiche informazioni richieste per lo "sviluppo", "produzione" o "uso" di un prodotto. Le informazioni possono riguardare sia "dati tecnici" che "assistenza tecnica".
(b) (1) "Sviluppo" si riferisce a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali:
studi;
ricerca per lo studio;
analisi per lo studio;
realizzazione;
assemblaggio e collaudo dei prototipi;
piani di produzione pilota;
dati tecnici di produzione;
procedure di trasformazione da dati tecnici a prodotti;
studio della configurazione;
studio dell'integrazione;
piani.
(2) "Produzione" si riferisce a tutti gli stadi della produzione, quali:
ingegneria del prodotto;
fabbricazione;
integrazione;
assemblaggio (montaggio);
ispezione;
collaudo;
test di qualità.
(3) "Uso" si riferisce a:
utilizzazione;
installazione (incluso installazione su sito);
assistenza (controllo);
riparazione;
revisione e ammodernamento.
(c) (1) "Dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di lucidi, piani, diagrammi, bozze, formule, disegni e specifiche d'ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri magnetici.
(2) "L'assistenza tecnica" può assumere diverse forme, quali:
istruzione;
procedure pratiche;
addestramento;
conoscenze di lavoro;
servizi di consulenza.
Nota: L'assistenza tecnica può comportare il trasferimento di "dati tecnici".
(d) Nel quadro della presente definizione l'espressione "di pubblico dominio" individua la tecnologia divulgata senza che siano previste restrizioni ad una sua ulteriore diffusione.
Nota: Le restrizioni derivanti dal "copyright" non impediscono ad una tecnologia di essere considerata di "pubblico dominio".
(e) I termini "ricerca scientifica di base" si riferiscono ai lavori sperimentali teorici intrapresi essenzialmente in vista dell'acquisizione di nuove conoscenze dei principi fondamentali dei fenomeni e dei fatti osservabili, che non sono essenzialmente orientati ad obiettivi o scopi pratici.
SOFTWARE
1. Il "software" è definito come segue:
"Software"
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su un qualsiasi supporto materiale.
"Programma"
Sequenza di istruzioni per la messa in azione di un procedimento, sotto una determinata forma o trasferibile in una determinata forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire.
"Microprogramma"
Sequenza di istruzioni elementari contenute in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
2. Il "software" rientra nelle categorie seguenti: (Esistono stretti rapporti e possibilità di sovrapposizione tra queste categorie)
"Sistema di sviluppo"
"Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso il "software" per la gestione di tali attività. Tra i "sistemi di sviluppo" si possono citare gli ambienti di supporto della programmazione, gli ambienti di sviluppo di software ed i sussidi alla produttività dei programmatori.
"Sistemi di programmazione"
"Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o "linguaggio sorgente") in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio oggetto").
"Sistema di diagnostica"
"Software" per la localizzazione o il rilevamento degli errori del "software" o dell'hardware.
"Sistema di manutenzione"
"Software" per:
(a) la modifica del "software" o della documentazione connessa per correggere errori o effettuare aggiornamenti; oppure
(b) la manutenzione dell'hardware.
"Sistema operativo"
"Software" per il controllo:
(a) del funzionamento di un "calcolatore numerico" o di "hardware collegato", o
(b) del caricamento o esecuzione di "programmi".
"Software di applicazione"
"Software" non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di "software".
3. Il "software" appositamente progettato" è definito come segue:
Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere eseguito su una apparecchiatura particolare perché tale apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata.
Per far compiere la stessa funzione a un'altra apparecchiatura incompatibile, occorre:
(1) modificare tale "software", o
(2) aggiungere altri "programmi".
Definizioni:
"Base di dati"
Collezione di dati, definita per una o più applicazioni particolari, materialmente situata e conservata in uno o più calcolatori elettronici o "materiali collegati".
"Base di dati ripartita"
"Base di dati" materialmente situata e conservata, in tutto o in parte, in due o più di due calcolatori elettronici o materiali collegati interconnessi, in modo che interrogazioni provenienti da una allocazione possano implicare un accesso della "base di dati" in altri calcolatori elettronici o "materiali collegati" interconnessi. "Calcolatore analogico"
Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili continue:
(a) accettare dati;
(b) trattare dati, e
(c) assicurare l'uscita di dati.
"Calcolatore ibrido"
Apparecchiatura in grado di:
(a) accettare dati;
(b) trattare dati sia in rappresentazione analogica che in rappresentazione numerica, e
(c) assicurare l'uscita di dati.
"Calcolatore numerico"
Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili discrete:
(a) accettare dati;
(b) immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di immagazzinaggio fissi o modificabili (mediante riscrittura);
(c) trattare dati per mezzo di una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili, e
(d) assicurare l'uscita di dati.
N.B.: Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di immagazzinaggio fissi ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. "Codice oggetto" o "linguaggio oggetto"
Vedere "Sistema di programmazione".
"Codice sorgente" o "linguaggio sorgente"
Vedere "Sistema di programmazione".
"Firmware"
Vedere "Microprogramma".
"Linguaggio evoluto"
Linguaggio di programmazione che non sia collegato alla struttura di nessun calcolatore elettronico particolare o di nessuna classe particolare di calcolatore elettronico.
"Software"
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissate su qualsiasi supporto materiale.
"Software applicativo"
"Software" non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di "software".
"Software appositamente progettato"
Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che devono essere eseguiti su un'apparecchiatura particolare affinchè questa apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata.
Per fare compiere la stessa funzione ad un'altra apparecchiatura incompatibile, bisogna:
(a) modificare questo "software", o
(b) aggiungere "programmi".
"Materiali collegati"
Materiali "integrati", "incorporati" o "associati" a calcolatori elettronici, come segue:
(a) materiali per l'interconnessione di "calcolatori analogici" con "calcolatori numerici";
(b) materiali per l'interconnessione di "calcolatori numerici"; (c) materiali per interfacciare calcolatori elettronici a "reti locali" oppure a "reti estese";
(d) unità di controllo di comunicazioni;
(e) altre unità di controllo entrata-uscita (I/O);
(f) video, o
(g) altre apparecchiature periferiche.
N.B.: I "materiali collegati" contenenti un calcolatore elettronico "integrato" o "incorporato" ma sprovvisti di "programmabilità accessibile all'utente" non rientrano, per questo motivo nella definizione di calcolatore elettronico.
"Microprogramma"
Sequenza di istruzioni elementari, conservata in una memoria speciale, e la cui esecuzione è controllata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
"Aggiornamento" "in linea"
Trattamento nel quale il contenuto di una "base di dati" può essere modificato entro un lasso di tempo necessario per un'interazione con una richiesta esterna.
"Programma"
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un processo sotto una forma, o convertibile in una forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire.
"Standard disponibile in commercio"
Trattandosi di "software", si intende quello che è:
( a) normalmente fornito agli acquirenti o normali utenti di hardware senza escludere tuttavia la personalizzazione di certi parametri per clienti individuali ovunque essi siano situati;
( b) progettato e prodotto per applicazioni civili;
( c) fornito in una comune forma di distribuzione.
"Sistema di sviluppo"
"Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso il "software" per la gestione di tali attività. Tra i "sistemi di sviluppo" si possono citare gli ambienti di supporto di programmazione, gli ambienti di sviluppo di software e i sussidi alla produttività dei programmatori.
"Sistema di diagnostica"
"Software" per la localizzazione o il rilevamento di guasti del "software" o dell'hardware.
"Sistema operativo"
"Software" per il controllo:
( a) del funzionamento di un "calcolatore numerico" o di un "materiale collegato", o
( b) del caricamento o dell'esecuzione di "programmi".
"Sistema di gestione di base di dati"
"Software applicativo" destinato alla gestione e alla manutenzione di una "base di dati", in una o più strutture logiche determinate per la sua utilizzazione con altri "software applicativi" indipendentemente dai metodi specifici impiegati per registrare o interrogare la "base di dati".
"Sistema di manutenzione"
"Software" per:
( a) la modifica del "software" o della documentazione relativa al fine di correggere gli errori o di effettuare aggiornamenti, o
( b) la manutenzione dell'apparecchiatura.
"Sistema di programmazione"
"Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o "linguaggio sorgente") in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio oggetto").
"Incrociato"
Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono programmi che possono essere eseguiti su un modello di calcolatore elettronico differente da quello che è stato utilizzato per passare il "sistema di programmazione", cioè posseggono generatori di codice per apparecchiature diverse dal calcolatore principale.
"Specifico per una macchina"
Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono "programmi" per lo stesso modello di calcolatore elettronico che è stato usato per passare il "sistema di programmazione", cioè hanno solo generatori di codice per il calcolatore principale.
Tecnologie e softwares incorporati in supporti diversi da quelli sopraelencati sono soggetti alle disposizioni previste dalla tabella "Esport" solo se riguardanti prodotti compresi nel presente allegato.