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DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n. 45

Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo ((e per le imprese di gestione aeroportuale)).

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 30-3-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2002, n. 100 (in G.U. 25/05/2002, n.121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2002)
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Testo in vigore dal: 1-8-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
prosecuzione  di  una  adeguata  garanzia  finanziaria a favore delle
imprese   di  trasporto  aereo  nazionali,  in  ragione  anche  della
particolare  e  contingente condizione del mercato in ordine ai costi
di   assicurazione   dei  perduranti  rischi  da  atti  di  guerra  o
terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attivita'
delle stesse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2002,  n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.
((2))
  1-bis.  I  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater  dell'articolo  2  del
decreto-legge   27   dicembre   2001,   n.   450,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti
dai seguenti:
  "1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato
garantisce  la  copertura  assicurativa per il risarcimento dei danni
subiti  da  terzi,  in  essi  inclusi  i  passeggeri  trasportati e i
dipendenti  delle  imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti
di  guerra  o  di  terrorismo  nell'esercizio  del servizio aereo, in
favore  delle  imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida
licenza  di  esercizio  rilasciata  ai sensi del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del
14  febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo
di  passeggeri  o  passeggeri  e  merci  a titolo oneroso, nonche' in
favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura
assicurativa  statale  opera da un massimale di 50 milioni di dollari
statunitensi  fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette
imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente  alla parte di danni priva di copertura assicurativa da
parte delle imprese commerciali.
  1-ter.  Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per la
parte  garantita  dallo  Stato  e  previa  presentazione al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento del tesoro di idonea
documentazione  relativa  alle  coperture  assicurative  assunte  sul
mercato,  devono  corrispondere  un  premio  da  versare  al  Capo  X
dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
    a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per  volo,  per  la  copertura del massimale da 50 milioni fino a 150
milioni  di  dollari  statunitensi.  Dal 1 febbraio 2002 il premio e'
aumentato  a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo;
    b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari
statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
    c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari
statunitensi.
  1-quater.   Le   altre   imprese  di  cui  al  comma  1-bis  devono
corrispondere,  con  le  medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un
premio cosi' determinato:
    a) imprese di gestione aeroportuale:
   1)  in  caso  di assenza di copertura assicurativa disponibile sui
mercati  commerciali,  per  la  copertura fino al massimale esistente
prima  dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del
premio annuo complessivo di polizza;
   2)   in   caso  di  copertura  parziale  disponibile  sui  mercati
commerciali,  per  la  copertura  della  differenza  fino  ai  limiti
esistenti  prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per
cento  del  nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale
per la copertura parziale;
    b)  esercenti  attivita'  di  cargo: la copertura di attivita' di
cargo  e'  soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento
del  premio  annuo  complessivo della polizza prima dell'11 settembre
2001.
  1-quinquies.  I  premi  vengono corrisposti dalle imprese di cui al
comma  1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto
aereo  corrispondono  il  relativo premio nella stessa misura fissata
per il mese di gennaio 2002.
  1-sexies.  E'  esclusa  ogni  azione  di  rivalsa  dello  Stato nei
confronti  delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di
dolo o colpa grave.
  1-septies.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e il Ministro delle
attivita'  produttive,  sono  stabilite  le modalita' di operativita'
dell'intervento di cui al presente articolo.".
  2.  Per  il  periodo  dal  1  aprile  al  31  maggio  2002 lo Stato
garantisce  la  copertura  assicurativa  alle condizioni e secondo le
modalita'  di  cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge   27   dicembre   2001,   n.   450,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti
dal presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  1 giugno 2002, n. 105, convertito con modificazioni dalla
L.  29  luglio  2002, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28
marzo  2002,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2002."