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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 27

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2012)
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vigente al 02/01/2012
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Testo in vigore dal: 24-3-2002
al: 16-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio,  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge  comunitaria  1999),
ed in particolare, l'articolo 1, comma 4; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante
attuazione della citata direttiva 98/83/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 febbraio 2002; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie  e  della
salute, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e  dei
trasporti, delle attivita' produttive,  delle  politiche  agricole  e
forestali, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,   recante
attuazione della direttiva 98/83/CE,  relativa  alla  qualita'  delle
acque  destinate  al  consumo  umano,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole:  ",  nonche'  chiunque  fornisca  acqua  a  terzi
attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete  di
distribuzione," sono inserite le seguenti:  "nel  punto  di  consegna
ovvero, ove sconsigliabile per difficolta'  tecniche  o  pericolo  di
inquinamento del  campione,  in  un  punto  prossimo  della  rete  di
distribuzione rappresentativo e"; 
    c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le   seguenti   parole:   "e   nelle   confezioni    in    fase    di
commercializzazione  o  comunque  di  messa  a  disposizione  per  il
consumo"; 
    d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore  si  considera
aver adempiuto agli obblighi" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "si
considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi"; 
    e) all'articolo 5,  comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:  "il
gestore" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  responsabile  della
gestione"; 
    f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il
rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur  essendo  nel
punto  di  consegna  rispondenti  ai  valori  di  parametro   fissati
nell'allegato I, non siano  conformi  a  tali  valori  al  rubinetto,
l'azienda sanitaria locale  dispone  che  il  gestore  adotti  misure
appropriate per eliminare il rischio che le acque  non  rispettino  i
valori  di  parametro  dopo  la  fornitura.   L'autorita'   sanitaria
competente  ed  il  gestore,  ciascuno  per  quanto  di   competenza,
provvedono affinche'  i  consumatori  interessati  siano  debitamente
informati  e  consigliati  sugli  eventuali   provvedimenti   e   sui
comportamenti da adottare."; 
    g) all'articolo 6, dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Il giudizio di  idoneita'  dell'acqua  destinata  al  consumo
umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente."; 
    h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto  ad
effettuare per la verifica della qualita'  dell'acqua,  destinata  al
consumo umano. 
    2. I punti di prelievo  e  la  frequenza  dei  controlli  interni
possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale. 
    3. Per l'effettuazione dei controlli  il  gestore  si  avvale  di
laboratori di analisi interni, ovvero  stipula  apposita  convenzione
con altri gestori di servizi idrici."; 
    i) all'articolo 8, comma 2, le  parole:  "effettuato  nell'ambito
dei piani di tutela delle acque" sono soppresse; 
    j) all'articolo 8, comma 6, dopo  le  parole:  "ed  al  Ministero
della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte
dal Ministro della salute e sulle quali la  Conferenza  Stato-regioni
esprime intesa"; 
    k) all'articolo  8,  comma  7,  dopo  le  parole:  "e  successive
modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o  di  propri  laboratori
secondo il rispettivo ordinamento."; 
    l) all'articolo 9 nella rubrica le  parole:  "Garanzia  di"  sono
sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di"; 
    m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni  d'uso).  -  1.  Fatto  salvo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le  acque
destinate al consumo umano non corrispondono ai valori  di  parametro
fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria  locale
interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate
le  valutazioni  del  caso,  propone  al  sindaco  l'adozione   degli
eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della  salute  pubblica,
tenuto conto dell'entita' del superamento  del  valore  di  parametro
pertinente e dei potenziali rischi per la salute  umana  nonche'  dei
rischi     che     potrebbero     derivare     da     un'interruzione
dell'approvvigionamento o da  una  limitazione  di  uso  delle  acque
erogate. 
  2.  Il  gestore,  sentite  l'azienda  unita'  sanitaria  locale   e
l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della  non
conformita', attua i correttivi gestionali  di  competenza  necessari
all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate. 
  3. La procedura di cui al comma precedente  deve  essere  posta  in
atto anche in presenza di sostanze o agenti  biologici  in  quantita'
tali che possono determinare un rischio per la salute umana. 
  4. Il  sindaco,  l'azienda  unita'  sanitaria  locale,  l'Autorita'
d'ambito  ed  il  gestore  informano  i  consumatori  in  ordine   ai
provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza."; 
    n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea:  "1.  Sono  di  competenza
statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1.  E'
di competenza statale  la  determinazione  di  principi  fondamentali
concernenti:"; 
    o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole:  "e  3"  sono
soppresse; 
    p) all'articolo 11, comma 1, alla  fine  della  lettera  h)  sono
aggiunte le seguenti parole: ", nonche'  per  il  confezionamento  di
acque per equipaggiamenti di emergenza;"; 
    q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle  acque"  sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle"; 
    r) all'articolo 14, comma 1, dopo  le  parole:  "alle  specifiche
predetti" sono aggiunte le  seguenti:  "mette  in  atto  i  necessari
adempimenti di competenza e"; 
    s) all'articolo 14, comma 4, dopo  le  parole:  "per  il  consumo
umano" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  a  quelle  fornite  tramite
cisterna."; 
    t) all'articolo 15, comma  1,  le  parole:  "fatto  salvo  quanto
disposto dalle note 2,  4  e  10  dell'allegato  I,  parte  B."  sono
sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2,
4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B." 
    u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole:  "alle  acque"  sono
inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle"; 
    v)  all'articolo  17,  comma  4,  le  parole:  "comma  4,"   sono
sostituite dalle seguenti "comma 3,"; 
    w) all'articolo 19 dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7,  comma
4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a
euro 30987."; 
    x) all'articolo 19 dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i  fatti
costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l)  sono  punite
con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987."; 
    y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  "19-bis. - 1. In relazione a  quanto  disposto  dall'articolo  117,
comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto  dalla
legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle
materie di competenze delle regioni e  delle  province  autonome,  le
disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto  si
applicano, per le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento  della
direttiva 98/83/CE,  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
normativa di attuazione di ciascuna  regione  e  provincia  autonoma.
Tale normativa e'  adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  nel
rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto."; 
    z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Le
norme tecniche adottate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  restano   in   vigore,   ove
compatibili,  con  le  disposizioni  del   presente   decreto,   fino
all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia."; 
    aa) l'allegato I,  parte  B,  e'  modificato  come  segue:  nella
colonna "Parametro"  le  formule  del  nitrato  e  del  nitrito  sono
soppresse e sostituite con le seguenti: 
    

"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",
la formula alla nota 5:

"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1"

e' soppressa e sostituita con la seguente:

  [nitrato]   [nitrito]
" --------- + --------- minore o = a 1";
     50        0.5(0.1)

    
    bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue:  nella  nota
"*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa
la parola: "minimo"; 
    cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3,
le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per le acque non frizzanti"; 
    dd) alla  fine  dell'allegato  I  il  paragrafo  (Avvertenza)  e'
sostituito dal seguente: 
  "(Avvertenza). Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  8,
comma 3,  a  giudizio  dell'Autorita'  sanitaria  competente,  potra'
essere  effettuata  la  ricerca  concernente  i  seguenti   parametri
accessori con i rispettivi volumi di riferimento: 
    

    Parametro                         Volume di riferimento
        --                                     --
 Alghe............................             1L
 Batteriofagi anti-E.coli.........             100L
 Nematodi a vita libera...........             1L
 Enterobatteri patogeni...........             1L
 Enterovirus......................             100L
 Funghi...........................             100mL
 Protozoi.........................             100L
 Pseudomonas aeruginosa...........             250mL
 Stafilococchi patogeni...........             250mL

    
  Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo
8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle  acque
destinate  al  consumo  umano   gli   Enterovirus,   i   Batteriofagi
anti-E.coli,  gli  Enterobatteri   patogeni   e   gli   Stafilococchi
patogeni."; 
      ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna: 
    

" Controllo di verifica -
   Numero di campioni
   all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:
" 3
  + ogni 10.000 mcubo/g del
    volume totale e frazione
    di 1.000 "
e' soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
  + 1 ogni 10.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:
" 10
  + ogni 25.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 10.000 "
e' soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
  + 1 ogni 25.000 m cubo/g del
    volume totale e frazione
    di 25.000 ";

    
      ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo  rigo,  le  parole:
"limite di rilevamento" sono sostituite dalle  seguenti:  "limite  di
rivelabilita'"; 
      gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1,  la
voce: 
    

" Limite di rilevazione in %
  del valore di parametro
  (Nota 3) "
e' sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilita' in %
  del valore di parametro
  (Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:


" Benzopirene "
 con:
" Benzo(a)pirene ";

      hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:


" Il limite di rilevamento e'
  pari a:
      tre volte la deviazione
  standard relativa, tra lotti
  di un campione naturale
  oppure:
  cinque volte la deviazione
  standard relativa, tra lotti
  di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilita' e'
  pari a:
     tre volte la deviazione
  standard relativa all'interno
  di un lotto di un campione
  naturale contenente una bassa
  concentrazione del parametro;
  oppure:
  cinque volte la deviazione
  standard relativa all'interno
  di un lotto di un bianco ";

    
      ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota  6,  sostituire:  "il
limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'". 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente: 
              "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.". 
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: 
              "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
              - L'art. 117 della Costituzione e' il seguente: 
              "Art. 117 - La Regione emana per  le  seguenti  materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre Regioni: 
                ordinamento degli uffici e degli enti  amministrativi
          dipendenti dalla Regione; 
                circoscrizioni comunali; 
                polizia locale urbana e rurale; 
                fiere e mercati; 
                beneficenza  pubblica  ed  assistenza  sanitaria   ed
          ospedaliera; 
                istruzione artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica; 
                musei e biblioteche di enti locali; 
                urbanistica; 
                turismo ed industria alberghiera; 
                tramvie  e  linee   automobilistiche   di   interesse
          regionale; 
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale; 
                navigazione e porti lacuali; 
                acque minerali e termali; 
                cave e torbiere; 
                caccia; 
                pesca nelle acque interne; 
                agricoltura e foreste; 
                artigianato. 
              Altre materie indicate da leggi costituzionali. 
              Le  leggi  della  Repubblica  possono  demandare   alla
          Regione  il  potere  di   emanare   norme   per   la   loro
          attuazione.". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre
          1999, n. 526 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente: 
              "4. Entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.". 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
          concerne "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
          qualita' delle acque destinate al consumo umano". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
          1988, n. 236,  concerne  "Attuazione  della  direttiva  CEE
          numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate
          al consumo umano, ai sensi  dell'art.  15  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183". 
              - Il decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.  152,  e
          successive  modificazioni  concerne   "Disposizioni   sulla
          tutela delle acque dall'inquinamento  e  recepimento  della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue urbane e della direttiva  91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati provenienti da fonti agricole". 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) del
          citato decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  come
          ulteriormente  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a), b) -(omissis); 
                c)  "gestore":  il  gestore   del   servizio   idrico
          integrato,  cosi'  come  definito  dall'art.  2,  comma  1,
          lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.
          152, e  successive  modifiche,  nonche'  chiunque  fornisca
          acqua  a  terzi  attraverso  impianti  idrici  autonomi   o
          cisterne, fisse o mobili;". 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 5 (Punti di rispetto della conformita).  -  1.  I
          valori di parametro fissati nell'allegato I  devono  essere
          rispettati nei seguenti punti: 
                a) per  le  acque  fornite  attraverso  una  rete  di
          distribuzione,  nel   punto   di   consegna   ovvero,   ove
          sconsigliabile  per  difficolta'  tecniche  o  pericolo  di
          inquinamento del campione, in un punto prossimo della  rete
          di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui  queste
          fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; 
                b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in
          cui fuoriescono dalla cisterna; 
                c)  per  le  acque  confezionate   in   bottiglie   o
          contenitori, rese disponibili per  il  consumo  umano,  nel
          punto  in  cui  sono   imbottigliate   o   introdotte   nei
          contenitori    e    nelle    confezioni    in    fase    di
          commercializzazione o comunque di messa a disposizione  per
          il consumo; 
                d) per le acque utilizzate nelle imprese  alimentari,
          nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 
              2. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si
          considera che il gestore abbia adempiuto agli  obblighi  di
          cui al  presente  decreto  quando  i  valori  di  parametro
          fissati  nell'allegato  I  sono  rispettati  nel  punto  di
          consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lettera b). Per gli
          edifici e  le  strutture  in  cui  l'acqua  e'  fornita  al
          pubblico, il titolare ed  il  responsabile  della  gestione
          dell'edificio o della struttura  devono  assicurare  che  i
          valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel
          punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua
          fuoriesce dal rubinetto. 
              Fermo restando quanto stabilito  al  comma  2,  qualora
          sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera
          a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori
          di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi  a
          tali  valori  al  rubinetto,  l'Azienda  sanitaria   locale
          dispone  che  il  gestore  adotti  misure  appropriate  per
          eliminare il rischio che le acque non rispettino  i  valori
          di  parametro  dopo  la  fornitura.  L'autorita'  sanitaria
          competente  ed  il  gestore,   ciascuno   per   quanto   di
          competenza, provvedono affinche' i consumatori  interessati
          siano debitamente informati e consigliati  sugli  eventuali
          provvedimenti e sui comportamenti da adottare.". 
                - Il testo dell'art. 6, del citato n.  31/2001,  come
          ulteriormente  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 6  (Controlli).  -  1.  I  controlli  interni  ed
          esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a  garantire  che
          le acque destinate al consumo umano soddisfino,  nei  punti
          indicati nell'art. 5, comma 1,  i  requisiti  del  presente
          decreto, devono essere effettuati: 
                a) ai punti di prelievo delle  acque  superficiali  e
          sotterranee da destinare al consumo umano; 
                b) agli impianti  di  adduzione,  di  accumulo  e  di
          potabilizzazione; 
                c) alle reti di distribuzione; 
                d) agli  impianti  di  confezionamento  di  acqua  in
          bottiglia o in contenitori; 
                e) sulle acque confezionate; 
                f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; 
                g) sulle acque fornite  mediante  cisterna,  fissa  e
          mobile. 
              2. Per le acque  destinate  al  consumo  umano  fornite
          mediante cisterna i controlli di  cui  al  comma  1  devono
          essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto. 
              3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo
          di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al
          consumo umano, i controlli di cui  al  comma  1  verificano
          l'efficacia  della  disinfezione   e   accertano   che   la
          contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione
          sia  mantenuta  al  livello  piu'  basso  possibile   senza
          compromettere la disinfezione stessa. 
              4. In sede di controllo debbono essere utilizzate,  per
          le analisi dei parametri  dell'allegato  1,  le  specifiche
          indicate dall'allegato III. 
              5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7  e  8
          devono  seguire  procedure  di  controllo  analitico  della
          qualita'  sottoposte  periodicamente   al   controllo   del
          Ministero della sanita',  in  collaborazione  con  Istituto
          superiore di sanita'. Il controllo  e'  svolto  nell'ambito
          degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
              5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al
          consumo  umano  spetta  all'Azienda  USL   territorialmente
          competente.". 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art.  7  (Controlli  interni).  -  1.  Sono  controlli
          interni i controlli che il gestore e' tenuto ad  effettuare
          per la verifica della  qualita'  dell'acqua,  destinata  al
          consumo umano. 
              2. I punti di prelievo e  la  frequenza  dei  controlli
          interni possono  essere  concordati  con  l'Azienda  unita'
          sanitaria locale. 
              3. Per l'effettuazione  dei  controlli  il  gestore  si
          avvale di laboratori di  analisi  interni,  ovvero  stipula
          apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 
              4. I risultati dei controlli devono  essere  conservati
          per un  periodo  di  almeno  cinque  anni  per  l'eventuale
          consultazione da parte dell'amministrazione che effettua  i
          controlli esterni. 
              5. I controlli di cui al presente articolo non  possono
          essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 
          8, comma 7. 
              - Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato  decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 8 (Controlli esterni). - 1. I  controlli  esterni
          sono quelli svolti  dall'azienda  unita'  sanitaria  locale
          territorialmente competente, per verificare  che  le  acque
          destinate al  consumo  umano  soddisfino  i  requisiti  del
          presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo
          i  criteri  generali  dettati  dalle  regioni   in   ordine
          all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti  di
          prelievo dei campioni da analizzare, anche con  riferimento
          agli impianti di distribuzione domestici, e alle  frequenze
          dei campionamenti,  intesi  a  garantire  la  significativa
          rappresentativita' della qualita' delle  acque  distribuite
          durante  l'anno,   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
          dall'allegato II. 
              2. Per quanto concerne i controlli di cui  all'art.  6,
          comma 1, lettera  a),  l'azienda  unita'  sanitaria  locale
          tiene conto dei risultati del rilevamento  dello  stato  di
          qualita' dei corpi idrici di cui all'art.  43  del  decreto
          legislativo  11  maggio  1999,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, e, in particolare per le acque  superficiali
          destinate alla produzione di acqua potabile, dei  risultati
          della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo
          le modalita'  previste  nell'allegato  2,  sezione  A,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 1999. 
              3.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  assicura  una
          ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e  dei
          microrganismi per i quali non sono stati fissati valori  di
          parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di
          sospettare la presenza in quantita' o  concentrazioni  tali
          da rappresentare  un  potenziale  pericolo  per  la  salute
          umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata
          con  metodiche  predisposte  dall'Istituto   superiore   di
          sanita'. 
              4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di
          competenza territoriale di piu'  aziende  unita'  sanitarie
          locali la regione puo'  individuare  l'azienda  alla  quale
          attribuire la competenza in materia di controlli. 
              5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario
          di  controllo  e'  individuato  d'intesa  fra  le   regioni
          interessate. 
              6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica  i  punti
          di prelievo fissati per  il  controllo,  le  frequenze  dei
          campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente
          regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanita'
          secondo modalita' proposte  dal  Ministro  della  salute  e
          sulle quali  la  Conferenza  Stato-Regioni  esprime  intesa
          entro  il  31  dicembre  2001  e  trasmette  gli  eventuali
          aggiornamenti  entro   trenta   giorni   dalle   variazioni
          apportate. 
              7. Per le attivita' di laboratorio  le  aziende  unita'
          sanitarie locali si avvalgono delle agenzie  regionali  per
          la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-quinquies
          del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  o  di
          propri laboratori  secondo  il  rispettivo  ordinamento.  I
          risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente
          a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero
          della   sanita',    secondo    le    modalita'    stabilite
          rispettivamente dalle regioni o  province  autonome  e  dal
          Ministero della sanita'.". 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 9 (Assicurazione  di  qualita'  del  trattamento,
          delle attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna  sostanza
          o  materiale  utilizzati  per  i  nuovi  impianti   o   per
          l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
          distribuzione delle acque destinate  al  consumo  umano,  o
          impurezze associate  a  tali  sostanze  o  materiali,  deve
          essere presente in acque  destinate  al  consumo  umano  in
          concentrazioni superiori a quelle consentite  per  il  fine
          per cui sono impiegati e non debbono ridurre,  direttamente
          o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
          presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita',  da  emanare
          di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato  e   dell'ambiente,   sono   adottate   le
          prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
          quanto disposto dal comma 1.". 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 11 (Competenze statali). - 1.  E'  di  competenza
          statale  la   determinazione   di   principi   fondamentali
          concernenti: 
                a) le modifiche  degli  allegati  I,  II  e  III,  in
          relazione       all'evoluzione       delle       conoscenze
          tecnico-scientifiche  o  in  esecuzione   di   disposizioni
          adottate in materia in sede comunitaria; 
                b) la fissazione di valori per  parametri  aggiuntivi
          non riportati nell'allegato I qualora cio'  sia  necessario
          per tutelare la salute umana in una parte od  in  tutto  il
          territorio nazionale; i valori fissati devono,  al  minimo,
          soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2,  lettera
          a); 
                c) l'adozione di metodi analitici diversi  da  quelli
          indicati nell'allegato III, punto 1,  previa  verifica,  da
          parte dell'Istituto superiore di sanita', che  i  risultati
          ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con
          i metodi specificati; di tale riconoscimento  deve  esserne
          data completa informazione alla Commissione europea; 
                d)  l'adozione,  previa  predisposizione   da   parte
          dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di
          riferimento  da  utilizzare  per   i   parametri   elencati
          nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei  requisiti  di
          cui allo stesso allegato; 
                e) l'individuazione di acque  utilizzate  in  imprese
          alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
          salubrita' del prodotto alimentare finale; 
                f)   l'adozione   di   norme    tecniche    per    la
          potabilizzazione e la disinfezione delle acque; 
                g) l'adozione di norme tecniche per la  installazione
          degli impianti di  acquedotto  nonche'  per  lo  scavo,  la
          perforazione,  la  trivellazione,   la   manutenzione,   la
          chiusura e la riapertura dei pozzi; 
                h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
          settore delle acque destinate al consumo umano confezionate
          in   bottiglie   o   in   contenitori,   nonche'   per   il
          confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza; 
                i)  adozione  di  prescrizioni  tecniche  concernenti
          l'impiego delle apparecchiature tendenti  a  migliorare  le
          caratteristiche  dell'acqua  potabile  distribuita  sia  in
          ambito domestico che nei pubblici esercizi; 
                l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
          trasporto di acqua destinata al consumo umano. 
              2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a),  b),  c),
          d), e), f), ,h), i),  l),  sono  esercitate  dal  Ministero
          della sanita', di concerto con il Ministero  dell'ambiente,
          per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a)  e
          b);  sentiti  i  Ministeri  dell'ambiente  e   dei   lavori
          pubblici, per quanto concerne la  competenza  di  cui  alla
          lettera f); di concerto con il Ministero  dei  trasporti  e
          della navigazione per quanto concerne la competenza di  cui
          alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g),
          sono esercitate  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  di
          concerto con i Ministeri  della  sanita'  e  dell'ambiente,
          sentiti  i  Ministeri  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali. 
              3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita'
          di  sostituzione  esercitata,  ai  sensi  dell'art.  5  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  in  relazione
          alle funzioni e ai compiti spettanti a norma  del  presente
          decreto alle regioni e  agli  enti  locali,  sono  posti  a
          carico dell'ente inadempiente.". 
              - Il testo dell'art. 13, comma 14  del  citato  decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 13 (Deroghe). - (omissis). 
              14. Il presente articolo  non  si  applica  alle  acque
          fornite mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate  in
          bottiglie o contenitori, rese disponibili  per  il  consumo
          umano.". 
              - Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 14 (Conformita' ai parametri indicatori). - 1. In
          caso di non conformita'  ai  valori  di  parametro  o  alle
          specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1, l'autorita'
          d'ambito, sentito il parere dell'azienda  unita'  sanitaria
          locale in merito al possibile rischio per la  salute  umana
          derivante dalla non conformita' ai valori  di  parametro  o
          alle  specifiche  predetti,  mette  in  atto  i   necessari
          adempimenti di  competenza  e  dispone  che  vengano  presi
          provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque
          ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana. 
              (omissis). 
              4. Il presente  articolo  non  si  applica  alle  acque
          confezionate in bottiglie o contenitori,  rese  disponibili
          per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.". 
              - Il testo dell'art. 15, comma  1  del  citato  decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 15 (Termini per la messa in conformita). - 1.  La
          qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere
          resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I  entro
          il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note
          2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.". 
              - Il testo dell'art. 16, comma  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 16 (Casi eccezionali). - (omissis). 
              5. Il presente  articolo  non  si  applica  alle  acque
          fornite mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate  in
          bottiglie o contenitori rese  disponibili  per  il  consumo
          umano.". 
              - Il testo dell'art. 17, comma  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 31/2001, come ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Informazioni e relazioni). - (omissis). 
              4. Il Ministero della sanita' provvede  alla  redazione
          di una relazione da trasmettere  alla  Commissione  europea
          sulle misure adottate e sui provvedimenti  da  prendere  ai
          sensi dell'art. 5, comma  3,  ed  in  relazione  al  valore
          parametrico dei trialometani di cui all'allegato  I,  parte
          B, nota 10.". 
              - Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 19  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque  fornisca  acqua
          destinata   al   consumo   umano,   in   violazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e' punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni  a
          lire centoventi milioni. 
              2. La violazione delle disposizioni di cui all'art.  5,
          comma  2,  secondo  periodo,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  lire  dieci  milioni  a  lire
          sessanta milioni. 
              3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2  a
          chiunque  utilizza,   in   imprese   alimentari,   mediante
          incorporazione  o  contatto  per  la  fabbricazione  ,   il
          trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato  di
          prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua  che,
          pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di  cui
          all'art. 4, comma 2, non  lo  sia  al  punto  in  cui  essa
          fuoriesce  dal  rubinetto,   se   l'acqua   utilizzata   ha
          conseguenze  per  la  salubrita'  del  prodotto  alimentare
          finale. 
              4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai  sensi
          degli articoli 5, comma 3,  o  10,  commi  1  e  2,  con  i
          provvedimenti  adottati  dalle  competenti   autorita'   e'
          punita: 
                a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire
          cinquecentomila a  lire  tre  milioni  se  i  provvedimenti
          riguardano edifici  o  strutture  in  cui  l'acqua  non  e'
          fornita al pubblico; 
                b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire
          dieci milioni a lire sessanta milioni  se  i  provvedimenti
          riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al
          pubblico; 
                c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire
          venti milioni a lire centoventi milioni se i  provvedimenti
          riguardano la  fornitura  di  acqua  destinata  al  consumo
          umano. 
              4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
          7,  comma  4  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5165 a euro 30987. 
              5. La violazione delle disposizioni di cui  all'art.  9
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          venti milioni a lire centoventi milioni. 
              5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
          per  i  fatti  costituenti  reato,  la   violazione   delle
          disposizioni  emanate  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,
          lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con  la  sanzione
          amministrativa da euro 5165 a euro 30987. 
              - Il testo dell'art. 20 del citato decreto  legislativo
          n.  31/2001,  come  ulteriormente  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
              "Art.  20  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.   Le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  cessano  di  avere
          efficacia  al  momento  della   effettiva   vigenza   delle
          disposizioni    del    presente    decreto     legislativo,
          conformemente a quanto previsto dall'art. 15,  fatte  salve
          le proroghe concesse dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 16. 
              2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  236  del  24  maggio  1988
          restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni  del
          presente decreto, fino all'adozione di specifiche  tecniche
          in materia. 
              3. Dall'attuazione del presente  decreto  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              - Il testo dell'allegato I, parte B, e' il seguente: 
              "Parte B 
    

                       Parametri chimici
          -------------------------------------------------
            Parametro       Valore di   Unita' di    Note
                            parametro    misura
          -------------------------------------------------
          (Omissis)
          -------------------------------------------------
          Nitrato
          (come NO in base 3) 50,00       mg/1     Nota 5
          -------------------------------------------------
          Nitrito
          (come NO in base 2)  0,50       mg/1     Nota 5
          -------------------------------------------------
          (Omissis)
          -------------------------------------------------
          Nota 5   Deve essere soddisfatta la condizione:
                  [nitrato]   [nitrito]
                  --------- + --------- minore o = a 1 ove
                     50        0.5(0.1)
                  le parentesi quadre esprimono la
                  concentrazione in mg/1 per il nitrato
                  (NO in base 3) e per il nitrito
                  (NO in base 2), e il valore di 0,10 mg/1
                  per i nitriti sia rispettato nelle acque
                  provenienti da impianti di trattamento.
          -------------------------------------------------

              - Il  testo  dell'allegato  I,  parte  C, terza nota di
          riferimento, e' il seguente:
              "*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).".
              - Il  testo  dell'allegato  I,  parte  C, nota 3, e' il
          seguente:

          -------------------------------------------------
              "(Omissis)
          -------------------------------------------------
          Nota 3   Per le acque non frizzanti confezionate
                 in bottiglie o contenitori il valore minimo
                 puo' essere ridotto a 4,5 unita' di pH.
                   Per le acque confezionate in bottiglie o
                 contenitori, naturalmente ricche di anidride
                 carbonica o arricchite artificialmente, il
                 valore minimo puo' essere inferiore.".
          -------------------------------------------------

    
              - Il testo dell'allegato I, paragrafo "Avvertenza",  e'
          il seguente: 
              "(Avvertenza) 
              Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3,  a
          giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere
          effettuata la  ricerca  concernente  i  seguenti  parametri
          accessori con i rispettivi volumi di riferimento: 
    


              Parametro         Volume di riferimento
                 --                        --
            Alghe....................      1L
            Batteriofagi anti-E.coli.    100L
            Nematodi a vita libera...      1L
            Enterobatteri patogeni...      1L
            Enterovirus..............    100L
            Funghi...................   100mL
            Protozoi.................    100L
            Pseudomonas aeruginosa...   250mL
            Stafilococchi patogeni...   250mL

    
              Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di  cui
          all'art. 8, comma 3. Devono comunque  essere  costantemente
          assenti  nelle  acque  destinate  al  consumo   umano   gli
          enterovirus, i batteriofagi antiE.coli,  gli  enterobatteri
          patogeni e gli stafilococchi patogeni.". 
              -  Il  testo  dell'allegato  II,  tabella  B1,  e'   il
          seguente: 
    

          -------------------------------------------------
          Volume d'acqua
          distribuito o
          prodotto ogni     Controllo di    Controllo di
          giorno in una      routine -       verifica -
          zona di approv-    Numero di       Numero di
          vigionamento       campioni        campioni
          (Note 1 e 2)       all'anno        all'anno
             m cubi       (Note 3, 4 e 5)  (Note 3 e 5)
          -------------------------------------------------
           (Omissis)
          -------------------------------------------------
           (Omissis)
          ----------------                  ---------------
          maggiore di        + 3 ogni 1000  3
          10000              m cubi/g       + ogni 10000
          minore o           del volume     m cubi/g del
          uguale a                          volume totale
          100000                            e frazione
                                            di 10000
          ----------------                  ---------------
          maggiore di        totale e fra-  10
          100000             zione di 1000  + 1 ogni 250000
                                            m cubi/g del
                                            volume totale
                                            e frazione
                                            di 25000
          -------------------------------------------------

    
              - Il testo dell'allegato  III,  paragrafo  2.1,  e'  il
          seguente: 
              "2.1  Per  i  parametri  indicati   di   seguito,   per
          caratteristiche di prestazione specificate si  intende  che
          il metodo di analisi utilizzato deve essere  in  grado,  al
          minimo, di misurare  concentrazioni  uguali  al  valore  di
          parametro con un'esattezza, una precisione di un limite  di
          rilevabilita' specificati. Detti metodi,  se  dissimili  da
          quelli di riferimento di cui all'art. 11, comma 1,  lettera
          d), devono essere  trasmessi  preventivamente  all'Istituto
          superiore di sanita' che si riserva di verificarli  secondo
          quanto indicato nel decreto di approvazione dei  metodi  di
          riferimento.  Indipendentemente  dalla   sensibilita'   del
          metodo di analisi  utilizzato,  il  risultato  deve  essere
          espresso indicando lo stesso numero di decimali  usato  per
          il valore di parametro di cui all'allegato  I,  parti  B  e
          C.". 
              - Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1 
    

          ----------------------------------------------------
                    Esattezza Precisione Limite di
                    in % del  in % del   rivelabi-
                    valore di valore di  lita' in
          Parametri parametro parametro  % del    Condi- Note
                     (Nota 1)   (Nota 2)   valore zioni
                                          di para-
                                          metro
                                         (Nota 3)
          ----------------------------------------------------
           Omissis
          ----------------------------------------------------
          Benzo(a)pirene 25      25         25
          ----------------------------------------------------

              - Il  testo  dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e
          6, e' il seguente:


          -------------------------------------------------
           (Omissis)
          -------------------------------------------------
          Nota 3      Il limite di rivelabilita' e' pari a:
                        - tre volte la deviazione standard
                    relativa all'interno di un lotto di un
                    campione naturale contenente una bassa
                    concentrazione del parametro oppure
                        - cinque volte la deviazione standard
                    relativa all'interno di un lotto di un
                    bianco
          -------------------------------------------------
           (Omissis)
          -------------------------------------------------
          Nota 6      Le caratteristiche di prestazione si
                    applicano ad ogni singolo antiparassitario
                    e dipendono dall'antiparassitario conside-
                    rato. Attualmente il limite di rivelabilita'
                    puo' non essere raggiungibile per tutti gli
                    antiparassitari, ma ci si deve adoperare
                    per raggiungere tale obiettivo.
          -------------------------------------------------