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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2002, n. 21

Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal:  22-3-2002 al: 15-9-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;
d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale è autorizzato ad operare. L'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;
h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000", è il seguente:
"Art. 13 (Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:
"1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità , la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".