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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 484

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonchè del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-2002 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti: "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alla Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge, e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 50, comma 11:
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: "Norme di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 otto-bre 2000, n. 248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298, recante: "Riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 15 (Organizzazione territoriale). - 1.
L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma comprende:
a) comandi interregionali, retti da generale di Corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.".