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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ed in particolare l'articolo 172;
  Visto  il  decreto-legge  8  maggio  1981,  n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
  Visto  l'articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
  Visto  il  regolamento  CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120;
  Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data
16 giugno 2000;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte  dei conti a
sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Considerato  che  le  competenti commissioni parlamentari non hanno
espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da
e per l'estero delle amministrazioni statali.
  2.  Il  presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti
ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi
quelli riguardanti trattamenti pensionistici.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  440, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si  riporta  il punto 43) dell'allegato 1 della legge
          8 marzo  1999,  n.  50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998):
              "43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per
          conto delle amministrazioni dello Stato:
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                legge 3 marzo 1951, n. 193;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 20:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              - Il   regio   decreto   18 novembre   1923,  n.  2440,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1923, n.
          275,  reca:  "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato". Il
          decreto,  emanato  in  virtu' della legge di delegazione di
          poteri  3  dicembre  1922,  n.  1601,  sostituisce il regio
          decreto  17  febbraio  1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20
          marzo 1884, n. 68).
              - Per i riferimenti al regio decreto 23 maggio 1924, n.
          827, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.
              - Per  i  riferimenti  alla  legge  9 dicembre 1928, n.
          2783, si veda nelle note all'art. 9.
              - Per i riferimenti alla legge 3 marzo 1951, n. 193, si
          veda nelle note all'art. 9.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,   n.  18,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio   1967,   n.   44,  supplemento  ordinario,  reca:
          "Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri". Si
          riporta il testo dell'art. 172:
              "Art.  172 (Commissione permanente di finanziamento). -
          La   Commissione  permanente  di  finanziamento,  istituita
          presso  il  Ministero  degli  affari esteri per l'esame del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa  deferite  dalla  legge e su quelle su cui il Ministro
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
              La  Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio
          del-l'esercizio  finanziario,  un  esame  della  situazione
          generale  delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
          criteri  di  massima  per la revisione dei coefficienti. La
          Commissione  procede  altresi', entro il primo trimestre di
          ogni   esercizio   finanziario,   alla   valutazione  delle
          necessita'  di  stanziamento  di  bilancio  per l'esercizio
          successivo in materia di indennita' di servizio.
              La  Commissione,  nominata con decreto del Ministro, e'
          composta del Ministro, del direttore generale del personale
          e   dell'amministrazione,   dell'ispettore   generale   del
          Ministero  e  degli  uffici  all'estero,  di due funzionari
          diplomatici   di  cui  uno  della  direzione  generale  del
          personale  e  uno  della direzione generale delle relazioni
          culturali,  del funzionario preposto al coordinamento degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti,  del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
          funzionario  della  Ragioneria generale dello Stato e di un
          funzionario della direzione generale del Tesoro.
              La  Commissione  e'  presieduta dal Ministro, o per sua
          delega  da  un  Sottosegretario  di  Stato, o dal direttore
          generale  del  personale  o dal vice direttore generale del
          personale.
              Per   ciascun  membro  della  Commissione  puo'  essere
          nominato un sostituto.
              Il  presidente  puo' chiamare a partecipare alle sedute
          della  Commissione,  per consultazioni, anche funzionari di
          speciale competenza.
              Le   funzioni   di  segretario  sono  espletate  da  un
          funzionario   della  direzione  generale  del  personale  e
          dell'amministrazione.".
              - Il  decreto-legge  8  maggio 1981, n. 208, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  1981,  n.  131,  e
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 1
          luglio  1981,  n. 344 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1981, n.
          184),  reca:  "Misure  urgenti  in  materia  di  assistenza
          sanitaria  ai cittadini italiani all'estero ed al personale
          navigante".
              - Per  i riferimenti alla legge 6 febbraio 1985, n. 15,
          si veda nelle note all'art. 8 ed all'art. 9.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio
          1986,  n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
          1986,  n.  178,  reca:  "Adeguamento  della  normativa  sui
          servizi  espletati  dagli  uffici  periferici del Tesoro in
          materia   di   stipendi,   pensioni  e  altre  spese  fisse
          all'evoluzione   della   tecnologia   e  alle  esigenze  di
          utilizzazione  dei  sistemi  di elaborazione automatica dei
          dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
          delle   specifiche   responsabilita'   amministrative   dei
          dirigenti  e  del personale delle direzioni provinciali del
          Tesoro  e degli organi del sistema informativo". Si riporta
          il testo dell'art. 22:
              "Art. 22 (Pagamento delle pensioni a favore di titolari
          residenti  all'estero).  -  1.  I  titolari  di  pensioni e
          assegni   congeneri   che   risiedono   all'estero  possono
          riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia,
          sia   avvalendosi  di  procuratori,  sia  usufruendo  delle
          agevolazioni  di  cui  agli  articoli 20 e 21, salvo quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo.
              2.   Nei   confronti  dei  beneficiari  di  trattamenti
          pensionistici  a carico delle casse gestite dalla direzione
          generale  degli  istituti  di previdenza, l'emissione degli
          assegni  di  conto  corrente  postale  di serie speciale e'
          subordinata  ad  accertamenti  in  merito alla cittadinanza
          italiana,  da eseguirsi di volta in volta mediante apposita
          certificazione,  in relazione agli ordinamenti che regolano
          tale categoria di pensioni.
              3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di
          cui  al comma 1 possono chiedere, ferma restando l'esigenza
          degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per
          la  categoria  citata  al  comma  2, di riscuotere i propri
          assegni  in  valuta  estera nel Paese di residenza. In tale
          caso   le   relative   partite   sono   assunte  in  carico
          dall'apposito   ufficio   istituito   presso  la  direzione
          provinciale   del  Tesoro  di  Roma,  il  quale  segnala  i
          necessari  dati  al  sistema  informativo  con le modalita'
          previste  dall'art.  4. In base ai dati stessi, previamente
          elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale
          di   calcolo   e   contabilita',   il   competente   centro
          interregionale  di  elaborazione,  alle scadenze stabilite,
          emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o
          azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonche'
          per  localita'  di  pagamento  -  assegni di serie speciale
          collettivi  in  funzione di postagiro, per l'accreditamento
          dei  relativi  fondi  al  contabile  del  portafoglio dello
          Stato,  da  convertire  in  valuta estera tramite l'Ufficio
          italiano  dei  cambi,  ai fini dei pagamenti da effettuarsi
          con  le modalita' previste nel comma 4. Detti assegni vanno
          integrati  da  elenchi  in  piu'  esemplari,  allestiti con
          sistema  automatizzato,  contenenti gli elementi occorrenti
          per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi
          spettanti a ciascuno di essi.
              4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi
          di  cui  al  comma  3,  hanno  luogo con una delle seguenti
          procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza
          in  vita  e,  per  la categoria di cui al comma 2, circa la
          cittadinanza italiana dei beneficiari:
                a) a  mezzo della dipendenza estera di un istituto di
          credito   incaricato  dal  Tesoro,  al  quale  viene  fatta
          pervenire la necessaria valuta;
                b) mediante  assegni in divisa estera, emessi tramite
          l'Ufficio  italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli
          interessati a cura delle competenti autorita' consolari;
                c) attraverso  aperture  di  credito  a  favore delle
          rappresentanze   consolari,  effettuate  tramite  l'Ufficio
          italiano   dei  cambi,  nei  Paesi  che  intrattengono  con
          l'Italia  conti  di  compensazione, sui quali e' ammesso il
          pagamento delle pensioni.
              5.   Copie   dei   supporti   magnetici   occorsi   per
          l'allestimento  degli  elenchi  di cui al comma 3 sono rese
          disponibili,  previa  intesa  con la direzione generale dei
          servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici
          che intervengono nelle procedure di pagamento.
              6.  Le  procedure da seguire per l'attuazione di quanto
          disposto  dal  presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministro del tesoro.".
              - La  legge  5  agosto  1978,  n. 468, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio".
              - La  legge  14  gennaio  1994, n. 20, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   14   gennaio   1994,  n.  10,  reca:
          "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti".
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367,  si  veda nelle note
          all'art. 7 ed all'art. 9.
              - Il  regolamento  CE  n.  1103/97  del 17 giugno 1997,
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  del  19  giugno 1997, n. L162,
          concerne talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, si veda nelle note all'art. 7.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  20
          febbraio  1998,  n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11  marzo  1998,  n.  58, concerne: "Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
          1998,   n.   116,   concerne:  "Regolamento  recante  norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  Dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
              - Il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n.  319,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4 settembre 1998, n.
          206,  reca:  "Riordino  dell'Ufficio  italiano  dei cambi a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
          n. 433".
              - Il  regolamento  CE  n. 2866/98 del 31 dicembre 1998,
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  31  dicembre  1998,  n.  L359,
          entrato  in  vigore  il 1 gennaio 1999, concerne i tassi di
          conversione  tra  l'euro e le monete degli Stati membri che
          adottano l'euro.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
          2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2000,  n.  112, concerne: "Regolamento recante norme per la
          semplificazione  del  procedimento  per  l'erogazione  e la
          rendicontazione   della   spesa  da  parte  dei  funzionari
          delegati  operanti  presso  le rappresentanze all'estero, a
          norma  dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
          59".
              - La  deliberazione  della  Corte  dei  conti 16 giugno
          2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n.
          156, reca: "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni
          di  controllo  della  Corte  dei  conti". (Deliberazione n.
          14/DEL/2000).
              - Il   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     "Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.".