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DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 208

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 luglio 1981, n. 344 (in G.U. 07/07/1981, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  30-12-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981.
Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.
Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1 gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonché ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.
Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.
Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 7 novembre 1981, n. 632 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, ha disposto (con l'art. 1) che "i termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime".