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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482

Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

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Testo in vigore dal: 1-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ed in particolare l'articolo 172;
  Visto  il  decreto-legge  8  maggio  1981,  n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
  Visto  l'articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
  Visto  il  regolamento  CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120;
  Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data
16 giugno 2000;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte  dei conti a
sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Considerato  che  le  competenti commissioni parlamentari non hanno
espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da
e per l'estero delle amministrazioni statali.
  2.  Il  presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti
ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi
quelli riguardanti trattamenti pensionistici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ed in particolare l'articolo 172;
  Visto  il  decreto-legge  8  maggio  1981,  n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
  Visto  l'articolo  22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
  Visto  il  regolamento  CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.
120;
  Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data
16 giugno 2000;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte  dei conti a
sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Considerato  che  le  competenti commissioni parlamentari non hanno
espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da
e per l'estero delle amministrazioni statali.
  2.  Il  presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti
ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi
quelli riguardanti trattamenti pensionistici.