stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 476

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

nascondi
Testo in vigore dal: 20-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
allegato 1, n. 53;
  Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti  gli  articoli  1,  comma  2,  3,  comma  1 e 15, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 24 maggio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  resi  dalla  XI  commissione della Camera dei
deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato
della Repubblica in data 26 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro delle attivita' produttive, con
il  Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  ai  fini  previdenziali,
secondo  quanto  previsto  dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio
1963, n. 9:
    a) il  procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni
e  mezzadri  e  degli  appartenenti  ai  rispettivi nuclei familiari,
nonche'  degli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  negli
elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
    b) il  procedimento di variazione della classificazione aziendale
ai   fini   della   determinazione   della   misura   dei  contributi
previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n.
233;
    c) il  procedimento  di  cancellazione  dagli  elenchi  istituiti
dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
allegato 1, n. 53;
  Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti  gli  articoli  1,  comma  2,  3,  comma  1 e 15, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 24 maggio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  resi  dalla  XI  commissione della Camera dei
deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato
della Repubblica in data 26 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro delle attivita' produttive, con
il  Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  ai  fini  previdenziali,
secondo  quanto  previsto  dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio
1963, n. 9:
    a) il  procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni
e  mezzadri  e  degli  appartenenti  ai  rispettivi nuclei familiari,
nonche'  degli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  negli
elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
    b) il  procedimento di variazione della classificazione aziendale
ai   fini   della   determinazione   della   misura   dei  contributi
previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n.
233;
    c) il  procedimento  di  cancellazione  dagli  elenchi  istituiti
dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.