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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 473

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
7, comma 4;
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
  Visto  l'articolo  50,  comma  11, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
e' inserito il seguente:
  "Art.  38-bis  (Composizione  del  consiglio  di  disciplina). - 1.
L'articolo  5  della  legge  15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato
come segue:
    a) al  comma  1,  dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono
inserite le seguenti: "in servizio permanente";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  presidente  del consiglio di disciplina non puo' essere di
grado  inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un
colonnello  ovvero  a  generale di corpo di armata quando l'ufficiale
deferito sia un generale.";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente
del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per
i  generali  e  i  colonnelli,  ufficiali  generali  della Guardia di
finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di
indisponibilita'  anche  di  costoro,  ufficiali  generali o di grado
corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - La   legge   23 aprile   1959,   n.   189,   recante:
          "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di  finanza",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 marzo
          2000,  n.  78,  recante:  "Delega  al Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze  di  polizia",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          4 aprile 2000, n. 79:
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia,   sulla  proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e,   per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,
          della difesa e delle finanze se non proponenti.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 ed i
          regolamenti  di  cui  all'art.  6  non  dovranno comportare
          modifiche della normativa relativa al trattamento economico
          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
          di spesa di cui all'art. 8.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
          "Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
          n. 71 - supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 50, commi 9, 10 e 11,
          della    legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302 - supplemento ordinario:
              "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. - 8. (Omissis).
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'Amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi  1  e  2 dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
              10.  Per  il completamento delle iniziative di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 9 in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
          con  esclusione  delle  spese relative ad armi e armamenti,
          dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno, delle finanze,
          della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
          complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere
          dall'anno  2001,  rispettivamente  nelle  seguenti  misure:
          43 per  cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2
          per  cento.  Le  spese  cosi'  ridotte  non  possono essere
          incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato
          per l'anno 2001.
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
              12. (Omissis).".
          Nota all'art. 1:
              - Per   opportuna   conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante:
          "Stato  e  avanzamento  degli  ufficiali  della  Guardia di
          finanza",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre
          1959,  n.  311,  cosi' come modificato dall'art. 38-bis del
          gia'  citato  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ora
          introdotto dal presente articolo:
              "Art. 5. - Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali
          della  Guardia  di  finanza  si  compone  di  ufficiali  in
          servizio  permanente  del Corpo di grado superiore a quello
          rivestito  dal  giudicando,  o  anche  di  sola  anzianita'
          superiore se trattasi di ufficiale generale.
              2.  Il  presidente del consiglio di disciplina non puo'
          essere  di  grado inferiore a generale di divisione qualora
          il  giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo
          di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.
              3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio
          permanente  del  Corpo,  sono  chiamati  a  far  parte  del
          consiglio  di  disciplina,  per  i generali e i colonnelli,
          ufficiali  generali  della  Guardia di finanza appartenenti
          all'ausiliaria   o   alla   riserva   ovvero,  in  caso  di
          indisponibilita'  anche di costoro, ufficiali generali o di
          grado  corrispondente  in  servizio  permanente delle altre
          Forze armate.".