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LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/2018)
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Testo in vigore dal:  27-3-2001
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Art. 5


Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali
((in servizio permanente))
del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.
((2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.))
((3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.))