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LEGGE 21 dicembre 2001, n. 442

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-1-2002 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Proroga di termini).
1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è il seguente:
"Art. 1. - 134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni".