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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2001, n. 433

Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  30-12-2001 al: 25-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto l'articolo 1 della direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'11 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la preparazione, il commercio, la distribuzione, anche a titolo gratuito, e l'impiego degli additivi, delle premiscele e dei mangimi che li contengono, utilizzabili nell'alimentazione degli animali.
2. Il presente regolamento non si applica ai coadiuvanti tecnologici utilizzati deliberatamente come sostanze nella trasformazione di materie prime per mangimi o di mangimi ai fini di un determinato obiettivo tecnologico, durante il trattamento o la trasformazione, e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, di residui di tali sostanze o di loro derivati nel prodotto finale, purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito.
3. Non sono considerati additivi le sostanze che, pur corrispondendo ad una sostanza autorizzata ai sensi del presente regolamento, sono presenti allo stato naturale nella materia prima, che rientrano nella composizione normale dei mangimi, purché non si tratti di prodotti specificamente arricchiti con tali sostanze.
4. Il presente regolamento non si applica agli additivi, alle premiscele ed ai mangimi destinati all'esportazione; tale destinazione deve essere dimostrata con una indicazione appropriata, anche sull'imballaggio, sul recipiente e sui documenti di accompagnamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, così recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000)".
- La direttiva 96/51/CE è pubblicata in GUCE L 115 del 16 maggio 2000.
- La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in GUCE L 270 del 14 dicembre 1970.
- La direttiva 98/51/CE è pubblicata in GUCE L 208 del 24 luglio 1998.
- La direttiva 95/69/CE è pubblicata in GUCE L 168 del 3 luglio 1999.
- La direttiva 1999/20/CE è pubblicata in GUCE L 080 del 25 marzo 1999. L'art. 1 così recita:
"Art. 1. - La direttiva 70/524/CEE è modificata come segue:
1) all'art. 13 è aggiunto il seguente paragrafo:
"6. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatti salvi l'art. 4, paragrafo 2, e l'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 95/69/CE.";
2) è inserito il seguente articolo:
"Art. 16-bis. - Gli articoli da 14 a 16 facenti riferimento ai numeri di riconoscimento e di registrazione previsti dalla direttiva 95/69/CE si applicano solo a decorrere dal 1 aprile 2001.".
- La direttiva 82/471/CE è pubblicata in GUCE L 338 del 30 novembre 1982.
- La direttiva 95/53/CE è pubblicata in GUCE L 265 del-l'8 novembre 1995.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, abrogato dall'art. 23 del decreto qui pubblicato, reca: "Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- La decisione 98/728/CE è pubblicata in GUCE L 346 del 22 dicembre 1998.