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LEGGE 19 ottobre 2001, n. 386

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-10-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                       (Istituzione e compiti)

1.  E'  istituita,  per  la  durata  della  XIV legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso
di  cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari
associazioni   criminali,  anche  di  matrice  straniera,  che  siano
comunque  di  estremo  pericolo  per  il sistema sociale, economico e
istituzionale, con i seguenti compiti:
a)  verificare  l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive  modificazioni,  e  delle altre leggi dello Stato, nonche'
degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata
di tipo mafioso e similari;
b)  verificare  l'attuazione  delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre
1994,  n.  687,  e  della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive
modificazioni,   riguardanti   le  persone  che  collaborano  con  la
giustizia  e  le  persone  che  prestano  testimonianza, e promuovere
iniziative  legislative  e  amministrative necessarie per rafforzarne
l'efficacia;
c)   accertare   la   congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di
carattere   legislativo  e  amministrativo  ritenute  necessarie  per
rendere  piu'  coordinata  e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle
regioni  e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali
concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la cooperazione giudiziaria;
d)  accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti
e  delle  trasformazioni  del  fenomeno  mafioso  e  di  tutte le sue
connessioni,  comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo
agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle  regioni diverse da
quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte
sviluppo   dell'economia   produttiva,   nonche'   ai   processi   di
internazionalizzazione   e   cooperazione  con  altre  organizzazioni
criminali  finalizzati  alla  gestione  di  nuove  forme di attivita'
illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;
e) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle
opere  pubbliche  dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse
forme   di   inquinamento   mafioso  e  le  specifiche  modalita'  di
interferenza  illecita in ordine al complessivo sistema normativo che
regola gli appalti e le opere pubbliche;
f)   verificare   la   congruita'  della  normativa  vigente  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  alle  varie forme di accumulazione dei
patrimoni  illeciti,  al  riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o
altre  utilita'  che  rappresentino  il  provento  della criminalita'
organizzata,  nonche'  l'adeguatezza  delle  strutture  e l'efficacia
delle  prassi  amministrative,  formulando  le  proposte di carattere
legislativo   e   amministrativo   ritenute   necessarie,   anche  in
riferimento   alle   intese  internazionali,  all'assistenza  e  alla
cooperazione giudiziaria;
g)  verificare  l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione
patrimoniale,  sulla  confisca  dei  beni  e  sul  loro uso sociale e
produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu' efficaci;
h)  riferire  al  Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2.  La  Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3.  La  Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o
piu'  comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo
6.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1, comma 1:
              -  Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
          materie di pubblico interesse.
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione  formata in modo da rispecchiare la proporzione
          dei  vari  gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
          indagini  e  agli  esami  con gli stessi poteri e le stesse
          limitazioni dell'autorita'".

          Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
              -   La   legge   13 settembre   1982,   n.  646,  reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
          31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia.".

          Note all'art. 1, comma 1, lettera b):
              -  Il  decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:
          "Nuove  norme in materia di sequestri di persona a scopo di
          estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia.".
              -  Il decreto legislativo 29 maggio 1993, n. 119, reca:
          "Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno 24 novembre
          1994,  n.  687, reca: "Regolamento recante norme dirette ad
          individuare  i  criteri  di  formulazione  del programma di
          protezione  di coloro che collaborano con la giustizia e le
          relative modalita' di attuazione.".
              La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: "Modifica della
          disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
          di   coloro   che  collaborano  con  la  giustizia  nonche'
          disposizioni   a   favore   delle   persone   che  prestano
          testimonianza.".