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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 19-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n.293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 19-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;
  Visti  gli  articoli  148,  149,  266 e 407 del codice di procedura
penale;
  Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  Visto  il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli
strumenti  di  prevenzione  e  contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale,   prevedendo   l'introduzione   di   adeguate  misure
sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Associazioni con finalita' di terrorismo
                      ((anche internazionale))

  ((1.  L'articolo  270-bis  del  codice  penale  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art.  270-bis.  (Associazioni  con finalita' di terrorismo anche
internazionale  o  di  eversione dell'ordine democratico). - Chiunque
promuove,  costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che
si  propongono  il  compimento  di  atti di violenza con finalita' di
terrorismo  o  di  eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
    Chiunque   partecipa   a  tali  associazioni  e'  punito  con  la
reclusione da cinque a dieci anni.
    Ai  fini  della  legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre
anche  quando  gli  atti  di  violenza  sono rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
    Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la confisca
delle  cose  che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle  cose  che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego".
  1-bis.  Dopo  l'articolo  270-bis  del codice penale e' inserito il
seguente:
    "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei
casi  di  concorso  nel  reato  o  di  favoreggiamento, da' rifugio o
fornisce   vitto,  ospitalita',  mezzi  di  trasporto,  strumenti  di
comunicazione   a   taluna   delle   persone   che  partecipano  alle
associazioni  indicate  negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
    La    pena    e'    aumentata   se   l'assistenza   e'   prestata
continuativamente.
    Non  e'  punibile  chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto".))
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo  le  parole:  "aggressivi  chimici"  sono  inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi".
  3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)).
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)).
  ((5.  All'articolo  7,  n.  1),  del codice penale, dopo le parole:
"delitti contro la personalita' dello Stato" e' aggiunta la seguente:
"italiano".
  5-bis.  Agli  articoli  307,  primo  comma, e 418, primo comma, del
codice  penale  le  parole:  "da'  rifugio  o fornisce il vitto" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "da'   rifugio   o  fornisce  vitto,
ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
  5-ter.  Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del
codice  penale  le  parole:  "se il rifugio o il vitto sono prestati"
sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza e' prestata".
  5-quater.  All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice
di  procedura  penale  le  parole:  "270-bis,  secondo  comma,"  sono
soppresse)).