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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 19-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 (in G.U. 18/12/2001, n.293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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Testo in vigore dal:  19-10-2001 al: 18-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Associazioni con finalità
di terrorismo internazionale
1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 270-ter (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".
3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente".
4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".
5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".