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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 369

Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 15-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 431 (in G.U. 14/12/2001, n.290).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/2007)
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Testo in vigore dal: 15-10-2001
al: 14-12-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste  le  risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del Consiglio di
sicurezza  delle  Nazioni  Unite in materia di adozione di misure nei
confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo
2001,   che  vieta  l'esportazione  di  talune  merci  e  servizi  in
Afghanistan,   inasprisce   il   divieto   dei  voli  ed  estende  il
congelamento  dei  capitali  e  delle  altre  risorse finanziarie nei
confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
  Vista  la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite;
  Visto   il   decreto-legge  28  settembre  2001,  n.  353,  recante
disposizioni  sanzionatorie  per  le violazioni delle misure adottate
nei confronti della fazione afghana dei Talibani;
  Vista  la  dichiarazione  adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione
dei  Ministri finanziari dei sette Paesi piu' industrializzati, nella
quale  si  ribadisce  l'impegno di rintracciare e bloccare i beni dei
terroristi  e dare vigorosa esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni
Unite  in  materia,  si  chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria
contro  il  riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze
per includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si invitano
tutti  i  Paesi  a  creare  un  meccanismo nazionale di coordinamento
contro  il finanziamento del terrorismo, anche ai fini di uno scambio
internazionale di informazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli
strumenti  per il contrasto del terrorismo internazionale, prevedendo
l'istituzione  di  un  organismo di coordinamento e l'introduzione di
adeguati strumenti sanzionatori amministrativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno,  con  il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Comitato di sicurezza finanziaria
  1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia
nella  strategia  di  contrasto alle attivita' connesse al terrorismo
internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle
materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un
anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, il Comitato di sicurezza
finanziaria  (CSF),  di seguito denominato "Comitato", presieduto dal
Direttore  generale  del  Tesoro, o da un suo delegato, e composto da
sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e
delle    finanze,   sulla   base   delle   designazioni   effettuate,
rispettivamente,   dal  Ministro  dell'interno,  dal  Ministro  della
giustizia,  dal  Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio  italiano  dei  cambi. Del Comitato fanno anche parte un
dirigente  in  servizio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  ed  un  ufficiale  della  Guardia  di finanza. La durata del
Comitato  puo'  essere  prorogata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  previa conforme delibera del
Consiglio dei Ministri.
  2.  Al  Comitato  sono  trasmessi,  in  deroga ad ogni disposizione
vigente   in   materia  di  segreto  d'ufficio,  i  provvedimenti  di
irrogazione  delle  sanzioni  emessi  ai  sensi dell'articolo 2 e del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
  3.  Il  Comitato,  con  propria  delibera,  d'intesa  con  la Banca
d'Italia,  individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in
base  alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli
intermediari   finanziari,  che  le  pubbliche  amministrazioni  sono
obbligate   a  trasmettere  al  Comitato  stesso.  Il  Comitato  puo'
richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al
Nucleo   speciale   di  polizia  valutaria.  Ove  se  ne  ravvisi  la
necessita',  puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita'
informative  alla  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato
puo'  trasmettere  dati  ed  informazioni al Comitato esecutivo per i
servizi  di  informazione  e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi
per  la  informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di
coordinamento  spettante  al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  4.   Il  Comitato  stabilisce  i  necessari  collegamenti  con  gli
organismi  che  svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di
contribuire  al  necessario  coordinamento internazionale, anche alla
luce  delle  decisioni  che verranno assunte in materia dal Gruppo di
azione finanziaria internazionale (GAFI).
  5.  La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' soppressa.
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno
del Corpo della Guardia di finanza.