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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28/9/2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 415 (in G.U. 28/11/2001, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal:  29-11-2001
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Art. 2

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento,
(( entro quarantacinque giorni ))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.
((
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
))
((
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1
))