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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 363

Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-10-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 61;
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340;
  Visto  la  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, ed in particolare gli
articoli 9 e 11, comma 1, lettera e);
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 19 febbraio 1998;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni  ai  sensi  dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della X commissione attivita' produttive della
Camera  dei  deputati il 7 maggio 2001 e preso atto che la competente
commissione del Senato non si e' pronunciata nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Determinazione dei compensi
  1. I  consigli  delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura determinano le indennita' di funzione o le altre forme di
compenso,   comunque   deno-minato,  spettanti  ai  presidenti  e  ai
componenti  degli  organi  delle  camere  di  commercio.  I  suddetti
compensi  sono  determinati  tenuto  conto  del  numero delle imprese
iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonche' delle entrate
riscosse   per  diritto  annuale  e  per  diritti  di  segreteria.  I
componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di
presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
  2. Le  indennita'  spettanti  ai  presidenti sono ricomprese tra un
minimo  ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire
per  le  camere  di  commercio  al  cui  registro  delle imprese sono
iscritte  o  annotate  fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire
per  le  camere  di  commercio  al  cui  registro  delle imprese sono
iscritte  o  annotate  un  numero  di  imprese  compreso tra 40.001 e
80.000,  90  e  130 milioni di lire per le camere di commercio al cui
registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese.
Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi,
diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.
  3. I  consigli  camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei
centri    estero   determinano   i   compensi   per   i   componenti,
rispettivamente,  degli organi delle aziende speciali delle camere di
commercio,  delle  unioni regionali e dei centri estero in misura non
superiore  al  40  per cento degli importi stabiliti per i componenti
dei  corrispondenti  organi della camera di commercio, per i primi, e
della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.
  4. I   consigli   di  cui  al  comma 3  provvedono  ogni  tre  anni
all'adeguamento  delle  indennita'  e  degli altri compensi di cui al
presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.
  5.   Dall'attuazione  del  presente  articolo  non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma 5.  In  allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina set-toriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma 8,  lettera  c),  il  decreto  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Si trascrive il testo del punto n. 61 dell'allegato A
          della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999):
                "61.  Procedimento per la determinazione dei compensi
          spettanti  ai  presidenti  e  ai componenti delle camere di
          commercio  -  Legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  art. 11,
          comma 1,  lettera  e); legge 1 agosto 1988, n. 340, art. 3,
          comma 6".
              - Per il riferimento al comma 6 dell'art. 3 della legge
          1  agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni
          e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche'
          per  l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi
          straordinari  alle  camere  di commercio), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 agosto  1988,  n. 189, si vedano le
          note all'art. 2.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          29 dicembre   1993,   n.  580,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 gennaio  1994,  n.  7, supplemento ordinario,
          recante:   "Riordinamento   delle   camere   di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura":
              "Art.  9  (Organi).  -  1.  Sono organi delle camere di
          commercio:
                a) il consiglio;
                b) la giunta;
                c) il presidente;
                d) il collegio dei revisori dei conti".
              -  Per il riferimento all'art. 11, comma 1, lettera e),
          della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, si vedano le note
          all'art. 2.
              -   Per   il   riferimento  al  decreto  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio
          1998,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del
          19 febbraio 1998, si vedano le note all'art. 2.
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          supplemento  ordinario,  reca:  "Conferimento di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59".