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LEGGE 1 agosto 1988, n. 340

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.

note: Entrata in vigore della legge: 27-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2001)
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Testo in vigore dal:  20-10-2001
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Art. 3

1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. (1)
4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 363))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1' agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento."