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DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 2001, n. 299

Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2007)
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Testo in vigore dal: 5-8-2001
al: 22-10-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

           Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,   recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di
trasporto;
  Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  47  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria 1994;
  Vista  la  legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed
in  particolare  gli  articoli  1  e  18  recanti delega al Governo a
recepire  la  direttiva  del  Consiglio  96/48/CE  del 23 luglio 1996
relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita';
  Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed
in  particolare  l'articolo  14 recante delega al Governo ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un
decreto  legislativo  per  l'attuazione della direttiva del Consiglio
96/48/CE  del  23  luglio  1996  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277,   recante   norme  di  attuazione  della  direttiva  comunitaria
91/440/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie 95/18/CE
e 95/19/CE;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del
Consiglio  del  23  luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a
realizzare  l'interoperabilita'  del sistema ferroviario nazionale ad
alta    velocita'   con   il   corrispondente   sistema   ferroviario
transeuropeo, come definito nell'allegato I.
  2.  Le  condizioni  di  cui  al  comma 1 riguardano il progetto, la
costruzione,  l'adeguamento,  la  gestione delle infrastrutture e del
materiale  rotabile  che  concorrono  al  funzionamento  del  sistema
ferroviario nazionale ad alta velocita'.
  3.   Le   medesime   condizioni   riguardano   altresi',  per  ogni
sottosistema,  i  parametri,  i  componenti  di interoperabilita', le
interfacce  e  le  procedure, nonche' la coerenza globale del sistema
ferroviario  nazionale  ad  alta  velocita'  necessari per realizzare
l'interoperabilita'.
  4.  Gli  allegati  da  I  a  X  costituiscono  parte integrante del
presente decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge 17 maggio 1985, n. 210, reca: "Istituzione
          dell'ente "Ferrovie dello Stato ".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - L'art. 14 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              -  La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994.".
              - L'art. 47 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati.
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1,  se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita'  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma  2.  Con  gli  stessi  decreti sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza.".
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998.".
              - Gli  articoli  1  e  18  della succitata legge, cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  e  con gli altri Ministri
          interessati  in  relazione  all'oggetto della direttiva, se
          non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.".
              "Art.  18  (Interoperabilita'  del  sistema ferroviario
          transeuropeo  ad  alta  velocita': criteri di delega). - 1.
          L'attuazione  della  direttiva  96/48/CE del Consiglio, del
          23 luglio  1996, relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) stabilire  le  condizioni riguardanti il progetto,
          la    costruzione,    l'assetto   e   la   gestione   delle
          infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee
          ferroviarie  italiane,  nuove  ed esistenti, inserite nella
          rete  transeuropea  ad  alta  velocita',  affinche'  ne sia
          garantita  l'interconnessione  e l'interoperabilita' con il
          sistema  europeo  ad alta velocita', anche quale condizione
          ai  fini  dell'accesso  alla  rete ferroviaria nazionale da
          parte  delle  ferrovie  comunitarie;  per  dette linee deve
          essere  fatta  salva  la  coerenza  dell'insieme della rete
          ferroviaria  esistente sul territorio nazionale, nonche' la
          validita' economica delle disposizioni da adottare;
                b) indicare  gli  eventuali  casi  particolari  e  le
          procedure  per  le  richieste  di  deroga  alle  specifiche
          tecniche di interoperabilita' (STI);
                c) prevedere   che   nei  documenti  generali  o  nei
          capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le
          specifiche tecniche di interoperabilita';
                d)   prevedere  che  possano  essere  autorizzati  ad
          espletare  le  procedure di valutazione della conformita' e
          dell'idoneita'     all'impiego     dei     componenti    di
          interoperabilita',  o  la  procedura  di  verifica  "CE dei
          sottosistemi,   uno  o  piu'  organismi,  aventi  almeno  i
          requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva
          96/48/CE.".
              -  La  direttiva  96/48/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  L235 del 17 settembre
          1996.
              -   La   legge   23 dicembre   2000,   n.   388,  reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".
              L'art. 131 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.   131   (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          ferroviario  e  di  applicazione della normativa vigente in
          materia  di  appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
          il  contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
          delle  attivita'  di trasporto ferroviario, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
          autorizzatori   ai   soggetti  in  possesso  dei  requisiti
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          16 marzo  1999,  n.  146, anche in deroga a quanto disposto
          dagli  articoli  1,  comma  1,  lettera  a),  e 3, comma 1,
          lettera   a),   del   medesimo  decreto,  a  condizione  di
          reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
          all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  e  le aziende in
          concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
          l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
          articoli  14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.   359,   si   applicano   per   la   parte   concernente
          l'infrastruttura  ferroviaria  e  cessano  di applicarsi al
          trasporto  ferroviario.  La  societa'  Ferrovie dello Stato
          S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
              2.  Per  le medesime finalita' di cui al comma 1, fatto
          comunque salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ultimo
          periodo,   del   decreto-legge  7 dicembre  1993,  n.  505,
          convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive
          modificazioni,  ai lavori di costruzione di cui all'art. 2,
          lettera  h),  della  legge  17 maggio  1985,  n.  210, come
          modificata  dall'art.  1 del decreto-legge 24 gennaio 1991,
          n.  25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
          1991,  n.  98,  non ancora iniziati alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, i cui corrispettivi ancorche'
          determinabili  non  siano  stati  ancora  definiti,  e alle
          connesse  opere di competenza della societa' Ferrovie dello
          Stato  S.p.a.,  si  applica,  in  conformita'  alla vigente
          normativa  dell'Unione  europea,  la disciplina di cui alle
          leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
          e  18 novembre 1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo
          11 marzo  1995,  n.  158,  e successive modificazioni. Sono
          revocate  le  concessioni per la parte concernente i lavori
          di  cui  al  presente  comma  rilasciate  alla  TAV  S.p.a.
          dall'ente  Ferrovie  dello  Stato  il  7 agosto  1991  e il
          16 marzo  1992,  ivi comprese le successive modificazioni e
          integrazioni,  ad eccezione di quelli per i quali sia stata
          applicata  o  sia  applicabile la predetta normativa di cui
          alle  leggi  n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e
          n.  415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995,
          e  successive  modificazioni.  La  societa'  Ferrovie dello
          Stato  S.p.a.  provvede,  direttamente  o a mezzo della TAV
          S.p.a.,  all'accertamento  e  al  rimborso, anche in deroga
          alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attivita'
          preliminari  ai lavori di costruzione, oggetto della revoca
          predetta,  nei  limiti  dei  costi effettivamente sostenuti
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
              3.  Al  fine  di garantire la sollecita conclusione dei
          lavori  relativi  alla tratta ferroviaria ad alta capacita'
          Torino-Milano   approvati   nella   conferenza  di  servizi
          tenutasi  il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
          realizzazione,  anche  in  relazione alle esigenze connesse
          allo  svolgimento  delle  Olimpiadi  invernali del 2006, il
          Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
          giorni  successivi  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge istituisce l'Osservatorio permanente per il
          monitoraggio  dei  lavori  relativi  alla  medesima  tratta
          ferroviaria,   composto  da  sei  componenti,  di  cui  uno
          nominato  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
          trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
          dal   Ministro   medesimo,  dal  presidente  della  regione
          Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
          S.p.a.   e   dal   General   Contractor  affidatario  della
          progettazione  esecutiva  e  dei  lavori di costruzione. Ai
          componenti   non   spetta  alcun  compenso.  I  servizi  di
          segreteria  dell'osservatorio sono assicurati dal Ministero
          dei   trasporti   e  della  navigazione  nell'ambito  delle
          ordinarie  dotazioni  organiche e finanziarie. Ai lavori di
          cui  al presente comma non si applicano le disposizioni del
          comma 2.
              4.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra
          le  aziende  ferroviarie  in  concessione  ed  in  gestione
          commissariale  governativa  e  i soggetti esecutori, per la
          realizzazione   degli   interventi   di   ammodernamento  e
          potenziamento  finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n.
          910,  non  possono  essere sottoscritti atti integrativi se
          non  relativi  a  progetti  esecutivi gia' approvati a tale
          data.  A  decorrere  dalla  medesima  data  possono  essere
          autorizzate  ed approvate solo perizie di variante in corso
          d'opera  secondo  quanto  previsto dall'art. 25 della legge
          11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni. Per
          le  opere  da  finanziare  con  le  risorse  che si rendono
          disponibili  per effetto del primo e del secondo comma sono
          revocate  le  concessioni  e  le  aziende  procederanno  ad
          espletare  gare  d'appalto  per  l'affidamento  dei  lavori
          secondo la normativa vigente.
              5.   Tutte  le  operazioni  di  ristrutturazione  della
          societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. effettuate a decorrere
          dal   1o gennaio   2000,   in  esecuzione  delle  direttive
          comunitarie  91/440/CEE,  95/18/CE  e  95/19/CE, cosi' come
          recepite   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 luglio  1998,  n.  277, e successive modificazioni, e dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          146,  nonche'  della direttiva del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  113  del  17 maggio 1999, sono effettuate in
          regime  di  neutralita'  fiscale e pertanto escluse da ogni
          imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o
          iscritti,  in  conseguenza  delle  predette operazioni, nei
          bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive.".
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2000".
              - L'art. 14 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art. 14 (Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          ad  alta velocita). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  un  decreto  legislativo per l'attuazione
          della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996,
          di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.
          25,  secondo  i  principi  e  i  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando
          e  adeguando  l'ordinamento interno in materia di trasporto
          ferroviario   anche  in  base  ai  principi  e  ai  criteri
          desumibili  dalla  stessa direttiva 96/48/CE, nonche' dalle
          direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
          1998,   n.   277,   reca:  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione   della   direttiva   91/440/CEE  relativa  allo
          sviluppo delle ferrovie comunitarie.".
              -  La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   della  Comunita'  europea,  legge  n.  237  del
          24 agosto 1991.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999,   n.   146,   reca:  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze
          delle  imprese  ferroviarie,  e  della  direttiva 95/19/CE,
          relativa    alla    ripartizione    delle    capacita'   di
          infrastruttura  ferroviaria  e alla riscossione dei diritti
          per l'utilizzo dell'infrastruttura".
              -  La  direttiva  95/18/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea,  legge  n. 143 del 27
           giugno 1995.
              -  La  direttiva  95/19/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea,  legge  n. 143 del 27
          giugno 1995.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  gli  estremi  della direttiva 96/48/CE, si veda
          nelle note alle premesse.