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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25

Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 98 (in G.U. 25/03/1991, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1991)
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Testo in vigore dal:  26-3-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti:
(( ", nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società.
L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Statò "))
.
((
1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Statò non potrà conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente decreto
))
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98))
.