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DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. 294

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 agosto 2001, n. 339 (in G.U. 30/08/2001, n.201).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-7-2001 al: 30-8-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.