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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001, n. 236

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

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Testo in vigore dal: 5-7-2001
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria"; 
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  recante
"Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'articolo 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
395"; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  200,  recante
"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale  non  direttivo  del
Corpo di polizia penitenziaria"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82, concernente il "Regolamento di  servizio  del  Corpo  di
polizia penitenziaria"; 
    Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
"Adeguamento delle strutture e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivo  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266"; 
    Considerato che, cosi come previsto dagli articoli 7, 22 e 28 del
citato  decreto  legislativo  21  maggio  2000,   n.   146,   occorre
individuare, con apposito regolamento, le modalita'  di  espletamento
dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, la composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le
materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna  categoria
di titoli, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione  e  di
svolgimento degli esami di fine corso; 
    Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento    dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
    Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988,  n.
400; 
    Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001,
prot. n. 13/2001; 
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n.  400,
prot. n. 720/u-6/3-26 del 17 marzo 2001; 
 
                               ADOTTA 
                       IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 
                               Art. 1 
               Nomina a vice commissario penitenziario 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  n.  146  del
2000, l'assunzione  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  direttivo
ordinario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  avviene   mediante
concorso pubblico consistente in  due  prove  scritte  ed  una  prova
orale. 
  2.  Il  venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammmistrazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          23 dicembre   1983,   n.   904,   reca:  (Approvazione  del
          regolamento  sui  requisiti  psico-fisici e attitudinali di
          cui  devono  essere  in  possesso gli appartenenti ai ruoli
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3,   reca:  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  della  legge
          28 luglio  1989, n. 266, (Delega al Governo per il riordino
          delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della magistratura):
              "Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del
          personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
          di  consentire  il  riconoscimento  quali uffici di livello
          dirigenziale        generale       dei       Provveditorati
          dell'amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
          di  minore  rilievo,  e  il  riconoscimento quali uffici di
          livello  dirigenziale  degli  istituti penitenziari e degli
          uffici  di  analogo  livello professionale, ad eccezione di
          quelli  di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
          ampio  decentramento delle funzioni e della responsabilita'
          nella      conduzione      delle      sedi      periferiche
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della  giustizia
          minorile,   adeguando   di  conseguenza  le  strutture  del
          Dipartimento     dell'amministrazione    penitenziaria    e
          dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
          e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          decreti  legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
          riorganizzazione   e   la  razionalizzazione  degli  uffici
          dell'Amministrazione   dello   Stato,  di  cui  alla  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, nonche'
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ampliamento      delle     dotazioni     organiche
          dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della  giustizia
          minorile   e  adeguamento  dei  profili  professionali  del
          personale   che  vi  opera  in  relazione  all'esigenza  di
          assicurare   la   piu'   efficace  realizzazione  dei  fini
          istituzionali;
                b) istituzione  di  un  ruolo direttivo ordinario del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  carriera  analoga a
          quella  del  personale di pari qualifica del corrispondente
          ruolo della Polizia di Stato;
                c) armonizzazione  delle  norme contenute nella legge
          15 dicembre  1990,  n.  395,  con i principi stabiliti alle
          lettere precedenti;
                d) riapertura  dei  termini  previsti  dall'art.  25,
          comma  8,  della  legge  15 dicembre  1990, n. 395, per gli
          ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento  del disciolto Corpo
          degli  agenti  di  custodia,  ovvero,  loro  ricollocazione
          professionale;
                e) integrazione   dell'organico   e  adeguamento  dei
          livelli  di  professionalita'  del personale amministrativo
          delle  aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
          tecniche,  della  sicurezza  e  del  personale,  prevedendo
          l'effettiva  realizzazione  delle  aree  medesime  in  ogni
          istituto  penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
          eguale rilevanza;
                f) esplicita   indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  altresi' ad emanare, nel
          termine  di  cui  al  comma  1,  un decreto legislativo che
          preveda  l'istituzione  di  un ruolo direttivo speciale nel
          Corpo   di   polizia  penitenziaria,  al  quale  accede  il
          personale   appartenente   al  ruolo  degli  ispettori  del
          medesimo  Corpo  in  possesso  dei  requisiti stabiliti con
          decreto  del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
          le  dotazioni organiche complessive del personale del Corpo
          di   polizia  penitenziaria,  nell'esercizio  della  delega
          saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  requisiti  e  modalita'  di  accesso al
          ruolo  mediante il superamento di un concorso per titoli ed
          esami  e  di uno speciale corso di formazione di durata non
          inferiore ad un anno:
                b) prevedere   la  dotazione  organica  comunque  non
          superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
          le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
          connesse  funzioni,  escluse  quelle  proprie  dei  profili
          professionali del direttore di istituto penitenziario;
                c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
          permanenza  nelle  qualifiche,  anche  con innalzamento dei
          limiti  di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
          l'istituzione  di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso
          ad essi;
                d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del
          parere  da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
          trascorsi  i quali i decreti legislativi sono emanati anche
          in assenza del parere.
              4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino
          ad  integrale  copertura  dei  posti, mediante le ordinarie
          procedure   concorsuali   di  professionisti  psicologi  di
          particolare   qualificazione,   conferendo  loro  incarichi
          individuali  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 6, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,   corrispondendo   a   tale   personale   la
          retribuzione  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro di
          grazia  e  giustizia, comunque non superiore a quella lorda
          spettante  al  personale di pari grado dell'Amministrazione
          statale.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
          in   lire   80   miliardi   per   l'anno  2000  e  in  lire
          116.988.295.000  a  decorrere  dall'anno  2001, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero di grazia e giustizia.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 7, 22, e 28 del
          decreto  legislativo  21 maggio  2000, n. 146, (Adeguamento
          delle   strutture  e  degli  organici  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  dell'ufficio  centrale  per  la giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma
          dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) :
              "Art.  7  (Nomina  alla  qualifica  iniziale  del ruolo
          direttivo  ordinario).  -  1.  L'assunzione nella qualifica
          iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
          penitenziaria    avviene    mediante    pubblico   concorso
          consistente  in  due  prove  scritte ed una prova orale, al
          quale  possono  partecipare  i cittadini italiani, d'ambo i
          sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti civili e politici;
                b) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
                c) requisiti morali e di condotta;
                d) laurea  in  giurisprudenza o in scienze politiche,
          ovvero   in  economia  e  commercio,  purche'  siano  stati
          sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale
          penale;
                e) eta'   non   superiore   a  quella  stabilita  dal
          regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127.
              2.  Il  venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato al
          personale  appartenente  al Corpo di polizia penitenziaria.
          Il  citato  personale, in possesso dei prescritti requisiti
          previsti  al  comma  1  ad eccezione del limite d'eta', non
          deve  aver  riportato, nel precedente biennio, una sanzione
          disciplinare  pari  o  piu'  grave  della  deplorazione. Si
          applicano,   altresi',   le  disposizioni  contenute  negli
          articoli   93  e  205  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza
          va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   Forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.   I  candidati,  dopo  il  superamento  delle  prove
          scritte,  sono  sottoposti  all'accertamento dell'idoneita'
          fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita'
          attitudinali    al    servizio   nel   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  salvo  che per il personale proveniente dal
          contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
          1983,  n.  904, e successive modificazioni ed integrazioni,
          nella  parte  concernente  l'individuazione  dei  requisiti
          psico-fisici   e  attitudinali  di  cui  devono  essere  in
          possesso  i  candidati  al  concorso  alla  nomina  di vice
          commissario penitenziario.
              6.  Le  modalita'  di  espletamento  del  concorso,  la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  le materie
          oggetto  dell'esame,  le modalita' di svolgimento del corso
          di  formazione  e quelle di svolgimento degli esami di fine
          corso   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia.".
              "Art.  22 (Modalita' di accesso alla qualifica iniziale
          del   ruolo  direttivo  speciale).  -  1.  La  nomina  alla
          qualifica  iniziale  del ruolo direttivo speciale del Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  si  consegue, nel limite delle
          vacanze  organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante
          concorso  per  titoli  ed  esame,  consistente in due prove
          scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente
          alla  qualifica  di  ispettore  superiore  o  a  quella  di
          ispettore  capo, con almeno cinque anni di anzianita' nella
          qualifica  di  ispettore  capo,  in possesso del diploma di
          maturita'  di  scuola  media superiore di secondo grado. Il
          citato  personale  non  deve aver riportato, nel precedente
          biennio,  una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
          deplorazione.   Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          contenute   negli   articoli  93  e  205  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
              2.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          commissari  penitenziari  in  prova e devono frequentare un
          corso  di  formazione  presso l'Istituto superiore di studi
          penitenziari    dell'Amministrazione   della   durata   non
          inferiore  a  dodici  mesi.  La nomina e' conferita secondo
          l'ordine  di  graduatoria  risultante  dagli  esami di fine
          corso.
              3.  Le  modalita'  di  espletamento  del  concorso,  la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  le materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria  di titoli, le modalita' di svolgimento del corso
          di  formazione  e quelle di svolgimento degli esami di fine
          corso   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia.".
              "Art.  28  (Accesso  in  sede  di prima attuazione alle
          qualifiche  di  vice commissario penitenziario, commissario
          penitenziario  e  commissario  capo penitenziario del ruolo
          direttivo  speciale).  - 1. In sede di prima attuazione del
          presente  decreto,  alle  qualifiche  di  vice  commissario
          penitenziario  e  di  commissario  penitenziario  del ruolo
          direttivo speciale si accede:
                a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente
          in una prova scritta ed un colloquio;
                b) mediante  selezione  consistente nella valutazione
          di titoli ed un successivo colloquio.
              2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo
          direttivo  speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per
          sessantacinque  posti  si  consegue mediante il concorso di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),  al  quale  e'  ammesso il
          personale   appartenente  al  ruolo  degli  ispettori,  con
          qualifica  non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato
          e  limitato  del Corpo di polizia penitenziaria in possesso
          almeno  del  diploma di maturita' di scuola media superiore
          di  secondo  grado.  Alla  copertura  di altri trentacinque
          posti,  si  provvede  avvalendosi della procedura di cui al
          comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al
          ruolo  degli  ispettori,  con  qualifica  non  inferiore  a
          ispettore  superiore,  che abbia maturato un'anzianita' nel
          ruolo  di  almeno  dieci  anni  e  che  abbia svolto, senza
          demerito,  per almeno cinque anni le funzioni di comandante
          di  reparto,  sempre  che dette funzioni siano state svolte
          presso   istituti   penitenziari   ai  quali,  nel  periodo
          considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo
          di  polizia  penitenziaria non inferiore alle cento unita'.
          Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi
          della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al
          personale  appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica
          di  ispettore  superiore, in possesso almeno del diploma di
          scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.
              3.  La  nomina  a  commissario  penitenziario del ruolo
          direttivo  speciale  del  Corpo di polizia penitenziaria si
          consegue,  per  i  restanti  quaranta  posti,  mediante  la
          procedura  di  cui  al  comma  1,  lettera b), riservata al
          personale   appartenente   al  ruolo  degli  ispettori,  di
          qualifica  di  ispettore  superiore,  con una anzianita' di
          almeno  trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci
          anni  nel  ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito
          di  diploma  maturita' di scuola media superiore di secondo
          grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque
          anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette
          funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai
          quali,  nel  periodo  considerato,  sia  stato assegnato un
          contingente   medio  annuo  di  polizia  penitenziaria  non
          inferiore alle cento unita'.
              4.  Il  personale risultato vincitore e' nominato nelle
          rispettive  qualifiche  del  ruolo  direttivo  speciale del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  dovra' frequentare un
          corso  di  formazione tecnico-professionale della durata di
          un  anno  presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari
          dell'Amministrazione.
              5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui
          al  comma  3  partecipa  allo  scrutinio per la nomina alle
          qualifiche   superiori,   nei   limiti  della  meta'  della
          dotazione  organica,  tenuto  conto  del  servizio prestato
          nello  svolgimento  delle  mansioni di cui all'art. 6 e del
          titolo    di   studio   e   sulla   base   delle   esigenze
          dell'Amministrazione.
              6.  L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori
          a   quello  dei  commissari  penitenziari  non  concorre  a
          determinare   l'attribuzione   del   trattamento  economico
          previsto  dai  commi  22  e  23  dell'art.  43  della legge
          1o aprile 1981, n. 121.
              7. Le modalita' di espletamento dei citati concorsi, la
          composizione  delle  commissioni  esaminatrici  le  materie
          oggetto  dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione,  il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
          categoria di titoli e le modalita' di svolgimento dei corsi
          di  formazione,  sono  stabilite  con  decreto del Ministro
          della giustizia.
              8.  Ai  fini  dell'ammissione  alle procedure di cui al
          comma  1,  si  applicano  le  disposizioni  contenute negli
          articoli   93  e  205  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3. E' altresi' escluso il
          personale  che  nel  biennio precedente abbia riportato una
          sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione.
          Per   il   personale   nei   cui   confronti  sia  pendente
          procedimento   penale   o  disciplinare,  in  attesa  della
          relativa  definizione,  l'ammissione  al  concorso  o  alla
          selezione,  nonche'  l'eventuale  nomina,  e'  disposta con
          riserva.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              - Per   il   testo   dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo  21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
          premesse.
          Note all'art. 2:
              -   Si  riporta  il  testo  degli articoli 93 e 205 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato):
              "Art.  93  (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
          1.  L'impiegato  sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
              Quando  l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
          Commissione  di  disciplina,  il  Ministro, anche se non ha
          disposto   la   sospensione   cautelare,  puo'  sentito  il
          Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio.".
              "Art.  205  (Requisito  generale  di  ammissibilita' ai
          concorsi,  agli  esami  ed  agli scrutini di promozione). -
          Fermo  restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95,
          non  sono  ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini
          di   promozione  gli  impiegati  che  nell'ultimo  triennio
          abbiano  riportato  un  giudizio  complessivo  inferiore  a
          "buono .".
              - Per il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto
          legislativo  21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
          premesse.
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  degli  articoli  93  e 205 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, vedasi nelle note all'art. 2.
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904
          (Approvazione  del regolamento sui requisiti psico-fisici e
          attitudinali   di   cui   devono  essere  in  possesso  gli
          appartenenti  ai ruoli della Polizia di Stato che espletano
          funzioni   di  polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per
          l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta funzioni di polizia):
              "Art.  1  (Requisiti  psico-fisici  per l'ammissione ai
          concorsi).  - I requisiti psico-fisici di cui devono essere
          in  possesso  i  candidati  ai  concorsi  per  la nomina ad
          allievo   agente,  ad  allievo  vice  ispettore  e  a  vice
          cammissario,   nonche'   i   candidati   al   concorso  per
          l'ammissione   al   corso  quadriennale  presso  l'Istituto
          superiore di polizia, sono i seguenti:
                a) sana e robusta costituzione fisica;
                b) altezza  individuata ai sensi del provvedimento di
          cui  all'art.  2  della  legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
          rapporto  altezza-peso,  il tono e l'efficienza delle masse
          muscolari,  la  distribuzione  del  pannicolo  adiposo e il
          trofismo  devono rispecchiare un'armonia atta a configurare
          la   robusta   costituzione   e   la   necessaria  agilita'
          indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
                c) senso  cromatico  e luminoso normale, campo visivo
          normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
          stereoscopica  sufficiente.  Non sono ammesse le correzioni
          chirurgiche delle ametropie;
                d) per  l'ammissione  al  concorso  per  la nomina ad
          allievo  agente,  visus  naturale  non  inferiore  a  12/10
          complessivi  quale  somma  del visus dei due occhi, con non
          meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione
          ai  concorsi  per  la  nomina ad allievo vice-ispettore e a
          vice   commissario,   nonche'  per  gli  aspiranti  allievi
          commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia,
          visus  non  inferiore  a 10/10 in ciascun acchio, anche con
          correzione,   purche'   non  superiore  alle  tre  diottrie
          complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia,
          l'astigmatismo  semplice  (miopico  od  ipermetropico), tre
          diottrie  in  ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e
          misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
                e) funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica media
          sulle   frequenze  500,  1000,  2000,  4000  Hz,  all'esame
          audiometrico  in cabina silente, non superiore a 30 decibel
          all'orecchio  che  sente  di  meno e a 15 decibel all'altro
          (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
                f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
          la   funzione   masticatoria  e,  comunque,  devono  essere
          presenti:  i  dodici denti frontali superiori ed inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
          sostituiti   con   protesi   fissa;   almeno   due   coppie
          contrapposte   per   ogni   emiarcata  tra  i  venti  denti
          posteriori;   gli  elementi  delle  coppie  possono  essere
          sostituiti  da  protesi  efficienti;  il  totale  dei denti
          mancanti  o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
          a sedici elementi.".
              "Art.  2 (Cause di non idoneita). - Costituiscono cause
          di  non  idoneita'  per  l'ammissione  ai  concorsi  di cui
          all'articolo   precedente   le   seguenti   imperfezioni  e
          infermita':
                1)  la  tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide,
          la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
          cronico  anche  in  fase aclinica, sierologica, di devianza
          immunologica o di trasmissibilita';
                2)  l'alcoolismo,  le tossicomanie, le intossicazioni
          croniche di origine esogena;
                3)  le  infermita'  gli esiti di lesioni della cute e
          delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
          infossate  ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
          tramiti  fistolosi,  che, per sede ed estensione, producano
          disturbi funzionali, tumori cutanei.
              I  tatuaggi sono motivo di non idoneita' quando, per la
          loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  per  il  loro
          contenuto siano indice di personalita' abnorme;
                4)  le  infermita'  ed  imperfezioni degli organi del
          capo:  malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare,
          delle  palpebre,  dell'apparato  lacrimale,  disturbi della
          motilita'   dei   muscoli  oculari  estrinseci;  stenosi  e
          poliposi  nasali;  sinusopatie  croniche;  malformazioni  e
          malattie  della  bocca:  gravi  malocclusioni  dentarie con
          alterazione  della  funzione  masticatoria e/o dell'armonia
          del  volto;  disfonie  e  balbuzie;  otite  media purulenta
          cronica   anche   se   non   complicata   e   monolaterale,
          perforazione  timpanica;  sordita'  unilaterale,  ipoacusie
          monolaterali  permanenti  con una soglia audiometrica media
          sulle  frequenze  500,  1000,  2000, 4000 Hz superiore a 30
          decibel;  ipoacusie  bilaterali  permanenti  con una soglia
          audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz
          superiore  a  30  decibel  dall'orecchio che sente di meno,
          oppure  superiore  a  45  decibel  come  somma dei due lati
          (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%);
          deficit  uditivi  da  trauma  acustico  con audiogramma con
          soglia  uditiva  a  4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma
          acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
                5) (numero soppresso).
                6) (numero soppresso);
                7) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
          croniche;  asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni
          radiologici    di    malattie   tubercolari   dell'apparato
          pleuropolmonare  in  atto  o  pregresse,  qualora gli esiti
          siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in
          fase clinica o di devianza ematochimica;
                8)   le   infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato
          cardio-circolatorio:    malattie    dell'endocardio,    del
          miocardio,   del   pericardio;  gravi  disturbi  funzionali
          cardiaci,  ipertensione  arteriosa;  arteriopatie; varici e
          flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
                9)   le   infermita'   ed  imperfezioni  dell'addome:
          anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
          addominali,   che  determinino  apprezzabile  ripercussione
          sullo stato generale; ernie;
                10)   le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato
          osteo-articolare  e  muscolare:  tutte le alterazioni dello
          scheletro   consecutive   a  fatti  congeniti;  rachitismo,
          malattie   o   traumi,   deturpanti   od   ostacolanti   la
          funzionalita'  organica  o  alteranti  l'euritmia corporea;
          malattie  ossee  o  articolari  in  atto; limitazione della
          funzionalita'  articolare;  malattie  delle aponeurosi, dei
          muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
                11)   le  imperfezioni  ed  infermita'  dell'apparato
          neuro-psichico:  malattie  del  sistema  nervoso centrale o
          periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
          psichiche   invalidanti,   psicosi  e  psico-nevrosi  anche
          pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia;
                12)   le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato
          uro-genitale:   malattie   renali   in   atto  o  croniche;
          imperfezioni   e  malformazioni  dei  genitali  esterni  di
          rilevanza  funzionale;  malattie  croniche  dei  testicoli,
          arresto  di  sviluppo,  assenza  o  ritenzione  bilaterale;
          idrocele;  variocele  voluminoso; malattie infiammatorie in
          atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
                13)   le   infermita'   del   sangue,   degli  organi
          emopoietici   e   del   sistema   reticolo-istiocitario  di
          apprezzabile entita', comprese quelle congenite;
                14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle
          ghiandole endocrine;
                15) le neoplasie di qualunque sede e natura;
                16)  le malattie da miceti, le malattie da protozoi e
          le  altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni
          organiche o di notevoli disturbi funzionali.".
              - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'art. 120 del
          decreto  legislativo  30 ottobre  1992, n. 443 (Ordinamento
          del  personale  del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          395):
              "2.  Per  l'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica e
          attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria
          puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate
          di  altri  Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche'
          di  personale  qualificato,  secondo  la  disciplina di cui
          all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.".
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904:
              "Art.  6  (Requisiti  attitudinali  per  i candidati ai
          concorsi   per   la   nomina   a  vice  commissario  e  per
          l'ammissione   al   corso  quadriennale  presso  l'Istituto
          superiore  di  polizia).  -  I requisiti attitudinali per i
          candidati  ai  concorsi  per la nomina a vice commissario e
          per  l'ammissione  al  corso quadriennale presso l'Istituto
          superiore di polizia sono i seguenti:
                a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio
          patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione
          di  una  personalita'  armonica  con  riguardo  al senso di
          responsabilita'  all'esperienza  di vita, alla capacita' di
          integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;
                b  ) una maturita' emotiva riferita alla capacita' di
          reazioni    sintoniche    alle    stimolazioni   emotigene,
          caratterizzata  dal  tono  dell'umore,  dalla fiducia in se
          stesso,  dalla  sicurezza  emotiva, dal controllo motorio e
          dalla sintonia delle reazioni comportamentali;
                c) facolta'   intellettive   intese   come   doti  di
          intelligenza  che  consentano  una  valida elaborazione dei
          processi   mentali,   con   riferimento  alla  intelligenza
          globale,  alla  ideazione, alla maturita' di pensiero, alla
          possibilita'  di valutazione, ai poteri decisionali ed alla
          capacita' di giudizio e di sintesi;
                d) un  comportamento  sociale  riferito  ai  rapporti
          interpersonali,    agli    atteggiamenti    sociali,   alla
          sensibilita',  alla dignita', all'iniziativa, alla stima di
          se'  e  ad  una  favorevole predisposizione all'ambiente di
          lavoro.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 132 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 giugno  2000,  n.  230
          (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulle misure privative e limitative della liberta):
              "Art.  132  (Nomina  degli  esperti per le attivita' di
          osservazione  e  di  trattamento).  -  1. Il provveditorato
          regionale  compila,  per ogni distretto di Corte d'appello,
          un  elenco  degli  esperti  dei  quali  le  direzioni degli
          istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi
          per  lo  svolgimento  delle  attivita' di osservazione e di
          trattamento  ai  sensi  del quarto comma dell'art. 80 della
          legge.
              2.  Nell'elenco  sono iscritti professionisti che siano
          di  condotta  incensurata e di eta' non inferiore agli anni
          venticinque.   Per   ottenere  l'iscrizione  nell'elenco  i
          professionisti,  oltre  ad  essere  in  possesso del titolo
          professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere
          la  loro  attivita'  nello specifico settore penitenziario.
          L'idoneita'   e'  accertata  dal  provveditorato  regionale
          attraverso   un  colloquio  e  la  valutazione  dei  titoli
          preferenziali  presentati  dall'aspirante.  A  tal fine, il
          provveditorato  regionale  puo'  avvalersi  del  parere  di
          consulenti  docenti  universitari nelle discipline previste
          dal quarto comma dell'art. 80 della legge.
              3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio
          sociale  conferisco  agli  esperti  indicati  nel comma 2 i
          singoli  incarichi,  su  autorizzazione  del provveditorato
          regionale.".
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
          487  (Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi
          nelle   pubbliche   amministrazioni   e   le  modalita'  di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi.):
              "4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
          hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
          sono  appresso  elencate.  A  parita' di merito i titoli di
          preferenza sono:
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
                4)  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                5) gli orfani di guerra;
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
                7)  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                8) i feriti in combattimento;
                9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra
          attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
          di famiglia numerosa;
                10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti;
                11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra;
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato;
                13)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti di guerra;
                14)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per fatto di guerra;
                15)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
                16)  coloro  che  abbiano  prestato servizio militare
          come combattenti;
                17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
                18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al
          numero dei figli a carico;
                19) gli invalidi ed i mutilati civili;
                20)  militari  volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
              5.  A  parita'  di  merito e di titoli la preferenza e'
          determinata:
                a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
                b)   dall'aver   prestato   lodevole  servizio  nelle
          amministrazioni pubbliche;
                c) dalla maggiore eta'.".
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
              "Art.   9  (Corso  per  la  nomina  a  vice  comissario
          penitenziario).  -  1.  I  vincitori  del  concorso  di cui
          all'art.  7  sono  nominati vice commissari penitenziari in
          prova.
              2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano,
          presso   l'Istituto   superiore   di   studi   penitenziari
          dell'Amministrazione  penitenziaria, un corso di formazione
          teorico-pratico  della  durata  di  dodici mesi. Durante il
          citato  corso  non  possono  essere  impiegati  in  servizi
          d'istituto.
              3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo
          al  servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un
          esame finale sulle materie oggetto del corso.
              4.  I  vice  commissari penitenziari in prova che hanno
          superato  gli  esami  finali  del  corso sono nominati vice
          commissari  penitenziari.  Essi  prestano giuramento e sono
          ammessi  al  ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
          penitenziaria  secondo  l'ordine  di graduatoria dell'esame
          finale.
              5.  I  vice  commissari  penitenziari  in prova che non
          superano   l'esame  finale  possono  partecipare  al  corso
          successivo;  se  l'esito  di  quest'ultimo e' negativo sono
          dimessi.".
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta il testo dell'art. 127 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
              "Art.  127  (Decadenza).  - Oltre che nel caso previsto
          dall'art.   63,   l'impiegato   incorre   nella   decadenza
          dall'impiego:
                a) quando perda la cittadinanza italiana;
                b) quando  accetti  una  missione o altro incarico da
          una  autorita'  straniera senza autorizzazione del Ministro
          competente;
                c) quando,  senza  giustificato  motivo, non assuma o
          non  riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
          rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a
          quindici  giorni  ove  gli  ordinamenti  particolari  delle
          singole  amministrazioni  non  stabiliscano un termine piu'
          breve;
                d) quando  sia  accertato che l'impiego fu conseguito
          mediante  la  produzione  di  documenti  falsi o viziati da
          invalidita' non sanabile.
              La  decadenza  di  cui alle lettere c) e d) e' disposta
          sentito il consiglio di amministrazione".
          Note all'art. 15:
              - Per   il   testo  dell'art.  22  del  citato  decreto
          legislativo  21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle
          premesse.
              - Per  il  testo  degli  articoli  93  e 205 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n.
          3, vedasi nelle note all'art. 2.
          Nota all'art. 21:
              - Per   il   testo  dell'art.  22  del  citato  decreto
          legislativo  21 maggio  2000, n. 146 vedasi nelle note alle
          premesse.
          Nota all'art. 22:
              - Per il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note
          all'art. 13.
          Nota all'art. 24:
              - Per  il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi
          nelle note all'art. 2.
          Nota all'art. 29:
              - Per il titolo del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 31:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  78 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  15 febbraio  1999,  n.  82
          (Regolamento    di    servizio   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria):
              "Art.  78 (Ricompense per lodevole comportamento). - 1.
          Le  ricompense  per  lodevole  servizio sono l'encomio e la
          lode.
              2.  L'encomio  viene  conferito  dal direttore generale
          dell'Amministrazione   penitenziaira   all'appartenente  al
          Corpo    di   polizia   penitenziaria   che,   impegnandosi
          notevolmente  in  importante  servizio istituzionale, abbia
          messo  in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo
          rilevanti risultati nei compiti di istituto.
              3.  La  lode  viene  conferita  dal  direttore generale
          dell'Amministrazione  penitenziaria, come riconoscimento di
          applicazione  e di impegno professionali che vanno oltre il
          doveroso    espletamento    dei    compiti   istituzionali,
          all'appartenente  al  Corpo  di polizia penitenziaria, che,
          per  il  suo  attaccamento  al  servizio,  per  spirito  di
          iniziativa  e per capacita' professionali, abbia conseguito
          apprezzabili risultati nei compiti di istituto.".
          Nota all'art. 37:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994, n. 487, reca: (Regolamento recante norme sull'accesso
          agli   impieghi   nelle   pubbliche  amministrazioni  e  le
          modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
          delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).